Articolo 20 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Angelo Greco

12 dicembre 2021

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa dice e cosa significa l’articolo 20 sul divieto di discriminazioni delle associazioni religiose?

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Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Divieto di discriminazioni tra enti religiosi

L’articolo 20 della Costituzione vieta allo Stato di prevedere trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di associazioni o enti solo perché perseguono fini religiosi, né li può pregiudicare con provvedimenti di carattere fiscale. In forza del principio di uguaglianza e della libertà di associazione, non si possono quindi tassare le

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associazioni religiose in modo diverso dalle altre. In sostanza, gli enti e le istituzioni religiose non possono subire un trattamento differente e più gravoso rispetto alle associazioni e agli enti non religiosi. Un comportamento del genere equivarrebbe a una limitazione della libertà e della pratica religiosa.

Al contrario, però, lo Stato ha attuato un trattamento discriminatorio inverso, esentando dal versamento dell’imposta comunale sugli immobili (l’Ici), nel quinquennio 2006-2011, tanto il Vaticano quanto gli altri ordini religiosi a condizione che l’edificio contenesse una cappella. Una clausola questa che ha permesso di fatto al Vaticano di non pagare più di 4 miliardi di euro su scuole, ospedali, cliniche e persino alberghi che al loro interno avessero anche solo un piccolo altarino. Questa norma è stata dichiarata illegittima nel 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha autorizzato lo Stato italiano al recupero delle imposte non versate dalla Chiesa, recupero non ancora avvenuto.

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