Tabulati telefonici: per quanto tempo si conservano?

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Autore: Paolo Remer

18 gennaio 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Qual è il periodo massimo di conservazione dei dati personali relativi alle conversazioni telefoniche? Chi può acquisire queste informazioni e come?

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Sapevi che tutte le nostre telefonate vengono registrate? Non nel contenuto, a meno che non vi sia un’intercettazione disposta dalla magistratura in un procedimento penale (altrimenti sarebbe illegale); ma nei dati “storici” sì. In questo modo è possibile risalire, anche a distanza di tempo, a qualsiasi conversazione telefonica avvenuta: soprattutto, si può sapere tra chi e quando c’è stata. Infatti, gli archivi dei gestori delle telecomunicazioni, cioè gli operatori che ci forniscono il servizio, contengono i dati essenziali di ogni chiamata: i numeri telefonici, fissi o mobili, coinvolti nella conversazione, la data e l’ora in cui si è svolta e la sua durata. Queste preziose informazioni vengono memorizzate automaticamente, ma

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per quanto tempo si conservano i tabulati telefonici?

La questione impatta molto sulla riservatezza dei dati personali ed infatti nel Codice sulla privacy esiste un apposito argomento dedicato allo spinoso problema della «data retention», cioè la conservazione dei dati. Da un lato, c’è l’esigenza di cancellare le informazioni che non sono più attuali e rilevanti per evitare che vengano indebitamente utilizzate al fine di ricostruire la rete di contatti di un determinato soggetto e così violare, sia pure indirettamente e a posteriori, la sua libertà di comunicazione. Dall’altro lato, però, c’è la frequente necessità della magistratura e delle forze di polizia di ricorrere ai dati del traffico telefonico per le esigenze investigative.

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Per bilanciare queste opposte esigenze, la legge ha imposto un limite al tempo di conservazione dei dati del traffico telefonico e anche di quello telematico. Ciò premesso, vediamo per quanto tempo si conservano i tabulati telefonici, chi è autorizzato ad acquisire questi delicati dati della nostra sfera personale e a quali condizioni.

Data retention: cos’è e a cosa si applica?

La data retention è un’espressione anglosassone che, tradotta in italiano, significa «conservazione dei dati». Per le informazioni personali, che riguardano la sfera privata delle persone, la legge indica il periodo massimo in cui i dati devono essere conservati e stabilisce le modalità di accesso e di utilizzazione.

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Il Regolamento europeo sulla privacy, il cosiddetto GDPR [1], fissa i principi generali in materia: «I dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato». Un successivo articolo del GDPR

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[2] specifica che per i dati personali che non richiedono, o non richiedono più, l’identificazione dell’interessato, «il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il Regolamento».

Fin qui si tratta solo di una cornice, un perimetro esterno che delimita tutti i possibili casi di conservazione dei dati personali di un soggetto, come quelli di un dipendente da parte del suo datore di lavoro o quelli commerciali detenuti da un’azienda da cui il consumatore ha acquistato un prodotto. Ciò che è importante sottolineare è che i dati personali (sia quelli informatizzati, sia quelli tenuti in forma cartacea) hanno un

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periodo di conservazione predefinito – sia pur variabile a seconda del tipo di informazioni raccolte – ed emerge un diritto alla cancellazione da parte dell’interessato delle informazioni raccolte e memorizzate sul suo conto, quando sono venute meno le finalità legate alla loro acquisizione. Per questo motivo le informative sulla privacy devono specificare, caso per caso, il tempo di conservazione dei dati da parte del titolare del trattamento e tale periodo non deve eccedere lo stretto necessario.

Tempo di conservazione dati del traffico telefonico

Il principio di fondo della data retention vale anche in materia di dati relativi al traffico telefonico e delle comunicazioni dati o vocali che avvengono via

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Internet, ad esempio tramite i sistemi di messaggistica come WhatsApp.

Al riguardo, il Codice della privacy [3] dispone che:

Perciò, in nessun caso, i tabulati telefonici possono essere conservati per un tempo superiore a due anni dalla data in cui è avvenuta la conversazione telefonica alla quale si riferiscono.

Tabulati telefonici: chi può acquisirli e come?

La conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico è espressamente finalizzata all’«

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accertamento e repressione dei reati». Quindi, a parte l’interessato (chi ha effettuato le telefonate o il traffico Internet ha sempre diritto ad apprendere dal proprio gestore i dati del traffico, le modalità di utilizzazione del servizio e i relativi costi addebitati) l’unico organo che può legittimamente disporre l’acquisizione dei tabulati telefonici è la magistratura, che si avvale della polizia giudiziaria delegata.

I reati che consentono l’acquisizione dei tabulati telefonici – che deve avvenire sempre entro i termini che ti abbiamo esposto al paragrafo precedente – sono quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ed i reati di minaccia e di

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molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, ma in questo caso – precisa il Codice della privacy [3] – solo «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini»: ad esempio, perché è necessario individuare l’autore delle chiamate anonime e mute.

La Corte di Giustizia Europea [4] ha stabilito che i tabulati telefonici possono essere acquisiti solo con decreto motivato del giudice, emesso su richiesta del pubblico ministero (pm) o su istanza del difensore dell’imputato o della persona offesa, quando è necessario per l’accertamento dei reati che ti abbiamo indicato. Il pm (che è un organo della magistratura inquirente e non giudicante) può intervenire direttamente, procedendo all’acquisizione dei tabulati presso l’operatore telefonico, soltanto per ragioni d’urgenza e per evitare un «grave pregiudizio» alle indagini in corso, ma il suo provvedimento deve essere ratificato dal giudice entro le successive 48 ore, altrimenti i dati non possono essere utilizzati.

Siccome la riforma del Codice sulla privacy che ti abbiamo esposto è entrata in vigore il 1° ottobre 2021, una recente sentenza della Corte di Cassazione [5] ha affermato che essa non si applica ai procedimenti penali che erano già in corso a quella data: si tratta, infatti, di una norma processuale, che (a differenza delle norme sostanziali, come quelle sulla prescrizione dei reati o delle cause di non punibilità) non consente l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni leggi la rassegna di giurisprudenza “Tabulati telefonici: ultime sentenze“.

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