Articolo 46 Costituzione: spiegazione e commento
Cosa dice e cosa significa l’art. 46 sul diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione aziendale.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
L’insuccesso dell’articolo 46
L’articolo 46 della Costituzione stabilisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, similmente all’esperienza dei «consigli di gestione operai» sorti nella Repubblica Sociale Italiana tra il ’44 e il ’45.
La norma, di chiara ispirazione comunista, mirava al superamento della distinzione tra le parti del rapporto di lavoro. Ma ciò non è mai avvenuto, né il legislatore ha mai prodotto una normativa che favorisse il coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell’impresa. Sicché, l’articolo 46 è rimasto lettera morta tanto da risultare ormai dimenticato.
Alla base della scrittura di questo articolo vi era la speranza di abbassare i toni di scontro tra il capitale e il lavoro, il tutto in armonia con le esigenze della produzione. Un compromesso, però, di difficilissima attuazione. Il nostro Paese infatti non ha mai superato l’antico antagonismo tra imprenditore e lavoratore, fagocitato peraltro dall’atteggiamento conflittuale che i sindacati hanno spesso sposato allo scopo di giustificare la loro esistenza. Questi ultimi si sono così eretti a contraltare del potere aziendale, da un lato impedendo il dialogo diretto tra dipendente e datore e, dall’altro, escludendo ogni forma di pacifica cooperazione.
A peggiorare il quadro è intervenuta la magistratura che, per molti anni, ha sposato un orientamento di favore nei confronti del lavoratore, rendendo estremamente difficoltoso il
L’inerzia del legislatore ha fatto la sua parte. In particolare, l’assenza di una normativa che definisse i minimi salariali ha fatto sì che gli stipendi dei lavoratori italiani fossero sempre tra i più bassi d’Europa, non in linea con l’inflazione.
La legge vieta peraltro il pagamento a cottimo, ossia sulla base di quanto il lavoratore produce, rendendo a questi del tutto indifferente l’andamento dell’azienda e gli utili eventualmente conseguiti dal suo datore. Il lavoratore va pagato per il tempo che presta in favore dell’azienda, a prescindere dalla fruttuosità della sua manodopera. Il che chiaramente non favorisce il sorgere, nei dipendenti, di un interesse alla produzione.
In un clima talmente incandescente, era naturale che le parti si arroccassero sulle rispettive posizioni, vedendo ciascuna, nell’altra, il proprio rivale. Una rivalità che, insieme a svariate altre cause, ha impedito alle nostre aziende di crescere e di mettersi al passo con la concorrenza degli altri Stati.
La collaborazione a cui ambiva l’articolo 46 della Costituzione è oggi attuata solo in forma indiretta, attraverso la presenza delle rappresentanze sindacali aziendali (a cui fa riferimento l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori) e le rappresentanze di lavoratori rivolte a garantire la salute e l’integrità fisica degli stessi (a cui fa riferimento l’articolo 9 dello stesso Statuto dei lavoratori).
Solo di recente, con l’esempio degli altri Paesi occidentali e soprattutto di quelli anglosassoni, si stanno sviluppando delle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e agli utili, nell’ottica di favorire un loro maggiore interesse alla vita sociale e imprenditoriale.