Infiltrazioni da tubo condominiale: chi deve inviare la diffida
A seguito di perizia su un tubo condominiale è risultato che un condomino ha collegato di propria iniziativa una calderina a gas per la produzione di acqua calda. La condensa che si viene a produrre con i fumi di scarico, in particolar modo con le temperature esterne rigide, provoca l’infiltrazione di umidità nel mio appartamento. È onere del condominio effettuare la dovuta messa in mora o devo essere io a promuovere un’azione nei confronti del condomino che ha causato il danno?
Nel caso descritto dal lettore, emerge che il tubo interno in corrispondenza delle infiltrazioni è di proprietà condominiale e che il danno potrebbe essere stato causato dalla condotta di un singolo condomino (collegamento non autorizzato al tubo condominiale).
Ne consegue che, oltre alla responsabilità del singolo condomino, potrebbe configurarsi una responsabilità oggettiva del condominio come previsto dall’art. 2051 c.c., posto che il tubo è parte comune dell’edificio e che il condominio ha l’obbligo di custodire il bene, verificarne il corretto funzionamento, attuare le opere di manutenzione ordinaria utili per la conservazione del bene. La responsabilità da cose in custodia è di tipo oggettivo, nel senso che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente l’esistenza del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia (in tal caso il tubo condominiale) e il danno causato al soggetto leso (in tal caso, infiltrazioni). Spetta al condominio dimostrare l’esistenza di un fattore esterno, idoneo ad escludere il nesso causale tra bene condominiale e il danno da esso provocato.
Nel caso di specie, il fattore esterno potrebbe essere, appunto, la condotta del condomino che, senza autorizzazione assembleare, abbia effettuato opere di collegamento al tubo condominiale per trarne beneficio a danno di altri.
Alla luce di quanto precede, vista la necessità di accertare, eventualmente all’esito di apposita perizia e di un’eventuale causa, se vi è responsabilità esclusiva di una delle due parti o se, tanto il condominio quanto il singolo condomino, debbano rispondere in solido del danno causato, si consiglia di inviare, in qualità di soggetto leso, la diffida ad entrambi.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone