Responsabilità dipendente Inps per rifiuto atti d’ufficio

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Consulenze

13 novembre 2021

Da cinque anni, l’Inps non eroga gli assegni familiari che mi spetterebbero per legge. Ho inviato una quantità infinita di pec e diffide ma il mio credito non viene evaso. Voglio presentare esposto ai Carabinieri per i reati di abuso d’ufficio e omissione di atti di ufficio. È corretto?

Annuncio pubblicitario

La responsabilità penale è solo personale. Pertanto, una denuncia potrebbe essere sporta solamente contro il singolo funzionario e non nei riguardi dell’ente. Difficilmente può configurarsi il reato di abuso d’ufficio, il quale presuppone la consapevole violazione di una norma di legge che non lasci discrezionalità all’agente, al fine di avvantaggiarsi o di arrecare danno ad altri. In pratica, nel caso di specie, occorrerebbe provare che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio violi la legge appositamente per arrecare un danno.

Annuncio pubblicitario

Potrebbe in teoria configurarsi il delitto di cui al secondo comma dell’art. 328, secondo il quale «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

Anche in questo caso, ovviamente, si presuppone il dolo dell’agente.

Il problema della configurabilità del reato di omissioni di atti d’ufficio non è estraneo all’Inps se solo si pensa che l’ente di previdenza, in una vecchia circolare (n° 264 del 20-10-1995), aveva affrontato la questione con riferimento ad alcune pratiche inevase. Nella medesima circolare si può testualmente leggere: «

Annuncio pubblicitario
Per prevenire il concretarsi della fattispecie penalmente sanzionata è dunque necessario emettere nel termine dei 30 giorni il provvedimento o l’atto d’ufficio richiesto, ovvero, in alternativa, quando ciò non sia possibile, dare risposta, entro lo stesso termine per chiarire le ragioni del ritardo o dell’inadempienza. A quest’ultimo riguardo occorre avere ben presente che la motivazione addotta nella risposta non può essere soltanto generica (ad es. esistenza di arretrato, notevole mole di lavoro), ma deve essere necessariamente circostanziata e “personalizzata”, sicché possa valere come vera e propria motivazione del ritardo e del comportamento tenuto nella circostanza, con riferimento alla specifica pratica oggetto della richiesta».

Alla luce di quanto appena esposto, nel quesito può astrattamente ravvisarsi un’ipotesi di reato da ricondurre al secondo comma dell’art. 328 Cod. pen., sempreché ricorrano tutte le condizioni della norma e cioè: la previa richiesta scritta; il decorso dei trenta giorni senza adeguato riscontro; il dolo dell’agente.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui