Articolo 49 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Angelo Greco

20 gennaio 2022

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa dice e cosa significa l’art. 49 sul diritto di costituire partiti politici e sul divieto di ricostituzione del partito fascista. L’apologia di fascismo.

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Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

I limiti ai partiti politici

Ecco l’ennesima norma che ripete un principio generale già sancito nella prima parte della Costituzione, rivolgendosi a un determinato settore. L’articolo 49 stabilisce il diritto di tutti i cittadini a costituire un partito politico

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, in attuazione della più ampia libertà di associazione enunciata già dall’articolo 18. Ce n’era davvero bisogno? Tecnicamente no: in base ai principi generali del diritto, una regola generale si applica sempre, salvo laddove previste esplicite eccezioni. Non è quindi necessario che la stessa norma venga ripetuta per ogni singolo ambito applicativo. Se così fosse, ci sarebbe stato bisogno di ribadire la libertà di associazione anche con riferimento ai gruppi culturali, sportivi, ricreativi e così via. Ma è chiaro che buona parte della Costituzione ha un contenuto politico: lo scopo dei padri costituenti era di allontanare, quanto più possibile, l’idea di movimenti come quello fascista. Di qui l’esplicita menzione del fatto che i partiti sono ammessi solo laddove abbiano
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metodi democratici. Sono concetti che oggi ci sembrano scontati, ma lo sono proprio perché, per oltre 70 anni, la Costituzione ha impresso nel nostro dna i principi di democrazia, di libertà e di non violenza.

Eppure, l’articolo 49 della Costituzione tocca un tema assai delicato: quello dell’ingerenza della legge nell’attività dei partiti. E siccome quasi tutti i padri costituenti rappresentavano un partito, era chiaro che questi sentissero di avere le mani legate. Si trovavano insomma in una sorta di conflitto di interessi, nel timore di dover subire ingerenze e controlli, nella loro vita interna, da parte dello Stato. Non a caso siamo dinanzi a una delle norme più sintetiche di tutta la Costituzione.

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A confermare quanto difficile sia stata la penetrazione della legge in una materia così delicata vi è il fatto che la prima normativa volta a regolamentare i partiti è arrivata nel 1993, proprio all’indomani dello scandalo Mani Pulite. Dopo Tangentopoli, il popolo aveva perso fiducia nei propri rappresentanti, così c’era bisogno di un’attività di restyling. Si arrivò così all’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e alla previsione di disposizioni rivolte a garantire la trasparenza e la democraticità interna dei partiti. Partiti che, da allora in poi, si finanziano tramite la destinazione volontaria del 2 per mille da parte dei cittadini e con le donazioni private. Ma forse è proprio questo l’aspetto più problematico: se, così facendo, abbiamo liberato lo Stato da una spesa ritenuta inutile e iniqua, si sono però aperte le porte ai movimenti

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lobbistici: perché tramite i finanziamenti privati i partiti diventano mandatari di chi può pagare e disponibili a sostenerne le relative esigenze, ai danni di tutti gli altri cittadini.

Esiste poi il divieto per i partiti di ricevere contributi da parte di Governi di Stati esteri, per evitare ingerenze nella nostra politica interna. È stato poi inserito l’obbligo di pubblicare, sul sito Internet di ogni partito, il curriculum dei candidati e il relativo certificato penale.

Il divieto di ricostituzione del partito fascista e l’apologia di fascismo

L’articolo 49 della Costituzione, richiamandosi all’articolo 18, richiede che la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese avvenga con

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metodo democratico ossia si svolga senza violenza o pressioni di alcun genere. Pertanto, i partiti politici non possono assumere la forma di associazioni segrete né presentare carattere di organizzazioni militari.

Questo concetto viene ribadito dalla XIII disposizione finale della Costituzione che vieta l’organizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Il legislatore ha quindi posto un insormontabile muro contro tutti i gruppi partitici di ispirazione nazista, fascista o che incitino alla discriminazione e all’odio razziale. A ciò si è prima aggiunta la famosa legge Scelba del 1952 che ha previsto il reato di apologia di fascismo punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La sanzione scatta per chiunque fa propaganda per la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e persegue le finalità del disciolto partito fascista.

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Poi, si è aggiunta, nel 1993, la legge Mancino (legge n. 205/1993) che condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e aventi come finalità l’incitazione alla violenza e alla discriminazione fondata su ragioni razziali, religiose o nazionali. La stessa legge vieta anche l’utilizzazione di simboli che richiamino quelle ideologie.

L’apologia di fascismo è tutt’oggi un reato, per quanto tale previsione sia avvertita da alcuni come anacronistica e da altri come puramente formale, mai cioè concretamente attuata nei confronti dei pur numerosi movimenti e partiti che si ispirano agli ideali di estrema destra.

In verità, la legge non vieta di aderire a correnti di pensiero di destra, così come non impedisce di fare per strada il saluto romano o di cantare “Faccetta nera”, il famoso inno fascista. La norma vuol solo evitare che tali esternazioni si risolvano in una incitazione alla violenza e alla discriminazione. Laddove invece abbiano una semplice funzione commemorativa, anche ai fini storici, esse restano legali.

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In linea di massima, si può dire che il reato di apologia del fascismo scatta solamente se l’attività di propaganda sia pubblica e sia rivolta alla ricostituzione del partito fascista o di un’organizzazione che si ispiri ai principi del fascismo. In pratica, non occorre, per essere puniti, che si crei un’organizzazione che ne abbia la stessa denominazione o denominazione simile, ma che l’entità così costituita persegue le finalità antidemocratiche tipiche del fascismo.

Di questo avviso è stata la giurisprudenza quando ha assolto il Movimento Fascismo e libertà costituito nel 1991: secondo i giudici, gli esponenti del partito non avrebbero commesso alcun reato di apologia del fascismo, visto che il movimento in questione, seppure utilizzasse simboli fascisti, non auspicava il ritorno di una dittatura.

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I giudici, quindi, sono chiamati ad effettuare una valutazione per certi versi molto complicata:

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