È legale vendere appunti presi a lezione?
Diritti d’autore: il copyright copre anche le opere verbali o solo quelle scritte? Si può registrare una lezione scolastica o universitaria e poi rivendere le sbobinature o i riassunti?
Chi segue i corsi all’università ha una marcia in più: impara a conoscere il professore, individua le parti più importanti della materia da studiare e le apprende in parte già in classe.
Il fatto poi di prendere appunti e di non seguire passivamente la lezione è un esercizio che lascia un’impronta, consentendo di memorizzare ciò che si scrive.
Che fare poi di questi scritti? Cederli gratuitamente o farsi pagare da chi, magari fuori sede, non ha potuto sentire le spiegazioni del docente?
Per analizzare la questione bisogna innanzitutto comprendere se gli appunti costituiscono un’opera di sintesi e semplificazione della lezione (il classico riassunto o «compendio») oppure se ne costituiscono una pedissequa trascrizione (come spesso succede per chi sbobina l’intero discorso del docente).
Per stabilire poi se è legale vendere appunti presi a lezione bisognerà valutare gli aspetti fiscali: i soldi ricevuti dalle vendite vanno dichiarati? Com’è bene farsi pagare? Procediamo per gradi.
Indice
Si può registrare una lezione?
Registrare una lezione è lecito, salvo vi sia l’espresso divieto del docente o dell’ateneo. Il più delle volte, non si fa alcun riferimento a tale condotta. Sicché, l’alunno può azionare il registratore. Del resto, un buon professore non ha timore di essere registrato; al contrario, se ha a cuore la preparazione dei propri studenti farà di tutto affinché questi attivino tutti gli strumenti – compresi appunto i registratori vocali – per memorizzare le nozioni che fornisce durante la lezione.
Si possono vendere gli appunti presi a lezione?
Partiamo dal caso dell’alunno che, dopo aver registrato la lezione, la trascriva su un foglio di carta o sul computer. L’opera che così realizza, in realtà, non è frutto del suo ingegno ma di quello del docente. Si tratta cioè di un prodotto dell’altrui creatività. Ed allora il giovane non ne può essere proprietario, non ne può rivendicare la paternità.
La domanda a questo punto sorge spontanea: il professore può rivendicare il copyright su una lezione? La risposta è affermativa. Difatti, l’articolo 2 della legge sul diritto d’autore protegge le opere della letteratura anche se espresse in forma orale e non scritta.
Dunque, il professore detiene i
Il fatto che il docente abbia autorizzato la registrazione della lezione non significa che ne abbia anche consentito la cessione a terzi, specie se dietro corrispettivo.
Stando così le cose, l’alunno che trascrive completamente il pensiero del prof. non può poi ricavarne un lucro. Diversamente, commetterebbe reato.
Le cose cambiano se l’alunno esegue un’elaborazione della spiegazione ricevuta in classe. In questo caso, se gli appunti sono il frutto di una sintesi e di una personalizzazione
Del resto, ciò che è protetto dal diritto d’autore non è il pensiero, l’idea, ma la sua esposizione formale, le parole, il loro ordine. Una parafrasi dell’opera altrui – purché non limitata ad aspetti marginali – o anche un riassunto non integra una violazione del diritto d’autore ma costituisce un’opera a sé stante, a sua volta protetta indipendentemente da quella a cui si è ispirata.
Dunque, se è vietata la vendita della riproduzione integrale del discorso del docente, non lo è invece quella degli appunti quando questi costituiscono una trasformazione dell’opera originaria. È nella sintesi che sta il valore aggiunto, il carattere creativo dell’opera.
A tale conclusione si perviene leggendo attentamente l’articolo 4 della legge sul diritto d’autore secondo cui, «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni».
I soldi derivanti dalla vendita delle lezioni vanno dichiarati?
Veniamo agli aspetti meno piacevoli: quelli fiscali. In generale, chi ricava un utile deve sempre dichiararlo, al di là dell’entità dello stesso. Circola la falsa notizia secondo cui i guadagni al di sotto di 5.000 euro non debbano essere denunciati all’Agenzia delle Entrate. Non è affatto così.
Una volta stabilito che l’alunno, anche se non esercita questo lavoro ed è disoccupato, deve dichiarare i ricavi realizzati dalla vendita degli appunti, per quanto riguarda l’apertura di una partita Iva bisogna distinguere a seconda che la vendita sia occasionale o realizzata in forma organizzata e continuativa. Nel primo caso, la partita Iva non è necessaria, nel secondo sì. Si pensi al caso di un giovane che organizza delle dispense delle varie lezioni di cui egli stesso o dei suoi collaboratori realizzino i riassunti: in questo caso, si può parlare di una vera e propria attività commerciale che, a prescindere dagli utili, richiede la partita Iva.