Comunicare l’inadempimento altrui è violazione della privacy?
Se il creditore comunica a terzi l’inadempimento del debitore o l’insolvenza commette reato?
La privacy non copre solo il nome, il cognome, il numero di telefono, l’orientamento religioso, sessuale o lo stato di salute di una persona. Numerosi altri dati vanno tenuti segreti se non si vuol poi risarcire la vittima per il danno arrecatole. Tra questi vi sono i dati patrimoniali come l’Iban.
Di recente la Cassazione [1] ha detto che comunicare l’inadempimento altrui è violazione della privacy. Il che si combina alla perfezione con tutte le altre sentenze secondo cui dire in pubblico di una persona che non paga i debiti e che è “moroso” costituisce diffamazione. Per quanto infatti i problemi economici siano oggi ampiamente diffusi e sono poche le famiglie che non devono far bene i conti prima di affrontare certe spese, rinviando alcuni pagamenti per dar privilegio ad altri, resta sempre uno stigma sociale nei confronti di chi non adempie ai propri impegni contrattuali. Anche quelli con la banca o con il condominio.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, quando si parla di trattamento dei dati personali – argomento, come noto, trattato dal decreto legislativo n. 196/2003, il famoso codice della privacy (di recente modificato e integrato dal nuovo Gdpr) – è illecito il comportamento di un creditore che, nell’ambito dell’attività di recupero crediti, comunichi a terzi (ad esempio familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) il contenuto di una comunicazione diretta invece al debitore ed inerente all’inadempimento di questi. Ciò chiaramente vale sia quando il creditore agisce in prima persona che a mezzo di società esterne di recupero crediti (i cosiddetti call center).
Indice
Dire che una persona è un debitore è reato?
Comunicare a soggetti diversi dal diretto interessato l’inadempimento di questi integra una violazione dell’articolo 11 del codice della privacy a norma del quale i dati personali devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza. Non si tratta di un illecito penale ma civile, punito quindi con il risarcimento del danno.
L’illecito scatta anche quando si utilizzano modalità che, anche indirettamente, palesino a terzi il contenuto della comunicazione diretta al debitore senza rispettare il dovere di circoscrivere la stessa ai dati strettamente necessari all’attività di recupero.
La violazione di quest’obbligo, dicevamo, integra un illecito civile che attribuisce al debitore il diritto al risarcimento dei danni.
Il principio può essere applicato a un’infinità di casi pratici. Così, ad esempio, non si può inviare all’email aziendale di un dipendente una missiva con la richiesta di pagamento, con il rischio che la stessa email sia letta dai colleghi o dal datore di lavoro nell’ambito della propria attività di controllo (controllo che, come noto, è reso possibile dal Jobs Act, previa informativa ai dipendenti e senza bisogno dell’accordo con i sindacati).
Allo stesso modo un call center, nel tentare di reperire il numero di telefono del debitore, non potrebbe contattare i suoi familiari chiarendo a questi la finalità della ricerca.
Quando è lecito dire che una persona è un debitore
C’è un solo caso in cui comunicare a terzi i debiti di una persona è lecito e ciò ricorre in ambito condominiale. Difatti le informazioni riguardanti la solvibilità dei condomini e il corretto adempimento, da parte di questi, degli oneri ordinari e straordinari sono di titolarità dell’intera compagine, in quanto detentrice di un interesse diretto e immediato alla regolarità contabile e all’adempimento degli obblighi connessi alla proprietà dell’immobile. Sicché l’amministratore è tenuto a comunicare, a chiunque ne faccia richiesta all’interno del condominio, non solo l’eventuale morosità ma anche le condizioni finanziarie del condomino non in regola coi pagamenti (si pensi al caso di uno di questi sottoposto a pignoramento immobiliare): ciò al fine di valutare l’utilità di un’azione di recupero crediti (pignoramento).
I divieti per le società di recupero crediti
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 30 novembre 2005, ha avuto modo di prescrivere che l’attività di recupero crediti si svolga, a cura del creditore, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza fissati dall’art. 11, comma 1, del codice della privacy. Detto provvedimento è stato adottato per contrastare alcune prassi, molto invasive, finalizzate al recupero stragiudiziale delle somme dovute.
Principio di liceità
Tale principio, ad esempio, può ritenersi violato nell’ipotesi di comunicazione a terzi (familiari, vicini di casa,…) dell’inadempimento del debitore.
Principio di correttezza
Non è possibile comunicare a terzi lo stato in cui versi il debitore nel tentativo di prendere contatto con lui come, ad esempio, indicare sull’esterno della busta la dicitura “recupero crediti”.
Principio di pertinenza e finalità
Secondo tale principio possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita iva), ammontare del credito vantato (e delle condizioni di pagamento) e i recapiti forniti dall’interessato o comunque accessibili dai pubblici registri.