Articolo 24 Costituzione: spiegazione e commento

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Cosa dice e cosa significa l’art. 24 sul diritto ad agire dinanzi al giudice per la tutela dei propri diritti.

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Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il diritto dovere di tutelarsi con il giudice

Cosa ce ne facciamo del lungo elenco dei diritti contenuti nella Costituzione se poi, in termini concreti, non possiamo farli valere in un’aula di tribunale? A che serve dire che siamo tutti uguali se poi, dinanzi a una discriminazione, non possiamo far nulla per eliminarla? A che pro affermare che esiste la privacy, l’inviolabilità del domicilio, la libertà di parola se, in caso di abusi, non ci è consentito tutelarci? L’

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articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere a tutti – cittadini o stranieri – il diritto di poter agire in giudizio e di difendersi, sancisce il passaggio dalla teoria alla pratica, rendendo concreto tutto ciò che la legge enuncia in astratto.

Quando si legge un articolo della Costituzione è come cliccare su un file .exe: dall’interazione con una piccola icona si sprigionano una marea di file e codici, fino all’installazione completa di un complessissimo programma. Ogni articolo scritto dai nostri padri costituenti dice molto di più di ciò che può apparentemente sembrare da una lettura veloce e sommaria.

Così come l’articolo 21 sulla libertà di parola sancisce il dovere di rispettare la diversità di pensiero altrui e di non travalicare i limiti della moderazione nella critica, anche l’articolo 24 contiene un obbligo implicito: quello di non farsi giustizia da sé. Il fatto di ricorrere a un giudice per tutelare le proprie ragioni non è dunque solo un diritto ma anche un dovere. Uno Stato che si fondi sulla giustizia privata non sarebbe diverso dal far west: si baserebbe sull’uso della forza e, come noto, dove c’è la forza c’è l’abuso, non il diritto.

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Proprio per questo la legge prevede un apposito reato per chi si difende da solo o si vendica: quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È, ad esempio, il caso del padrone di casa che, per mandare via l’inquilino moroso, anziché ricorrere al giudice cambi le chiavi dell’appartamento o stacchi la corrente.

La differenza tra uno Stato primordiale e uno civile sta proprio in questo: nel primo, i cittadini sono obbligati a ricorrere alla violenza per tutelare i propri diritti; nel secondo, invece, c’è qualcuno che lo fa al posto loro, un soggetto terzo e imparziale. Il giudice.

La dea della giustizia è rappresentata con una spada e una bilancia. La bilancia simboleggia l’equilibrio tra il bene e il male, la misura e l’equità, compiti tipici che la giustizia è tenuta ad adempiere per stabilire ordine e armonia. La spada invece incarna il significato del giudizio, in quanto rimanda alla forza e, dunque, alla punizione, alla sanzione comminata dalla legge e alla severità della pena per coloro che non la rispettano. Non più dunque la spada intesa come arma, ma come disciplina. E la disciplina viene solo dalla legge.

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La vera giustizia ha abbandonato le armi. L’antica consuetudine di stringersi l’avambraccio nel salutarsi nasce proprio dalla spontanea volontà di dimostrare che non si hanno armi bianche nascoste nella manica. È come dire «vengo in pace». E la giustizia è proprio rivolta a ristabilire la pace.

Diritti e interessi legittimi

L’articolo 24, come si diceva, afferma tanti concetti. Innanzitutto, quello di poter agire per tutelare un proprio diritto o interesse legittimo. «Agire» è inteso non solo nel senso di iniziare la causa ma anche di «difendersi» da una causa intentata da altri. La tutela viene riconosciuta in ogni momento del processo ed in tutti i suoi gradi: in primo grado, in appello o in Cassazione.

L’articolo 24 riconosce la tutela giudiziaria sia per i diritti che per gli interessi legittimi. I diritti sono quelli che hanno come contraltare un dovere di uno o più soggetti e che pertanto possono essere sempre tutelati; si pensi ad esempio al diritto di proprietà o al rispetto di un obbligo contrattuale.

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Gli interessi legittimi sono invece le posizioni in cui si trova chi vuol difendersi da errori o ingiustizie della Pubblica Amministrazione. A differenza del diritto soggettivo, l’interesse legittimo ha, come contraltare, non già un dovere ma un interesse della collettività. E poiché, quando sono in gioco interessi pubblici, bisogna sempre contemperare l’interesse del singolo con quello generale, tale bilanciamento viene affidato al giudice amministrativo. Così, dinanzi a un atto della Pubblica Amministrazione che si assume illegittimo, ci si può rivolgere al Tar. È un interesse legittimo, ad esempio, quello all’annullamento di una graduatoria in un concorso: da un lato c’è il candidato, che ha interesse ad ottenere un posto in graduatoria, ma dall’altro lato c’è anche l’interesse della collettività a che il posto sia ricoperto da chi ha maggiori capacità.

La tutela giudiziaria dei non abbienti

Poiché siamo tutti uguali dinanzi alla legge senza distinzione di reddito, e poiché il principio di «uguaglianza sostanziale» sancito dall’articolo 3 della Costituzione impone allo Stato di eliminare eventuali diversità tra cittadini, viene concesso, a chi non ha le possibilità economiche, di accedere alla giustizia con il

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gratuito patrocinio. In buona sostanza, chi ha un reddito inferiore a circa mille euro al mese può ricorrere al giudice per tutelare i propri diritti, o difendersi da un’azione altrui, senza pagare l’avvocato e le spese di giudizio. Tali costi sono sostenuti, per conto suo, dallo Stato (più precisamente, dal ministero della Giustizia).

Per evitare però che si possa abusare di questo beneficio, chi accede al gratuito patrocinio non deve intraprendere o coltivare cause infondate; se pertanto il giudice gli dà torto all’esito del giudizio, questi sarà poi tenuto a pagare le spese processuali all’avversario. Insomma, il patrocinio a spese dello Stato non deve essere uno scudo per molestare gli altri.

I giudici rispondono dei loro errori?

Chi sbaglia paga. È un principio di ogni ordinamento democratico. Ma quando una persona, per via della propria professione, è soggetta a compiti particolarmente complessi, è giusto moderare le conseguenze di eventuali sbagli. Diversamente, nessun medico vorrebbe più operare un malato ed alcun giudice si assumerebbe la responsabilità di mandare in galera un imputato.

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Ecco perché la legge prevede la responsabilità civile, penale e disciplinare dei giudici che sbagliano ma solo in determinati casi.

In particolare, una legge del 1988 modificata nel 2015, prevede la possibilità di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni in caso di comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato:

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