Locazione a canone concordato anche sotto il minimo
Vorrei stipulare un contratto di locazione a canone concordato. Il canone di locazione deve collocarsi nella fascia compresa tra un minimo e un massimo, oppure può anche essere inferiore?
Locatore e conduttore possono liberamente stipulare un contratto di locazione a canone concordato [1] accordandosi per un canone inferiore a quello risultante dall’applicazione del “valore minimo” del canone indicato nell’accordo locale: nessuna sanzione, infatti, scatta in ipotesi del genere.
Sul punto, la legge [2], si limita a prevedere che, nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
– tipologia dell’alloggio;
– stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
– pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina eccetera); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera);
– dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d’aria eccetera);
– eventuale dotazione di mobilio.
Dunque è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore (e non minore) a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.