Conguaglio nuovo bonus Irpef

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Autore: Noemi Secci

18 febbraio 2022

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione: come procedere se il bonus da 100 euro al mese deve essere restituito.

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Abolito il bonus Renzi da 80 euro al mese, è stato al suo posto istituito, per sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti diminuendo il cuneo fiscale, il trattamento integrativo [1], pari a 100 euro al mese, 1.200 euro all’anno (cd. nuovo bonus Irpef).

Il trattamento integrativo spetta, ai non incapienti, se il reddito massimo supera 28mila euro. Ai dipendenti con reddito tra 28mila e 40mila euro spetta invece un’ulteriore detrazione, oltre a quella normalmente riconosciuta per la produzione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Ma come avviene il

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conguaglio del nuovo bonus Irpef?

Qualora il datore di lavoro debba trattenere in sede di conguaglio il trattamento integrativo, in quanto non spettante, o spettante in misura inferiore a quanto erogato, non deve applicare la ritenuta in busta paga in un’unica soluzione, ma deve rateizzare il dovuto in 8 rate di pari importo, se il debito è superiore a 60 euro.

Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ulteriore detrazione riconosciuta risulti inferiore a quella effettivamente spettante: l’importo a debito, se superiore a 60 euro, deve essere però restituito in 10 rate di pari importo, non 8.

In merito al conguaglio del trattamento integrativo, poi, il datore di lavoro deve avere riguardo all’ulteriore detrazione spettante: è possibile, difatti, che il contribuente, non avente diritto al trattamento integrativo, abbia diritto all’ulteriore detrazione, in quanto con reddito complessivo compreso tra 28mila e 40mila euro.

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Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo consiste in un importo aggiuntivo, erogato in busta paga e non imponibile ai fini fiscali, pari a 1.200 euro annui. L’importo deve essere erogato per 12 mensilità: ciò significa che il dipendente ha diritto, per sommi capi, a 100 euro mensili in busta paga.

Il trattamento integrativo, che è riconosciuto in proporzione al periodo lavorato nell’anno, non deve essere ridotto per i lavoratori part time, né deve essere ridotto in base al reddito prodotto: spetta per intero se il reddito complessivo del dipendente è al di sopra della soglia d’incapienza fiscale ed entro i

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28mila euro.

Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione consiste in una detrazione aggiuntiva rispetto all’ordinaria detrazione riconosciuta per la produzione di redditi di lavoro dipendente. Anche questa detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro e spetta se il reddito del lavoratore supera i 28mila euro annui, ma non supera i 40.000 euro.

Nel dettaglio, per ricavare l’importo dell’ulteriore detrazione è necessario applicare una delle seguenti formule:

In pratica, la detrazione, di importo decrescente, spetta per il 2021, nell’ipotesi in cui il lavoratore possieda un reddito complessivo tra 28.000 e 40.000 euro.

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Ulteriore detrazione e trattamento integrativo: conguaglio

In sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro potrebbe verificare che il dipendente non abbia diritto al trattamento integrativo, in quanto supera la soglia reddituale di 28mila euro, ma abbia diritto all’ulteriore detrazione, in quanto non supera la soglia reddituale di 40mila euro.

In questo caso, nel trattenere dalla busta paga il trattamento integrativo non spettante, deve tener conto dell’ulteriore detrazione.

Il datore di lavoro deve recuperare al dipendente, in sede di conguaglio, un importo del trattamento integrativo pari complessivamente a 600 euro. Al dipendente spetta però il riconoscimento dell’ulteriore detrazione, per un importo complessivo di 500 euro. La differenza tra il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione (pari ad euro 100) supera il limite di 60 euro: il trattamento integrativo può dunque essere restituito in 8 rate di pari importo. Nello specifico, può aver luogo la rateizzazione, con rate di importo pari a 12,50 euro ciascuna (12,50 x 8=100)

Nel modello F24 si espone l’importo del trattamento integrativo, ridotto della differenza tra lo stesso e l’ulteriore detrazione, aumentato dell’importo della rata.

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