Riduzione del canone di locazione: necessaria la registrazione?

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Autore: Redazione

27 agosto 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Affitti e imposta di registro: la registrazione è volontaria solo per rendere la data certa e opponibile a terzi.

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Se l’inquilino al quale hai affittato l’appartamento ti ha chiesto la riduzione del canone di locazione, e vuoi venirgli incontro, il problema che potrebbe porsi nel voler restare in regola con gli adempimenti fiscali è se sia sufficiente una semplice scrittura privata oppure se sia necessario che quest’ultima venga anche registrata all’Agenzia delle Entrate.

Il caso è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate con una risoluzione del 2010 [1]. In essa si legge che l’accordo intervenuto tra il locatore e il conduttore, per la riduzione del canone di locazione

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di un contratto in corso, non dev’essere registrato in termine fisso.

Tuttavia, per rendere certo e opponibile a terzi il patto che comporta la riduzione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte dirette, le parti possono chiederne la registrazione volontaria, in modo da attribuirgli data certa.

Trattandosi di una facoltà, le parti possono procedere alla registrazione dell’atto anche una volta decorsi 30 giorni (termine previsto per la registrazione del contratto di locazione) rispetto alla data di sottoscrizione dell’accordo. In questo caso, non sarà irrogabile alcuna sanzione.

L’agenzia delle Entrate ha sostenuto tale soluzione facendo riferimento a un orientamento della Corte di cassazione

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[2], secondo cui “…le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione…”.

La stessa Agenzia ha ricordato che è interesse della parti, ai fini probatori (data certa di fronte ai terzi), attribuire certezza e computabilità dell’accordo, in quanto la diminuzione del canone determina la riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, dell’ Iva e delle imposte sui redditi. Pertanto, per rendere certo e computabile il patto, le parti possono richiederne la registrazione volontaria. La legge [3] infatti prevede che, anche in assenza di un obbligo di legge, “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.

L’adempimento può essere assolto versando l’imposta di registro nella misura di 67 euro e assolvendo l’imposta di bollo (sin dall’origine nella misura di 16 euro per ogni foglio).

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