Controllo cronologia internet dipendenti

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Autore: Redazione

10 novembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il datore può controllare dal pc se il dipendente lavora o no?

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Che succede se il dipendente, durante l’orario di lavoro, naviga su siti Internet per i quali non è stato autorizzato, magari per soddisfare esigenze personali? Il comportamento, di per sé, è illecito perché sottrae tempo al lavoro e, quindi, danneggia l’azienda. Poco conta se ciò avviene di frequente o solo sporadicamente. La durata della connessione può rilevare tutt’al più ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare che comunque il datore di lavoro deve infliggere tempestivamente da quando si è accorto dell’illecito.

Il datore di lavoro deve procurarsi le prove del comportamento infedele: deve quindi operare un

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controllo della cronologia Internet dei dipendenti. E l’utilizzo di essa, ai fini della contestazione disciplinare – e quindi anche in un eventuale processo derivante dall’opposizione del dipendente – è subordinato alla legittimità del controllo stesso.

È quindi necessario comprendere quale possibilità ha il datore di lavoro e quali limiti incontra nel controllo della cronologia Internet dei dipendenti. Sul punto, la regolamentazione si trova espressa nello Statuto dei Lavoratori per come modificato, nel 2015, dal Jobs Act e per come poi interpretato dalla giurisprudenza.

Proprio di recente la Cassazione [1] ha detto che il datore di lavoro può controllare da pc aziendale se il dipendente lavora o meno

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e, in quest’ultimo caso, sanzionarlo.

Uso delle telecamere

Partiamo dal divieto generalizzato, in ogni ambiente di lavoro, di usare le telecamere per controllare la prestazione dei dipendenti. La videosorveglianza, ammessa solo previo accordo coi sindacati (o, in mancanza, su autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), può essere utilizzata solo per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutelare i beni aziendali da eventuali furti o altri danni ed, infine, per garantire la sicurezza sul lavoro. In ogni caso, la presenza dell’impianto di

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videosorveglianza deve essere segnalata con appositi cartelli.

Eccezionalmente, si può utilizzare una telecamera nascosta, senza alcuna autorizzazione preventiva, se ci sono indizi di commissione di illeciti nei confronti di un dipendente. Si pensi al caso in cui una serie di sospetti portino il datore a ritenere che il cassiere ruba o che un lavoratore si assenta dal posto senza timbrare il cartellino. In questi casi, l’impianto di videosorveglianza ha una funzione “difensiva”, serve quindi a tutelare l’azienda da gravi illeciti del dipendente e, pertanto, può essere usata senza formalismi e avvisi preventivi.

Controllo della cronologia Internet dei dipendenti

Il Jobs Act autorizza il datore a controllare i pc aziendali, i tablet, gli smartphone e tutti gli altri strumenti concessi al dipendente per l’espletamento della sua prestazione anche senza bisogno dell’accordo coi sindacati o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Tutto ciò che viene richiesto dalla legge è la

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previa comunicazione al lavoratore: questi deve cioè essere stato preventivamente informato del fatto che il proprio dispositivo è sotto controllo e che pertanto può essere spiato.

Se il datore non avvisa il lavoratore dell’esistenza del controllo sulla cronologia Internet, tutte le prove così acquisite non possono essere utilizzate contro di lui e anche l’eventuale sanzione disciplinare decade.

Dipendente naviga su Internet: cosa rischia?

Una volta acquisita la prova dell’illecito utilizzo del tempo di lavoro per navigare su siti Internet di carattere ludico e commerciale, che nulla hanno a che vedere con la prestazione lavorativa, il dipendente rischia una sanzione disciplinare. Che si tratti di Facebook, Instagram, YouTube, Libero, La Repubblica, La Legge per Tutti, Amazon o qualsiasi altro sito di e-commerce, ciò che conta è il

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tempo sottratto alle mansioni.

Tutto ciò chiaramente solo dopo il Jobs Act: diversamente che in passato, oggi gli elementi raccolti dagli strumenti che il dipendente impiega per eseguire la prestazione, ad esempio il personal computer, possono essere utilizzati dall’azienda per verificare la diligenza dell’addetto nello svolgimento delle mansioni.

Come detto, nell’attuale formulazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, introdotta dal decreto legislativo 151/15, è esclusa la necessità dell’accordo con i sindacati per i controlli sui sistemi informatici utilizzati dai dipendenti per rendere la prestazione, mentre le garanzie restano per gli impianti audiovisivi che possono riprendere il personale all’opera. Per verificare la diligenza del lavoratore possono essere utilizzati anche i dati che emergono dai tornelli, che registrano gli accessi del personale, e dai sistemi che rilevano le presenze in servizio.

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