Conto corrente cointestato: il prelievo non autorizzato è reato

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Autore: Redazione

08 luglio 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, anche se autorizzato a compiere operazioni separatamente, utilizzi o prelevi, senza il consenso degli altri cointestatari, una somma in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza.

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Occhio ai conti correnti cointestati: il reato di appropriazione indebita per prelievi o pagamenti non autorizzati dagli altri comproprietari è sempre dietro l’angolo.

A lanciare il monito è una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa [1]

Secondo la Corte, impossessarsi di una somma di denaro su un conto intestato a più soggetti o in comunione indivisa (come nel caso di comunione ereditaria), attraverso un prelievo allo sportello o al bancomat, o per fare un pagamento o un bonifico, costituisce

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reato. E ciò anche se è stata prevista la cosiddetta “firma disgiunta” e le operazioni sul rapporto possono essere fatte separatamente e indipendente dai vari cointestatari.

Tuttavia, perché ricorra l’illecito sono necessarie due condizioni:

1. si deve aver utilizzato una somma superiore a quella di propria pertinenza: per esempio, in un conto cointestato tra due soggetti, si presume che ciascuno (salvo prova contraria) abbia la proprietà del 50% delle somme. Pertanto, l’utilizzo del 51% da parte di uno dei due fa scattare il reato solo relativamente all’utilizzo di tale eccedente 1%;

2. se non c’è il consenso di tutti gli altri contitolari all’utilizzo dell’eccedenza: in altre parole, nell’esempio di poc’anzi, se l’utilizzo dell’1% in più rispetto al 50% del conto ha ricevuto l’approvazione del contitolare, allora il reato non scatta più.

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