Legittima difesa contro una donna: è possibile?
Un uomo si può difendere dall’aggressione di una donna o è eccesso colposo di legittima difesa?
Un nostro lettore ci chiede: è possibile la legittima difesa contro una donna? Se, in caso di scontro verbale, quest’ultima dovesse passare alle vie di fatto, è consentito all’uomo difendersi usando anch’egli le mani o si deve parlare, in questi casi, del cosiddetto «eccesso colposo di legittima difesa» che configurerebbe comunque un reato e quindi la punibilità penale? Per comprendere quale sia la corretta risposta dobbiamo rispolverare gli estremi della legittima difesa, partendo proprio dalla previsione contenuta nel Codice penale.
Indice
Norma Codice penale sulla legittima difesa
A disciplinare la legittima difesa è l’
La prima condizione richiesta dalla legge per la legittima difesa è il pericolo attuale. Pertanto, la minaccia alla propria integrità fisica deve essere in corso e non già consumata. Quindi, se una persona dovesse tirare un pugno ad un’altra, senza tuttavia avere alcuna intenzione di procedere oltre, non ci può essere legittima difesa visto che l’azione illegale si è già consumata ed è cessata. L’eventuale reazione sarebbe quindi punibile, anche se in maniera più blanda, potendo ricorrere l’
Il secondo elemento della legittima difesa è la proporzione: la reazione non deve essere più pericolosa della minaccia subita. Diversamente, scatterebbe l’eccesso colposo di legittima difesa e quindi la conseguente incriminazione penale per il reato di percosse (se non lascia segni sulla vittima) o lesioni (se invece implica delle conseguenze fisiche).
Legittima difesa contro una donna
Il giudizio di proporzione tra la minaccia e la difesa, che la legge richiede per escludere la sussistenza del reato in capo a chi si trova in un pericolo imminente per la propria o l’altrui incolumità, si può presentare anche nell’ipotesi in cui l’aggressore sia di sesso femminile, e quindi strutturalmente più debole? La risposta è ovviamente affermativa visto che
Come detto, la violenza deve essere in atto o imminente. Se una donna si limita a tirare uno schiaffo a un uomo, senza la volontà di procedere nella condotta violenta, non è possibile difendersi visto che non c’è più alcun pericolo. In questo caso, la reazione costituirebbe un autonomo reato, punibile a titolo di dolo, ma con l’eventuale applicazione dell’attenuante della provocazione.
Come chiarito dalla Cassazione [1], l’attenuante della provocazione e la legittima difesa, pur avendo entrambe quale presupposto l’offesa ingiusta altrui, differiscono in quanto, solo ai fini della sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l’offesa sia in atto. Si può riconoscere l’attenuante della provocazione anche quando, esauritasi l’offesa, permanga nell’autore del reato lo
Se invece la donna prosegue nelle condotte violente, manifestando la volontà di ledere l’integrità fisica dell’uomo, a questi è dato difendersi. Ma la difesa, come anticipato, deve essere proporzionata. Il che significa che l’uomo deve saper dosare la propria forza, adeguandola alle esigenze concrete. Ben potrebbe quindi limitarsi a bloccare l’azione aggressiva della donna, avendo le capacità fisiche per farlo (si pensi a un uomo che stringa i polsi della donna e impedisca il movimento delle braccia, così paralizzandola). Non si può certo tirare un pugno, sino a stendere l’avversaria, se questa si è limitata a tirare uno schiaffo che non ha avuto alcuna conseguenza sull’avversario.
La disponibilità di un’arma propria (come un pugnale) o impropria (come un coltello da cucina o un bastone di scopa) da parte della donna potrebbe influire sul giudizio di proporzione, a vantaggio dell’uomo che tenta di difendersi.
Come si stabilisce se l’uomo poteva esercitare la legittima difesa contro una donna?
Dunque, per poter stabilire se la condotta dell’uomo è legittima o meno bisogna verificare:
- se questi, al momento della reazione, si trovava davvero in stato di pericolo attuale, cosa che sussiste se l’azione aggressiva della donna è ancora in atto o dimostra di voler proseguire;
- se l’uomo, con la propria reazione, ha voluto mettersi in salvo da un aggravamento del danno o se invece il suo scopo era solo quello di punire la donna o di riparare all’onta della violenza subita;
- se l’uomo, con la propria reazione, ha esercitato una forza fisica similare a quella subita e non invece superiore.
Naturalmente, il giudizio su tali elementi spetterà al giudice che sarà chiamato a valutare la situazione concreta alla luce della stazza fisica delle parti, della disponibilità di eventuali armi o altri strumenti di offesa, di tutte le prove offerte nel corso del giudizio, ivi comprese le dichiarazioni della vittima.
Se il giudice ritiene che l’uomo non si trovava in condizioni di pericolo, lo condanna per il reato commesso (le lesioni o le percosse), seppur con l’eventuale attenuante della provocazione. Se invece il giudice ritiene che l’uomo si trovava in condizioni di pericolo, ma ha esagerato nella reazione, lo condanna per eccesso di legittima difesa. In questo caso, venendo a mancare il requisito della proporzionalità, la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando luogo ad un fatto illecito, fonte di sanzione penale e di risarcimento del danno.