Tasse prima casa

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

20 gennaio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quanto si paga di imposte per l’acquisto della prima casa: le agevolazioni fiscali e i requisiti richiesti dalla legge per il bonus.

Annuncio pubblicitario

Stai per comprare la tua prima casa e vuoi sapere quanto andrai a pagare di tasse? Per avere un conteggio esatto potresti rivolgerti a un commercialista o allo stesso notaio che rogherà l’atto di compravendita. È a quest’ultimo infatti che la legge impone di liquidare le imposte sull’acquisto della casa e a versarle allo Stato, dopo ovviamente che tu gli avrai consegnato i soldi. In buona sostanza, tutte le volte in cui paghi il notaio gli stai consegnando non solo il corrispettivo per la sua attività (ossia la parcella) ma anche le tasse richieste dall’Erario pubblico.

Annuncio pubblicitario

Per farti tuttavia un’idea delle tasse sulla prima casa che gravano sull’acquirente puoi fare un approssimativo calcolo tenendo conto di quanto ti diremo qui di seguito. Prima però di procedere a fornirti queste semplici istruzioni, è necessario che tu sappia cosa si intende per «prima casa»: a questo requisito è infatti collegata un’agevolazione fiscale rivolta a garantire a tutti i cittadini un tetto sotto cui vivere. Dunque, chi compra la prima casa paga meno tasse di chi compra la seconda, la terza e così via. Ma procediamo con ordine.

Cosa si intende per prima casa?

La

Annuncio pubblicitario
prima casa non è necessariamente la “prima” acquistata nell’arco della propria vita. Come vedremo a breve, infatti, la legge garantisce uno sconto sulle tasse anche a chi, in passato, ha già acquistato un immobile.

C’è un ulteriore aspetto che è necessario che tu sappia: il bonus prima casa non è subordinato all’acquisto ossia all’atto di compravendita; al contrario, può essere fruito anche in caso di donazione o di successione ereditaria.

Vediamo allora in quali casi è possibile sfruttare il bonus prima casa.

Innanzitutto, è necessario che l’immobile non sia “di lusso”, ossia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

In secondo luogo, si può considerare «prima casa» solo quella situata nel Comune ove il contribuente è residente o ha la sede di lavoro. Se così non dovesse essere, questi ha comunque la possibilità di trasferire la propria residenza entro 18 mesi dal rogito. Attenzione però: la residenza non deve per forza essere collocata presso l’immobile da acquistare, potendo trovarsi in qualsiasi altro luogo, purché all’interno del medesimo Comune.

Annuncio pubblicitario

Per fruire del bonus prima casa è inoltre necessario che l’acquirente non sia proprietario di altri immobili già acquistati, in precedenza, con l’agevolazione in commento. Se così fosse, egli potrebbe ugualmente fruire una seconda volta del bonus, a condizione che venda la precedente abitazione entro 1 anno dal nuovo rogito.

In ultimo, il bonus prima casa è subordinato al fatto di non essere proprietari, neanche per quote, di ulteriori immobili, adibiti a civile abitazione, collocati nel Comune ove si trova quello che si intende comprare. Questo significa che si può ben godere dell’agevolazione se si detiene, in quel Comune, un ufficio o un magazzino o se si detiene, in un altro Comune, un’abitazione (purché per essa non sia stato già sfruttato il bonus prima casa).

Annuncio pubblicitario

Le imposte per l’acquisto della casa

Quando si acquista casa le imposte da pagare sono correlate a diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici prima casa.

Acquisto casa da impresa

Nel caso di acquisto senza l’applicazione delle agevolazioni prima casa se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In tal caso, l’acquirente dovrà pagare:

Se, invece, l’impresa è tenuta ad applicare l’Iva all’operazione, come per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici, allora l’acquirente dovrà pagare:

Annuncio pubblicitario

Attenzione a non eludere la legge. Difatti, se l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione (e nella relativa fattura) è diverso da quello effettivo, l’acquirente, anche privato (cioè non soggetto Iva) è responsabile in solido con il venditore per il

Annuncio pubblicitario
pagamento dell’Iva relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. In tal caso l’acquirente, soggetto privato, può regolarizzare la violazione:

Acquisto casa da privato

Nel caso di acquisto senza l’applicazione delle agevolazioni prima casa se si acquista da un privato, l’acquirente dovrà pagare:

Il prezzo-valore

Per le cessioni di immobili a uso abitativo la legge prevede una particolare agevolazione denominata “

Annuncio pubblicitario
prezzo-valore”. Grazie ad essa l’acquirente può fruire di importanti vantaggi, quali i limiti al potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e la riduzione del 30% degli onorari notarili, ma soprattutto la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.

La regola del prezzo-valore si applica:

Per l’applicazione del prezzo-valore è necessaria una specifica richiesta dell’acquirente resa al notaio nell’atto di acquisto, indicazione che non può essere contenuta in un successivo atto integrativo. Inoltre, le parti devono indicare nell’atto di acquisto il corrispettivo pattuito.

Annuncio pubblicitario

Sanzioni per chi paga una parte del prezzo della casa in nero

La legge prevede specifiche sanzioni nel caso in cui:

La residenza

Come anticipato, il bonus prima casa è subordinato al requisito della

Annuncio pubblicitario
residenza nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare. Ci sono 18 mesi di tempo dal rogito per provvedere al cambio di residenza. Attenzione: entro il 18mo mese deve essere completata l’intera pratica: non è sufficiente inoltrare la domanda al Comune.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al trasferimento di residenza, ha chiarito che se:

Per la

Annuncio pubblicitario
mancata vendita entro 5 anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

Le tasse sul compromesso della prima casa

È pratica commerciale assai diffusa quella di stipulare, prima dell’atto di compravendita vero e proprio, un

Annuncio pubblicitario
compromesso (ciò che tecnicamente si chiama «contratto preliminare»). Esso non trasferisce la proprietà del bene ma vincola le parti, in via definitiva, a farlo in un momento successivo, lasciando il tempo alle stesse di sbrigare, nel frattempo, tutte le pratiche burocratiche necessarie al rogito (ad esempio, la richiesta di mutuo).

Il contratto preliminare può essere siglato con una semplice scrittura privata. È tuttavia necessaria la presenza del notaio quando si tratta di immobile in corso di costruzione.

Il compromesso deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

Per la registrazione sono dovute:

Annuncio pubblicitario

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui