Furto agevolato da impalcature: chi è responsabile?

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Autore: Paolo Remer

29 dicembre 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Se l’ingresso dei ladri nelle abitazioni è favorito dalla presenza di ponteggi per lavori in corso, l’impresa appaltatrice e il condominio devono risarcire?

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I topi d’appartamento dovrebbero chiamarsi scimmie, o acrobati. La loro capacità di arrampicarsi sulle facciate esterne degli edifici, sfruttando i cornicioni, le grondaie e ogni altro elemento architettonico, è facilitata parecchio dalla presenza di impalcature per lavori in corso. Tubi, intelaiature e ponteggi passano proprio di fronte ai balconi e alle finestre; e a quel punto saltare dentro, alzare la serranda, forzare la chiusura, rompere i vetri e penetrare all’interno degli appartamenti è un gioco da ragazzi. Inoltre, la consueta copertura dei ponteggi con un telone verde scuro, o di altro colore neutro, facilita queste manovre di intrusione e nasconde la vista dei ladri dall’esterno, specialmente quando agiscono di notte.

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Chi è responsabile quando il furto è agevolato da impalcature?

Ovviamente, non stiamo parlando della responsabilità penale, che ricade sempre ed esclusivamente sugli autori del furto commesso, ma della responsabilità civile che dà luogo al risarcimento dei danni: il loro importo sarà pari al valore delle cose rubate più le spese per riparare le eventuali effrazioni. D’altronde, gli autori dei furti in appartamenti raramente vengono scoperti e rimangono quasi sempre ignoti; perciò per essere risarciti è meglio puntare su soggetti ben individuabili e patrimonialmente solidi, specialmente quando sono stati rubati oggetti di ingente valore.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione

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[1] ha affermato i criteri per attribuire la responsabilità risarcitoria nei casi di furto favorito dalla presenza di un’impalcatura. Prima di esaminare l’esito, ti anticipiamo che i soggetti che entrano in gioco in questi casi solitamente sono due: l’impresa appaltatrice dei lavori, che ha montato i ponteggi e ha assunto gli operai incaricati, e il condominio che ha commissionato le opere a questa ditta (di solito, ciò avviene stipulando un contratto di appalto dei lavori). A seconda dei casi, la responsabilità può anche essere attribuita a entrambi, in modo concorrente, sia pure per titoli diversi; bisogna, quindi, vedere, caso per caso, chi ha violato i propri rispettivi obblighi di sicurezza e di vigilanza sul fabbricato e sulle strutture montate attorno ad esso.
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Impalcature che agevolano i furti: responsabilità della ditta

L’art. 2043 del Codice civile sancisce il fondamentale principio secondo cui: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Si tratta della responsabilità risarcitoria che deriva da un fatto illecito. Ma nel nostro caso può essere ritenuto responsabile chi, come una ditta esecutrice di lavori edili, colloca delle impalcature e, solo per questo, agevola indirettamente l’ingresso dei ladri nelle abitazioni?

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Siccome la presenza di impalcature e ponteggi facilita le intrusioni, le imprese che posizionano queste strutture per eseguire i lavori sono tenute a predisporre appositi accorgimenti per scongiurare questo fenomeno. In concreto, queste cautele possono consistere nell’illuminazione notturna, nella guardiania e nel posizionamento di sistemi di allarme. L’impresa che non pone in essere questi basilari sistemi di sicurezza può essere ritenuta civilmente responsabile per i furti avvenuti nell’edificio interessato, se sono stati agevolati dalla presenza delle impalcature grazie alle quali i ladri sono riusciti ad entrare con più facilità negli appartamenti.

Ladri entrano grazie alle impalcature: il condominio è responsabile?

Anche il

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condominio ha voce in capitolo e deve intervenire nel posizionamento dei sistemi di sicurezza di impalcature e ponteggi, per proteggere le abitazioni private. Questo compito attribuito al condominio deriva sia dalla sua naturale qualità di custode del fabbricato (sancita dall’art. 2051 Cod. civ.), sia in quanto esso, attraverso l’amministratore, è il soggetto tenuto a sorvegliare costantemente sull’operato dell’impresa affidataria degli interventi di ristrutturazione deliberati dall’assemblea.

La Corte di Cassazione [2] afferma da tempo che in sede di stipula del contratto di appalto l’amministratore del condominio deve imporre alla ditta incaricata di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare il facile ingresso dei ladri nelle abitazioni grazie alle impalcature collocate sulle facciate esterne dell’edificio. Il condominio, nella sua qualità di custode del palazzo, dovrà anche assicurarsi che queste misure siano efficaci e siano state effettivamente installate a cura dell’impresa esecutrice dei lavori: anche l’omessa vigilanza è fonte di responsabilità.

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Quando c’è responsabilità congiunta dell’impresa e del condominio

Se i ladri utilizzano le impalcature e, avvalendosi di esse, riescono a penetrare negli appartamenti e a compiere dei furti, sussisterà una responsabilità civile congiunta e paritaria del condominio e dell’impresa nei confronti dei derubati, quando si accerta che questi soggetti sono venuti meno ai doveri che abbiamo esaminato. Infatti, in base alle normali regole sulla ripartizione dell’onere probatorio, il danneggiato dovrà provare che il furto avvenuto è stato reso possibile, o quantomeno facilitato, dalle omissioni dell’impresa e/o del condominio nell’adottare le cautele necessarie ad impedire eventi del genere. A tal fine basta una ragionevole probabilità, anche in via presuntiva, del fatto che la presenza di impalcature, ponteggi o altre strutture fisse ha agevolato l’intrusione dei ladri e, dunque, la commissione del furto.

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Nell’ultima pronuncia sul tema, la Corte di Cassazione [1] ha condannato il condominio insieme all’impresa alla quale erano stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato comune a pagare il risarcimento; questa ditta aveva montato le impalcature lasciandole prive di sistemi di sicurezza e il condominio non era intervenuto. Per l’affermazione della responsabilità solidale dell’impresa e del condominio è stata decisiva la testimonianza resa dai poliziotti intervenuti dopo la commissione del furto: gli agenti hanno riferito che l’azione dei ladri – penetrati in un appartamento situato al quinto piano – era stata «agevolata proprio dalla presenza di un’impalcatura posta a ridosso dell’edificio».

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La duplice affermazione di responsabilità è stata fondata su un diverso titolo per ciascuno dei soggetti coinvolti:

È stata, infine, esclusa ogni corresponsabilità del derubato: l’appartamento era dotato di porta blindata e le finestre erano regolarmente chiuse. Invece ha pesato contro l’impresa e il condominio la totale «assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature». Di seguito puoi leggere per esteso l’ordinanza della Cassazione che abbiamo sintetizzato.

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