Docente omosessuale: può insegnare?

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Autore: Paolo Remer

05 novembre 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Discriminazioni in base all’orientamento sessuale: un insegnante gay, lesbo, bisex o transgender può avere una cattedra nelle scuole pubbliche o paritarie?

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Tuo figlio tornando dalla scuola ti ha riferito alcuni atteggiamenti inconsueti di un suo professore: sembra che abbia una naturale preferenza per le persone del suo stesso sesso. Per approfondire la faccenda chiedi un incontro con il dirigente scolastico e apprendi che quell’insegnante è dichiaratamente omosessuale. Alcuni genitori sono preoccupati di queste inclinazioni e temono che il comportamento, le opinioni e l’ideologia di quel docente possano nuocere ai ragazzi. Così vi chiedete: un docente omosessuale può insegnare?

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A chiunque viene subito in mente il fondamentale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali; ma questo non basta per rispondere al nostro quesito, perché l’inviolabilità dei diritti della persona umana non preclude la possibilità di operare un diverso trattamento in base a situazioni differenti. Ad esempio, proprio l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è soggetto a rigorosi limiti, come il possesso di determinati titoli di studio e di altri requisiti essenziali per ottenere l’incarico.

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L’orientamento sessuale attiene, indubbiamente, alla sfera intima e intangibile della persona umana, ma quando emerge in maniera conclamata potrebbe contrastare con la morale corrente nella società ed interferire con le scelte educative degli istituti scolastici. Si tratta delle nuove categorie Lgbt, acronimo di lesbo, gay, bisessuali e transgender (cioè le persone che nascono uomini e si sentono donne, o viceversa, e talvolta cambiano sesso per corrispondere alla propria identità di genere). Questo fenomeno scompone gli orientamenti sessuali di coloro che, in passato, venivano definiti semplicemente “diversi” o omosessuali, senza distinzioni.

Dunque, venendo al nostro tema:

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un docente omosessuale – inteso in questa ampia accezione di significati – può insegnare nelle scuole pubbliche e in quelle paritarie o soggiace a impedimenti e restrizioni, o addirittura può essere licenziato se e quando il suo orientamento viene rivelato o scoperto? Sul punto è intervenuta una nuova pronuncia della Cassazione, che per la prima volta si è occupata di un caso del genere in Italia.

Principio di uguaglianza e diritti inviolabili della persona

Ti abbiamo anticipato all’inizio che la Costituzione italiana impone il

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principio di uguaglianza e preclude le discriminazioni in base al sesso e alle condizioni personali. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta, all’art. 21, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale (al pari di quella basata sulla fede religiosa o sulla disabilità).

Nella ampia nozione di «orientamento sessuale» della persona gli esperti – che ormai concordano sul fatto che l’omosessualità è una condizione normale, non una malattia – fanno rientrare le varie manifestazioni ed espressioni della propria identità sessuale, come la capacità di provare un’attrazione emotiva, affettiva e fisica verso individui di sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi, in modo da comprendere qualsiasi manifestazione della sessualità umana.

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L’identità sessuale è un diritto inviolabile della persona e va tutelato da ogni possibile forma di discriminazione. In concreto, gli atteggiamenti nei confronti delle persone Lgbt possono spaziare da forme di vera e propria omofobia – con paura, avversione e intolleranza per il “diverso” – a più sottili e insidiose discriminazioni, come le irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento che possono avvenire in famiglia, nel mondo del lavoro e anche in ambito scolastico.

Le discriminazioni nell’insegnamento

Nel 1960 l’Unesco adottò una Convenzione internazionale contro le discriminazioni nell’istruzione, impegnando tutti gli Stati aderenti – tra cui l’Italia – a rimuovere le

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disparità di trattamento basate sull’appartenenza di un individuo «ad un gruppo particolare» (all’epoca non esisteva ancora la categoria Lgbt) e a promuovere la parità di opportunità per le persone di entrambi i sessi.

In base a queste norme pattizie, il termine «discriminazione» comprende qualsiasi forma di «distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che, fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, abbia lo scopo di distruggere o alterare l’uguaglianza di trattamento in materia di insegnamento».

Per i docenti, è previsto in modo particolare il divieto di «allontanare una persona o un gruppo dall’accesso ai diversi tipi o gradi dell’insegnamento», in tutti i suoi diversi tipi e gradi, per motivi discriminatori. Nella seconda metà del secolo scorso, queste norme servirono ad eliminare le

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classi separate tra maschi e femmine, che prevedevano anche una disparità di programmi scolastici.

Discriminazione degli insegnanti per orientamento sessuale

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione [2] ha affermato a chiare lettere che la scelta dei docenti deve avvenire senza alcuna discriminazione per il loro orientamento sessuale. Il caso deciso riguardava un istituto religioso che aveva posto, come requisito per l’assunzione degli insegnanti, il loro essere eterosessuali, e così aveva scartato le candidature di aspiranti gay o lesbiche. Tale comportamento è stato giudicato illegittimo e la scuola è stata condannata a risarcire i danni ad una docente che era stata rifiutata per il suo orientamento sessuale: questa circostanza le aveva precluso il rinnovo del contratto.

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La Suprema Corte ha accertato la natura «gravemente discriminatoria, individuale e collettiva» della condotta posta in essere dall’istituto e ha respinto le tesi che facevano leva su una pretesa «necessità di assicurare la libertà di organizzazione e di insegnamento», in quanto esse non spiegavano «come questa libertà possa legittimare condotte apertamente discriminatorie».

Docente omosessuale discriminato: risarcimento danni

Quanto al profilo risarcitorio derivante dall’illecita esclusione dall’insegnamento scolastico, la sentenza afferma che la docente discriminata per il suo orientamento sessuale «ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione della professionalità, quanto nella lesione dell’onore». Nel quantificare il risarcimento dei danni morali subiti dalla docente ingiustamente esclusa, gli Ermellini sottolineano che «l’atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante» e perciò li liquidano in 30mila euro; a tale somma si aggiunge il risarcimento disposto in favore della Cgil e dell’associazione radicale “Certi diritti”, che erano intervenute nel giudizio a sostegno della docente, per 10mila euro ciascuna, a titolo di indennizzo per discriminazione collettiva.

Puoi leggere la pronuncia della Cassazione nel box “sentenza” sotto questo articolo.

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