Articolo 46 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Angelo Greco

17 gennaio 2022

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa dice e cosa significa l’art. 46 sul diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione aziendale.

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Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

L’insuccesso dell’articolo 46

L’articolo 46 della Costituzione stabilisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, similmente all’esperienza dei «consigli di gestione operai» sorti nella Repubblica Sociale Italiana tra il ’44 e il ’45.

La norma, di chiara ispirazione comunista, mirava al superamento della distinzione tra le parti del rapporto di lavoro. Ma ciò non è mai avvenuto, né il legislatore ha mai prodotto una normativa che favorisse il coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell’impresa. Sicché, l’articolo 46 è rimasto lettera morta tanto da risultare ormai dimenticato.

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Alla base della scrittura di questo articolo vi era la speranza di abbassare i toni di scontro tra il capitale e il lavoro, il tutto in armonia con le esigenze della produzione. Un compromesso, però, di difficilissima attuazione. Il nostro Paese infatti non ha mai superato l’antico antagonismo tra imprenditore e lavoratore, fagocitato peraltro dall’atteggiamento conflittuale che i sindacati hanno spesso sposato allo scopo di giustificare la loro esistenza. Questi ultimi si sono così eretti a contraltare del potere aziendale, da un lato impedendo il dialogo diretto tra dipendente e datore e, dall’altro, escludendo ogni forma di pacifica cooperazione.

A peggiorare il quadro è intervenuta la magistratura che, per molti anni, ha sposato un orientamento di favore nei confronti del lavoratore, rendendo estremamente difficoltoso il

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licenziamento, anche in presenza di condotte colpevoli.

L’inerzia del legislatore ha fatto la sua parte. In particolare, l’assenza di una normativa che definisse i minimi salariali ha fatto sì che gli stipendi dei lavoratori italiani fossero sempre tra i più bassi d’Europa, non in linea con l’inflazione.

La legge vieta peraltro il pagamento a cottimo, ossia sulla base di quanto il lavoratore produce, rendendo a questi del tutto indifferente l’andamento dell’azienda e gli utili eventualmente conseguiti dal suo datore. Il lavoratore va pagato per il tempo che presta in favore dell’azienda, a prescindere dalla fruttuosità della sua manodopera. Il che chiaramente non favorisce il sorgere, nei dipendenti, di un interesse alla produzione.

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In un clima talmente incandescente, era naturale che le parti si arroccassero sulle rispettive posizioni, vedendo ciascuna, nell’altra, il proprio rivale. Una rivalità che, insieme a svariate altre cause, ha impedito alle nostre aziende di crescere e di mettersi al passo con la concorrenza degli altri Stati.

La collaborazione a cui ambiva l’articolo 46 della Costituzione è oggi attuata solo in forma indiretta, attraverso la presenza delle rappresentanze sindacali aziendali (a cui fa riferimento l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori) e le rappresentanze di lavoratori rivolte a garantire la salute e l’integrità fisica degli stessi (a cui fa riferimento l’articolo 9 dello stesso Statuto dei lavoratori).

Solo di recente, con l’esempio degli altri Paesi occidentali e soprattutto di quelli anglosassoni, si stanno sviluppando delle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e agli utili, nell’ottica di favorire un loro maggiore interesse alla vita sociale e imprenditoriale.

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