Attestazione passaggio in giudicato separazione

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Autore: Sabrina Mirabelli

08 aprile 2022

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Per richiedere il rilascio del documento che certifica l’impossibilità di proporre impugnazione contro una sentenza civile, bisogna seguire un’apposita procedura.

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Ti sei separata da tuo marito e sono ormai decorsi i termini per potere appellare la sentenza che, quindi, è divenuta definitiva. In tal caso, se vuoi ottenere l’attestazione del passaggio in giudicato della separazione, puoi richiedere detta certificazione tramite il tuo legale di fiducia con le formalità che ti descriverò qui di seguito, dettate in generale per le sentenze civili.

Ma cosa deve intendersi per passaggio in giudicato di una sentenza? Con tale espressione ci si riferisce all’immodificabilità del provvedimento emesso dal giudice perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione (appello e ricorso per Cassazione) previsti dalla legge contro di esso o perché essi non sono più proponibili per il decorso dei termini.

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L’attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze civili viene rilasciata dal funzionario dell’ufficio provvedimenti del tribunale competente. Tale soggetto, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato, inserendo contestualmente la certificazione all’interno del fascicolo informatico della causa.

Attestazione passaggio in giudicato sentenze civili: come si richiede?

Il certificato di passaggio in giudicato di una sentenza può essere

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richiesto telematicamente:

La richiesta della certificazione per decorso del termine di impugnazione, sia di quello cosiddetto breve o sia di quello lungo [1], deve essere inoltrata con busta telematica e, più precisamente, deve essere:

  1. inviata come deposito atto in corso di causa/istanza generica;
  2. indicando nello spazio “note per la cancelleria”, ove presente o comunque nella descrizione del file, “richiesta certificato di passaggio in giudicato”.

All’istanza va allegata la ricevuta del pagamento telematico del diritto di certificazione

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, di solito pari a 3,92 euro. Diversamente, il deposito viene rifiutato.

Ad ulteriore conferma delle risultanze degli atti dell’ufficio, nell’istanza (atto principale del deposito telematico) l’avvocato deve dichiarare che “non è stata proposta impugnazione” avverso la sentenza indicata nell’oggetto.

Altresì, spetta al legale collazionare e certificare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico relative alla sentenza e alla certificazione di passaggio in giudicato.

Quando fare la richiesta di passaggio in giudicato delle sentenze civili?

La richiesta per l’attestazione del passaggio in giudicato va fatta una volta decorsi i termini di legge necessari per la produzione della certificazione. Più nel dettaglio:

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Cosa allegare alla richiesta in caso di notifica delle sentenze civili

In caso di notifica delle sentenze civili ai fini del decorso del termine breve, la richiesta di passaggio in giudicato va depositata telematicamente insieme ai documenti sotto elencati:

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Cos’è la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’attestazione?

La cancelleria può dare comunicazione di “cortesia” dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze civili mediante un apposito biglietto, inviato agli avvocati presenti nel fascicolo delle sentenze.

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La trasmissione dell’attestazione all’ufficiale dello stato civile, nei casi previsti – vedi ad esempio nelle ipotesi di separazione, divorzio, adozione di maggiorenne, ecc. -, avviene, di regola, nei giorni immediatamente successivi a quelli dell’annotazione del rilascio del certificato.

I tempi per completare la procedura dell’annotazione da parte del Comune sono di circa 20/30 giorni.

Attestazione passaggio in giudicato separazione: come si rilascia?

In caso di sentenze di separazione personale dei coniugi, l’attestazione di passaggio in giudicato è rilasciata con le modalità sopra indicate, decorsi:

Non è, invece, richiesta la prova dell’avvenuta notificazione della sentenza al pubblico ministero in quanto questi può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi

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[4].

Ai sopradetti termini, l’ufficio aggiunge almeno ulteriori 10 giorni, previsti per la costituzione dell’attore ai sensi dell’art. 165 del Codice di procedura civile, nonché qualche altro giorno entro il quale potrebbe aversi notizia di impugnazioni tempestivamente proposte.

Quando non può essere rilasciata l’attestazione di passaggio in giudicato?

Se è stata proposta impugnazione, il cancelliere non può rilasciare l’attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze civili anche nei casi di rigetto, di dichiarazione di inammissibilità, di mancata iscrizione a ruolo dell’impugnazione, ecc.

Se è stata proposta un’impugnazione parziale, il certificato di passaggio in giudicato limitatamente ai capi non impugnati, viene rilasciato a fronte del deposito di attestazione della Corte d’appello circa i capi della sentenza oggetto di impugnazione.

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Il certificato di passaggio in giudicato non viene, inoltre, rilasciato nel caso in cui la sentenza non risulti ancora registrata a seguito di pagamento dell’imposta di registro, nella misura determinata dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiano ancora comunicato l’avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, l’ufficio, a fronte della dichiarazione della parte interessata di avvenuto pagamento dell’imposta (ed esibizione di copia del versamento) verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta registrazione e, solo in caso di esito positivo, rilascia il certificato.

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