Quali sono le condizioni affinché sussista l’infortunio in itinere?

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Incidente stradale o infortunio nel percorso casa-lavoro: quando c’è copertura dell’Inail.

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Si parla di infortunio in itinere tutte le volte in cui il lavoratore subisce un incidente mentre si reca o torna dal lavoro. Non deve essere per forza un incidente stradale: può trattarsi anche di una caduta dalla moto, dallo scooter, dalla bicicletta o a piedi.

Tali infortuni si considerano come avvenuti all’interno dell’azienda e, pertanto, sono risarciti come normali infortuni sul lavoro. Il dipendente riceve così un’indennità dall’Inail commisurata al danno patito.

L’assenza per la malattia deve comunque rispettare i limiti massimi indicati nel contratto collettivo di lavoro (il cosiddetto «periodo di comporto») oltre i quali si può essere licenziati.

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Qui di seguito vedremo, più nel dettaglio, quali sono le condizioni affinché sussista l’infortunio in itinere. Ci soffermeremo in particolare sulla possibilità di ottenere il risarcimento nonostante l’uso dell’auto privata, considerata un’eccezione ammessa solo in determinati casi. Ma procediamo con ordine.

Quando c’è infortunio in itinere?

L’infortunio in itinere è risarcito dall’Inail solo se si verifica:

In tutti questi casi si è parlato di «

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normale percorso»: si deve cioè trattare della linea più breve tra il punto di partenza e quello di arrivo. In pratica, il percorso casa-lavoro non può subire variazioni immotivate.

Pertanto, non sono coperti dall’Inail gli infortuni avvenuti in caso di deviazione o interruzione dal tragitto ordinario, che siano indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessari, con esclusione soltanto dell’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa.

Quando non c’è risarcimento per l’infortunio in itinere?

La copertura assicurativa Inail non opera in caso di interruzione o deviazione non necessaria e indipendente dal lavoro (si pensi al dipendente che deve passare a consegnare un pacco a un amico o a fare la spesa).

L’interruzione o deviazione si considerano necessitate solo se dovute a:

È ammessa la deviazione dovuta da uno sciopero, un blocco del traffico, dai lavori di manutenzione della strada che possano implicare il rischio di ingorghi.

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Sono ammesse invece le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio particolare e ulteriore.

L’infortunio in itinere non è coperto da risarcimento inoltre nel caso in cui il conducente del veicolo sia privo di patente di guida, qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni e, infine, tutte le volte in cui l’incidente sia dipeso dal mancato rispetto del Codice della strada.

Infortunio in itinere e auto personale

Di regola, l’infortunio in itinere è coperto solo se il lavoratore si avvale dei mezzi pubblici. Si pensi ai seguenti casi:

Eccezionalmente, sono coperti anche gli incidenti avvenuti sull’auto privata del lavoratore, ma solo quando l’utilizzo di questa è necessario. L’uso del mezzo privato non può però essere finalizzato alla sola maggiore comodità o ai minori disagi che ne derivano. In particolare, è sempre consentito l’uso dell’auto privata – e quindi, in caso di incidenti, si è comunque risarciti dall’Inail – quando:

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Infortunio nella pausa pranzo

In linea generale, se il datore di lavoro organizza un servizio mensa interno, la scelta di recarsi all’esterno (bar, ristorante o perfino ritorno all’abitazione) per consumare il pranzo, ricade sul lavoratore che non si vedrà indennizzato l’eventuale incidente. La deroga consiste nel fatto che il lavoratore è necessitato comunque a rientrare a casa per consumare il pasto in quanto ad es. sta seguendo una determinata dieta necessaria per la tutela del proprio stato di salute.

Cosa fare per farsi risarcire l’infortunio in itinere?

Il dipendente ha l’obbligo di denunciare l’infortunio in itinere al datore di lavoro non appena in possesso del certificato che lo attesta.

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