Reati contro il patrimonio tra parenti: Cassazione

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Reati contro il patrimonio: esimente per i fatti commessi a danno di congiunti e conviventi. Applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. proc. pen.

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Reati contro il patrimonio: il rapporto di affinità tra autore e vittima di reato non opera se è morto il coniuge da cui deriva l’affinità

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reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero la procedibilità a querela di cui all’art. 649 c.p. non opera allorché sia morto il coniuge da cui l’affinità stessa deriva e non vi sia prole.

Cassazione penale sez. V, 30/03/2021, n.23060

I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. La causa di non punibilità per “ogni altro delitto contro il patrimonio” commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza.

Corte di cassazione, sezione 2, sentenza 3 dicembre 2021 n. 44916

Tentata estorsione: la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. si applica anche se le minacce sono attuate mediante violenza sulle cose

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tentata estorsione in danno di congiunti commessa con minaccia, la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. trova applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose.

(Nella fattispecie l’imputato aveva danneggiato beni all’interno dell’abitazione per farsi consegnare somme di denaro dai genitori).

Cassazione penale sez. II, 13/10/2020, n.33614

La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. si applica solo nei casi di rapina consumata e non tentata

Il tenore letterale della prima parte dell’art. 649 c.p., nella quale si fa riferimento specifico ai delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, impone di ritenere che l’esclusione sia da intendersi limitata alle sole forme consumate e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate in quanto, come pure recentemente evidenziato, l’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato.

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Cassazione penale sez. II, 17/09/2020, n.27888

Nozione di convivenza

In materia di reati contro il patrimonio, la relazione di convivenza tra l’autore della condotta e la persona offesa, rilevante ai fini della procedibilità a querela di parte prevista dall’art. 649 cod. pen., implica un rapporto di stretta coabitazione, dal quale esula la situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la procedibilità a querela del reato di circonvenzione di persone incapaci sul presupposto che la sola frequentazione dell’abitazione della vittima non avesse dimostrato l’esistenza di un rapporto continuo e stabile di vita comune tra imputata e persona offesa).

Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 20 dicembre 2019 n. 51537

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Al reato di indebito utilizzo di carta di credito è inapplicabile l’esimente del fatto commesso in danno dei congiunti

Non è applicabile l’esimente di cui all’art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall’ art. 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007, (oggi confluito nell’ art. 493-ter cod. pen.), nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato “de quo”, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all’art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l’applicazione in via analogica.

Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 20 novembre 2019 n. 47135

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Procedibile a querela il reato di tentata estorsione mediante minaccia commesso in danno della sorella non convivente

L’art. 649 c.p., comma 2, prevede che i delitti contro il patrimonio commessi (anche) in danno della sorella non convivente con l’autore del reato (in caso di convivenza verrebbe meno la punibilità, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo) sono procedibili a querela della persona offesa. Il reato di tentata estorsione mediante minaccia, commesso in danno della sorella non convivente, è dunque procedibile a querela.

Cassazione penale sez. II, 17/10/2019, n.44863

Furto tra ex conviventi: non opera la causa di esclusione della punibilità

La causa di esclusione della punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi ai danni di coniuge e prossimi congiunti non si applica al convivente “more uxorio”.

Cassazione penale sez. V, 23/05/2019, n.37873

Fatti commessi a danno di congiunti: non punibilità

La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen., che esclude l’operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione ai danni della madre dell’imputato).

Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 16 dicembre 2016 n. 53631

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