Ente terzo settore: quali sono i vantaggi?
L’associazione viene costituita con lo scopo di sviluppare e agevolare i rapporti e la collaborazione, tra il mondo della disabilità ed importanti gruppi bancari. L’associazione senza scopo di lucro, non produce alcun ricavo. Ad oggi, l’avvio del RUNTS e, di conseguenza, la trasformazione del mondo associativo ci porta a riflettere e chiedere se la possibilità di acquisire la denominazione ETS sia indispensabile.
Partiamo da un presupposto: l’iscrizione al registro unico non è obbligatoria e le associazioni hanno la possibilità di esercitare l’attività svolta in passato senza alcuna compromissione dei propri diritti.
Le attività della Sua associazione, quindi, non dovrebbero subire alcun impedimento, né ostacolo nell’esercizio delle proprie attività.
Tuttavia, l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e il passaggio a ente di terzo settore comporta dei benefici, previsti dalla legge per “invogliare” le associazioni a far parte di questo registro unico e, così, uniformare le disposizioni normative sul punto.
Partiamo dai vantaggi formali:
- il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente, che sconta un processo molto più snello, rispetto a quello previsto dal DPR 361/2000;
- l’individuabilità dell’associazione iscritta al RUNTS da parte di terzi, che grazie al registro potranno conoscere tutte le caratteristiche dell’ente e, così, verificare quale fa al caso di specie.
I vantaggi più concreti riservati agli
Infatti, le associazioni non iscritte al RUNTS scontano il regime forfettario previsto dallart.145 del TUIR, con scaglioni di imposta variabili tra il 15% e il 25%; diversamente, agli ETS vengono applicati dei coefficienti che oscillano tra un minimo del 7% ad un massimo del 17%.
In più, la normativa degli ETS prevede l’emissione di titoli di solidarietà, quali strumenti utili per il finanziamento di attività degli ETS e possono anche generare importanti donazioni da parte delle banche che emettono i titoli.
Gli ETS, poi, sottostanno al divieto di distribuzione degli utili e, di conseguenza, vi è possibilità di esercitare attività commerciali, ovviamente pagando le relative imposte. E, ancora, sono previste le cosiddette attività di interesse generale, che possono essere realizzate “per corrispettivo” senza problemi, come è possibile, pure, svolgere attività che nulla c’entrano con le attività di interesse generale.
Certo, dietro ogni vantaggio si nascondono degli oneri da sostenere: la vostra associazione sarebbe, infatti, costretta a modificare lo statuto e l’atto costitutivo, oltre a redigere e depositare un bilancio.
A parere di chi scrive, se l’associazione, come noto dal sito, è ben avviata e strutturata, allora potrebbe essere utile valutare il passaggio a ETS e, quindi, usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla nuova normativa. Ci sarà da fare un piccolo sforzo iniziale di rimodulazione e organizzazione del sistema associativo, ma se un’analisi fiscale porta ad avere certezza di usufruire di quei vantaggi, allora credo che ne possa valere veramente la pena.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla