Responsabilità dipendente Inps per rifiuto atti d’ufficio
Da cinque anni, l’Inps non eroga gli assegni familiari che mi spetterebbero per legge. Ho inviato una quantità infinita di pec e diffide ma il mio credito non viene evaso. Voglio presentare esposto ai Carabinieri per i reati di abuso d’ufficio e omissione di atti di ufficio. È corretto?
La responsabilità penale è solo personale. Pertanto, una denuncia potrebbe essere sporta solamente contro il singolo funzionario e non nei riguardi dell’ente. Difficilmente può configurarsi il reato di abuso d’ufficio, il quale presuppone la consapevole violazione di una norma di legge che non lasci discrezionalità all’agente, al fine di avvantaggiarsi o di arrecare danno ad altri. In pratica, nel caso di specie, occorrerebbe provare che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio violi la legge appositamente per arrecare un danno.
Potrebbe in teoria configurarsi il delitto di cui al secondo comma dell’art. 328, secondo il quale «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
Anche in questo caso, ovviamente, si presuppone il dolo dell’agente.
Il problema della configurabilità del reato di omissioni di atti d’ufficio non è estraneo all’Inps se solo si pensa che l’ente di previdenza, in una vecchia circolare (n° 264 del 20-10-1995), aveva affrontato la questione con riferimento ad alcune pratiche inevase. Nella medesima circolare si può testualmente leggere: «
Alla luce di quanto appena esposto, nel quesito può astrattamente ravvisarsi un’ipotesi di reato da ricondurre al secondo comma dell’art. 328 Cod. pen., sempreché ricorrano tutte le condizioni della norma e cioè: la previa richiesta scritta; il decorso dei trenta giorni senza adeguato riscontro; il dolo dell’agente.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva