Il Comune può imporre la recinzione di un'area privata?

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Autore: Consulenze

08 gennaio 2022

Il Comune può intimare ai proprietari di un’area l’immediata chiusura dei varchi nella recinzione che vengono aperti sistematicamente, dopo ogni intervento di chiusura, da persone che vi si introducono abusivamente?

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La legittimità o meno del provvedimento con il quale il Comune ordini al proprietario di un terreno privato di effettuarne la recinzione, è stata oggetto di numerose sentenze dei Tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato. Ad essere in discussione è la necessità di bilanciare eventuali esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza con il diritto inviolabile della proprietà privata.

In base al codice civile (art. 841): «Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo

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». La chiusura/recinzione del fondo è dunque un atto facoltativo (non obbligatorio) per il titolare del diritto dominicale (Tar Lecce sent. n. 986/2019).

Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.) «la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può, dunque, ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 9276/2014; Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4316/2018, sez. V, sentenza n. 4504/2015; sez. III, sentenza n. 2518/2010; sez. V, sentenza n. 1612/2009)» (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 11 settembre 2018 n. 529; TAR Calabria); «

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Secondo un principio generale del diritto, riveniente dall’art. 841 c.c., la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e, dunque, giammai un suo obbligo» (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 settembre 2012 n. 954; cfr: TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 27 gennaio 2012 n. 13).

La regola generale è, dunque, quella secondo cui, non esistendo un obbligo di recinzione del proprietario del terreno privato, il Comune non può imporre un adempimento di questo tipo, soprattutto laddove non esista un concreto e provato stato di necessità.

Può accadere che sussista una situazione di pericolo tale per cui il proprietario sia chiamato ad intervenire per evitare danni a cose o persone. In simili casi, premessa la necessità che il Comune accerti e provi tali situazioni di pericolo, il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere per inadempimento degli obblighi di custodia e conservazione del bene e, dunque, per eventuale colpa nella causazione dei danni. Secondo la giurisprudenza, infatti, «

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la possibilità di addivenire all’imposizione della recinzione potrebbe al limite ipotizzarsi in situazioni peculiari, e comunque sulla scorta di una specifica e ponderata valutazione, da parte dell’amministrazione procedente, svolta alla luce dei canoni della proporzionalità e ragionevolezza».

Alla luce di quanto precede, sarebbe opportuno rispondere alla lettera del Comune precisando che, come statuito anche dalla giurisprudenza (si può riportare quella sopra citata), non sussiste alcun obbligo di recinzione del terreno di proprietà privata. Tuttavia, per dimostrare la diligenza e buona fede, potrebbe essere opportuno, consentire un accesso congiunto sul fondo per le verifiche da parte della Polizia municipale, senza che ciò rappresenti in alcun modo una forma di consenso all’installazione della recinzione o di altre opere.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone

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