Le forze dell'ordine possono chiedermi un documento identità?

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Autore: Redazione

27 dicembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Esiste l’obbligo di uscire con la carta d’identità o altro documento di riconoscimento? Si può essere denunciati da polizia o carabinieri?

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Un lettore ci domanda: le forze dell’ordine possono chiedermi un documento identità? La questione andrebbe affrontata rispondendo prima alla seguente domanda: esiste una norma che obblighi il cittadino ad uscire con la carta d’identità o altro documento di riconoscimento? Se così dovesse essere, allora avrebbe senso rispondere anche alla prima domanda. Diversamente, in forza del cosiddetto «principio di legalità» – in base al quale la Pubblica Amministrazione deve agire sempre sotto la copertura di una legge e non può quindi discrezionalmente imporre obblighi o divieti che non abbiano un fondamento normativo – bisognerà affermare che

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le forze dell’ordine non possono chiedere un documento di riconoscimento. Cerchiamo di fare il punto della situazione in questa intricata materia.

L’obbligo di fornire il proprio nome e cognome

Tradizionalmente, si è sempre detto e ritenuto – e su questo non c’è ombra di dubbio – che la polizia, i carabinieri e le altre forze dell’ordine hanno il potere di chiedere al cittadino le proprie generalità, anche laddove questi non abbia commesso alcun reato o altro illecito o non vi siano prove di ciò. Fa parte dei poteri delle autorità quello di eseguire controlli a campione, anche a scopo puramente preventivo.

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Dunque, il cittadino non può rifiutarsi di dire come si chiama, dove abita, quando è nato. La violazione di tale obbligo costituisce reato punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Chi mente fornendo false generalità commette un reato ancora più grave, punito con la reclusione fino a sei anni.

Se gli agenti hanno il sospetto che il cittadino stia mentendo, possono portarlo alla più vicina stazione dei carabinieri o questura per l’identificazione. Dinanzi a una tale evenienza, chi è munito di un documento di riconoscimento farà bene a consegnarlo immediatamente, evitando così di dover perdere altro tempo.

Esiste l’obbligo di uscire con i documenti d’identità?

Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza

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[2], l’obbligo di mostrare i documenti scatta solo per le persone ritenute pericolose o sospette che hanno già ricevuto l’ordine di uscire di casa con la carta di identità e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza [3].

Per tutti gli altri cittadini non esiste alcuna norma che imponga di portare sempre con sé un documento di riconoscimento. Questa tesi è confermata in una sentenza della Cassazione del 2017. In tale circostanza, la Suprema Corte ha ricordato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, un reato può configurarsi solo in caso di rifiuto di fornire le proprie generalità alla polizia, ma non anche nella

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mancata esibizione di un documento di riconoscimento. Quest’ultima condotta costituisce reato solo per le persone pericolose o sospette.

Ciò nonostante una recente sentenza della stessa Cassazione [4] ha stravolto tale orientamento affermando l’esatto contrario: ossia che il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento, su richiesta della polizia o delle altre forze dell’ordine, costituisce reato. Si tratta di una decisione discutibile perché farebbe derivare da ciò un obbligo per il cittadino – quello cioè di uscire di casa con un documento di riconoscimento – pur non essendo previsto da alcuna norma.

La Corte Suprema fa discendere tale obbligo dall’articolo 294 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza a norma del quale «La carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza». Chi si rifiuta commette un reato punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 103 euro

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[5].

Una cosa però è affermare che sussiste l’obbligo di fornire un documento di riconoscimento, un’altra è di portarlo sempre con sé. Le prima condotta non implica necessariamente la seconda. Difatti, nel diritto penale, esiste un principio in forza del quale non si possono creare figure di reati dal ragionamento interpretativo: per garanzia del cittadino, i reati devono essere chiaramente descritti dalla legge.

Come si spiega allora la norma appena citata del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza? Probabilmente, l’intento del legislatore era voler affermare l’obbligo di fornire il documento di identità qualora lo si abbia al proprio seguito. In questo caso, è normale che chi ha nel portafogli la patente, la carta d’identità o il passaporto dovrà esibirlo alle autorità. Lo stesso ragionamento può farsi per chi, ad esempio, sta guidando un’

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auto che deve avere la patente o per chi si sta per imbarcare su un volo aereo che deve necessariamente avere la carta d’identità (per i voli dentro l’Ue) o il passaporto (per i voli extra Ue).

Dunque, l’interpretazione della Cassazione risulta non solo rigorosa ma apparentemente priva di fondamento giuridico. Non si può far derivare l’obbligo, per ogni cittadino, di uscire di casa con un documento d’identità per poter esibirlo laddove vi sia una richiesta.

La soluzione che ci sembra invece più plausibile è la seguente:

Quali sono i documenti d’identità?

Solitamente, si crede che gli unici documenti di riconoscimento validi ai fini legali sono la carta d’identità e il passaporto. Non è così. Esistono una serie di altri documenti che hanno un valore equivalente come ad esempio la patente, anche se si tratta del nuovo formato con la tessera magnetica. Sicché, una volta che il cittadino abbia fornito uno di questi documenti, l’agente non può chiederne anche un altro.

L’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che fungono da documenti di riconoscimento:

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