Lodo arbitrale: cos’è?

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Clausola compromissoria: cos’è? Quando si può ricorrere al collegio arbitrale? In quali casi il lodo è equiparabile a una sentenza?

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Quando due persone non vanno d’accordo e non riescono a trovare una soluzione amichevole non resta altra strada che quella di rivolgersi a un giudice al fine di ottenere una decisione definitiva che ponga fine alla questione. In genere, il giudice interpellato è un magistrato della Repubblica italiana, cioè un dipendente pubblico che lavora per lo Stato. Nulla impedisce però di rivolgersi a un soggetto privato terzo e imparziale che funga da arbitro della controversia e che quindi decida esattamente come se fosse un giudice. È qui che entra in gioco il

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lodo arbitrale. Cos’è?

Come vedremo di qui a breve, il lodo è una decisione emessa da un giudice che non fa parte della magistratura. La legge prevede che, limitatamente alle controversie civili, sia possibile il ricorso a questo tipo di giurisdizione privata, ma solo se c’è l’accordo di tutte le parti coinvolte. Non è mai possibile ricorrere a un arbitro nelle controversie penali, né in alcuni tipi di contenzioso civile (si pensi a una causa di separazione dei coniugi, ad esempio). Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è il lodo arbitrale.

Arbitrato: cos’è?

L’arbitrato può essere definito come una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in materia civile.

L’arbitrato consiste infatti in un accordo (che, come vedremo, prende il nome di compromesso) con cui le parti conferiscono il potere di decidere la controversia a giudici privati definiti arbitri.

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Arbitrato rituale e irrituale: differenza

Esistono due tipi di arbitrato:

Lodo arbitrale: che cos’è?

Il lodo arbitrale è la decisione emessa nell’arbitrato rituale; ciò significa che il lodo arbitrale è in grado di sostituire la sentenza di un magistrato, equiparandosi a una decisione presa dalla giustizia civile.

Per la precisione, la parte che intende far eseguire il lodo deve depositarlo presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il tribunale accerta la regolarità formale del lodo e lo dichiara

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esecutivo con proprio decreto [1]. Questa procedura è definita di “exequatur”.

Il lodo arbitrale, dunque, costituisce molto più di una sentenza privata: se reso esecutivo dal tribunale, costituisce idoneo titolo per iscrivere ipoteca giudiziale e perfino per procedere alla sua esecuzione forzata.

Per legge, il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Lodo arbitrale: requisiti

Per legge [2], il lodo deve contenere:

Quando si può ricorrere all’arbitrato rituale?

Come anticipato in apertura, le parti possono decidere di ricorrere all’arbitrato rituale solo nelle

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controversie civili che non hanno ad oggetto diritti disponibili.

In genere, quindi, è possibile affidarsi a un collegio arbitrale per tutte le questioni economiche, mentre non è consentito fare lo stesso per ciò che riguarda i diritti legati a situazioni familiari o personali (alimenti, diritto al nome o alla salute, ecc.).

Le controversie lavorative possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

L’accordo con il quale le parti decidono di sottrarre una controversia già in atto alla cognizione del giudice ordinario deferendone la decisione a un arbitro prende il nome di compromesso.

Per legge, la clausola compromissoria deve rivestire forma scritta a pena di nullità e deve indicare in maniera specifica l’oggetto della controversia.

Ad esempio, se venditore e acquirente possono stabilire, all’interno del contratto, che tutte le controversie che possono potenzialmente sorgere dalla compravendite siano devolute a un collegio arbitrale, il quale deciderà con apposito lodo.

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