Buoni spesa: sono legittimi?

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Quando il negoziante, al posto di restituire i soldi, offre all’acquirente dei voucher da spendere in altri prodotti.

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Non capita di rado che il negoziante, laddove debba restituire i soldi all’acquirente, li sostituisca con dei buoni spesa da utilizzare all’interno del proprio negozio o della medesima catena commerciale.

La pratica, però, che ci viene segnalata da più lettori, è da ritenere in alcuni casi illegittima. A tal fine bisogna distinguere le ragioni che hanno portato il consumatore a pretendere il cosiddetto “reso”. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di verificare quando i buoni spesa sono legittimi e quando invece tale comportamento costituisce un illecito.

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Diritto di reso

Partiamo innanzitutto dal fatto che la nostra legge non prevede un generale e assoluto diritto di reso. O meglio, se anche non utilizza questo termine, esso è consentito solo in due casi. Casi nei quali, come vedremo a breve, i buoni spesa non sono legittimi.

Il diritto di recesso

La prima ipotesi di reso si verifica quando la merce viene acquistata da un consumatore non all’interno di un negozio. Ciò succede, ad esempio, con gli acquisti su internet, per telefono o per corrispondenza. In tali ipotesi il consumatore, che acquisti il bene per esigenze personali o familiari (non quindi legate all’attività lavorativa e non pretendendo pertanto la fattura) ha diritto a restituire l’oggetto, se insoddisfatto dallo stesso, entro 14 giorni dalla consegna, senza bisogno di fornire motivazioni (è il cosiddetto

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diritto di recesso).

Con il diritto di recesso, il consumatore – che prima della scadenza del termine abbia comunicato al commerciante l’intenzione di recedere dalla vendita – ha diritto al rimborso dell’intera somma spesa, senza addebiti derivanti da penali o da altre spese. Il tutto nel più breve termine possibile. Chiaramente, dovrà anche restituire l’oggetto acquistato secondo le modalità fornitegli dal venditore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato tolto dall’imballaggio e utilizzato. Il fatto che il cartone della confezione risulti “forzato” non può infatti essere condizione per escludere il diritto di recesso.

Il diritto di recesso non spetta quindi quando si acquista presso negozi fisici o quando si fornisce la propria partita Iva, per ottenere la fattura e scaricare il costo dalle tasse collegate all’attività lavorativa (in questo caso infatti non siamo in presenza di un acquisto legato alle esigenze di consumo ma a quelle professionali o imprenditoriali per le quali non valgono le garanzie previste dal codice del consumo).

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Tanto per fare un esempio, una persona che – anche se in veste di consumatore – acquista un oggetto in un negozio non può poi restituirla se questa non dovesse presentarsi, ad una più attenta analisi, secondo le sue aspettative.

Chi compra un abito che, a casa, appare poi più stretto o meno consono all’utilizzo che ci si è prefissato, non può poi pretenderne la restituzione con rimborso del prezzo pagato.

La garanzia

Il secondo caso in cui è possibile ottenere il reso è quando un prodotto ovunque acquistato – su internet, all’interno di un negozio fisico, ecc. – risulti guasto o non correttamente funzionante.

In tal caso però l’acquirente non ha immediatamente diritto alla restituzione dei soldi. Egli prima deve optare per una delle due seguenti scelte: la sostituzione dell’oggetto con un altro funzionante oppure la riparazione dello stesso. Ciò è subordinato al fatto che:

Solo qualora queste opzioni (sostituzione o riparazione) non dovessero essere possibili (come nell’ipotesi in cui la riparazione dovesse essere troppo onerosa rispetto al valore del bene o non dovessero essere più disponibili i pezzi di ricambio) l’acquirente potrebbe chiedere il reso, ossia il rimborso del prezzo dietro restituzione dell’oggetto (in realtà la legge gli consente anche di tenere la merce con uno sconto sul prezzo pagato).

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Quando i buoni spesa sono illegittimi

Veniamo ora al comportamento del negoziante che, al posto di restituire all’acquirente i soldi, pretenda di dargli dei buoni spesa. Tale pratica è illegittima laddove l’acquirente vanti un diritto di reso, come appunto nelle due ipotesi appena viste ossia:

Tanto per fare un esempio, se una persona compra un oggetto che non dovesse funzionare, il negoziante che non possa offrire un altro prodotto similare o non possa aggiustarlo non può dargli dei buoni spesa ma deve restituirgli i soldi pagati a suo tempo. A nulla vale che nel negozio o sul sito sia apposto un avviso con la scritta «Non si effettuano resi»: qualsiasi diverso patto, anche se accettato dall’acquirente, sarebbe illegittimo.

Se un ragazzo acquista online un oggetto ed entro 14 giorni chiede il reso perché non è soddisfatto, ha diritto al riaccredito della somma pagata e non a un buono spesa. Questa opzione – attenzione – vale solo per gli

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store online collocati all’interno dell’Unione Europea perché è in essa che valgono le regole sul codice del consumo.

Quando i buoni spesa sono legittimi

Tutte le volte in cui non ricorrono i presupposti per il recesso dal contratto e ciò nonostante il negoziante, per una policy di marketing, venga incontro alla richiesta di reso dell’acquirente, è lecito il rilascio dei buoni spesa.

Facciamo alcuni esempi. Una persona entra in una libreria e compra un libro come regalo a un’altra; questa poi lo va a cambiare perché lo ha già letto. In tale circostanza non ricorre il diritto di recesso, sicché il negoziante potrà concedere un buono spesa o sostituire il libro con un altro.

Una giovane compra in negozio un abito che, una volta a casa, decide di restituire perché non più soddisfatta. Se il negoziante dovesse acconsentire alla richiesta di reso – a cui però non è tenuto per legge, trattandosi di una vendita avvenuta nei locali commerciali – potrebbe consegnare dei buoni spesa. Non potrebbe però farlo se l’acquirente dovesse accorgersi che il capo è scolorito, scucito o macchiato, tanto da non poter essere utilizzabile: in tale ipotesi, infatti, siamo in presenza di un vizio per il quale vale la garanzia.

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Che fare se il negoziante non vuole restituire i soldi?

Dinanzi al rifiuto del negoziante di restituire i soldi, purtroppo, c’è solo una causa civile. Si potrà tuttavia segnalare – anche online – la pratica scorretta all’Agcm (l’Antitrust) ossia l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, affinché vengano irrogate le sanzioni. Ma l’unico modo per avere i soldi indietro è una diffida scritta (meglio se attraverso un avvocato) e un successivo processo civile.

Il processo deve essere preceduto dal cosiddetto tentativo di mediazione, una procedura rivolta a trovare un accordo con la controparte, attraverso un mediatore terzo e imparziale. Il primo incontro ha un costo di 40 euro che grava su entrambe le parti.

Se la mediazione riesce, il verbale ha la stessa forza di una sentenza e può essere utilizzato per intraprendere un eventuale pignoramento nei confronti del venditore inadempiente.

Inutile purtroppo dire che le spese della causa gravano inizialmente su chi inizia il giudizio, ossia l’acquirente. Pertanto bisognerà valutare la convenienza economica dell’azione.

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