Scarico condizionatore nel pluviale: è legittimo?
Condominio: è legale innestare il tubo che scarica acqua e condensa all’interno della tubazione che raccoglie le acque meteoriche dal tetto?
In condominio ci sono beni a disposizione di tutti i condòmini: si pensi alle scale, al cortile, all’ascensore, al tetto, ecc. Tra queste cose comuni rientrano anche le tubazioni, poste all’esterno dell’edificio, che servono a raccogliere l’acqua piovana. La legge consente di sfruttare queste parti comuni anche in maniera “egoistica”: si pensi a chi utilizza la facciata del condominio per apporre la targa del proprio studio oppure per far aderire la canna fumaria che deve salire fino in cima. Ciò non significa, però, che dei beni comuni si possa fare ciò che si voglia. Ad esempio:
Può accadere che uno dei condòmini, effettuando alcuni lavori nel proprio appartamento, decida di approfittare delle tubature che poggiano sul muro perimetrale per forare quest’ultimo e innestare, all’interno della tubazione comune, lo scarico della condensa del proprio condizionatore. Una condotta del genere è legittima? È legale inserire lo scarico del condizionatore nel pluviale? Scopriamolo insieme.
Indice
Condominio: cosa si può fare con le cose comuni?
Secondo la legge (art. 1102 cod. civ.), ogni condomino può servirsi delle cose comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine, può addirittura apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Insomma, è la legge stessa ad ammettere che delle parti comuni è possibile fare un uso diverso a seconda delle esigenze di ciascun proprietario.
Ad esempio, a meno che il regolamento non lo proibisca, il singolo condomino può usare a proprio vantaggio la parete esterna del condominio (che è parte comune) per farvi passare la propria canna fumaria per farla giungere fino alla sommità; ugualmente, il condomino può installare una o più antenne televisive sul tetto dell’edificio.
Gli unici limiti all’utilizzo delle aree comuni sono quelli derivanti dall’impossibilità di modificare la destinazione del bene e di impedire agli altri condòmini di farne ugualmente uso. Approfondiamo questi aspetti.
Cose comuni: cosa non possono fare i condòmini?
Come anticipato nel precedente paragrafo, è vietata la modifica della destinazione d’uso dei beni comuni.
Ad esempio, un condomino non può trasformare il cortile in parcheggio, oppure il giardino in cortile, il pianerottolo in stenditoio o l’androne in deposito.
Le semplici modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa sono invece consentite. Si pensi alla persona disabile che faccia installare un servoscala: quest’opera, se non impedisce agli altri condòmini di usare normalmente le scale, è perfettamente lecita, anche se comporta una modifica delle aree comuni.
In un caso del genere, si configura un uso più intenso della parte condominiale, consentito dalla legge a prescindere dai millesimi posseduti.
Non è inoltre possibile avvantaggiarsi in modo esclusivo delle cose; ad esempio non si può precludere l’accesso a una parte comune, magari installando un cancelletto che impedisce l’ingresso al lastrico solare oppure a una parte del pianerottolo.
Non è possibile usare il parcheggio solo per sé, estromettendo gli altri. Si può però decidere che di un’area comune (come il parcheggio, appunto) si faccia un uso turnario. Ciò in genere accade quando la parte comune non può soddisfare tutti i condòmini contemporaneamente.
Scarico condizionatore privato nel pluviale comune: è legale?
È legale mettere il tubo di scarico del proprio condizionatore privato all’interno del pluviale comune, cioè nella tubazione che raccoglie le acque piovane?
Ebbene, si potrebbe ritenere che un utilizzo del genere della tubatura sia legale: l’immissione di acqua o di condensa nel pluviale non ne modificherebbe la funzione, che rimane quella di convogliare le acque.
Secondo la giurisprudenza [1], però, una condotta del genere non è legittima. Per la precisione, è illegale l’innesto di un tubo che scarica la condensa del condizionatore all’interno del pluviale comune, a meno che non ci sia il consenso dell’assemblea.
Nella sentenza citata è dato leggere che «con riguardo al pluviale condominiale si ravvisa una modifica illegittima in quanto innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche. Essendo questa la funzione del pluviale è illegittimo l’innesto di un tubo che scarichi liquidi di altra provenienza, indipendentemente dalla loro composizione».
Insomma, secondo i giudici, una condotta del genere è illegittima perché altererebbe la naturale destinazione del bene comune che, nel caso del pluviale, è quella di convogliare solamente le acque meteoriche.
La conseguenza è che il condomino può essere condannato alla rimozione del tubo del proprio condizionatore, con ripristino della tubazione originaria.