Mancata convocazione in assemblea condominiale: chi può impugnare la delibera?

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Autore: Redazione

21 gennaio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È nulla o annullabile la delibera del condominio se uno dei condomini non ha ricevuto l’avviso di convocazione o l’ha ricevuto tardi?

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Se uno dei condomini non riceve l’avviso di convocazione per l’assemblea condominiale, le deliberazioni adottate in tale sede non sono valide. Ma affinché esse perdano efficacia è necessario che l’assemblea decida di annullarle volontariamente (procedendo a una nuova convocazione) o che sia il giudice a farlo. Il giudice chiaramente può pronunciarsi solo su ricorso di uno dei condomini. Ma chi è questo condomino? A chi spetta cioè la legittimazione ad agire? Il che, detto in parole più semplici, significa: chi può impugnare la delibera

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in caso di mancata convocazione in assemblea condominiale? Tale questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza. Ecco i chiarimenti ormai condivisi da tutte le aule di tribunale.

È nulla l’assemblea condominiale per mancata convocazione di un condomino?

Se l’amministratore non ha convocato tutti i condomini o se risulta che anche un solo avviso di convocazione è pervenuto al destinatario senza rispettare il termine di 5 giorni dalla prima convocazione richiesto dalla legge, la delibera assembleare è viziata, anche se il condomino in questione ha partecipato all’assemblea. Questo perché la legge esige che ogni condomino sia messo a conoscenza, con sufficiente anticipo, dei temi che saranno trattati in assemblea in modo che possa informarsi e formare un proprio parere in merito.

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Ma attenzione: la delibera non è nulla, bensì annullabile. Può sembrare un’inezia terminologica, ma in realtà c’è una grande differenza:

In sintesi, in caso di mancata convocazione di uno dei condomini

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, la delibera dell’assemblea è valida fino a quando non viene impugnata dinanzi al giudice e da questi annullata. Ma poiché non è detto che ciò succeda, nel frattempo la delibera esplica i propri effetti.

Ecco perché, se l’amministratore si accorge che possono esservi dei potenziali problemi di legittimità sulla convocazione, farà bene – prima di attuarla – ad attendere i 30 giorni successivi al ricevimento, da parte dei condomini assenti, del relativo verbale.

Chi può impugnare la delibera dell’assemblea in caso di mancata convocazione?

Veniamo al tema principale di questo articolo: a chi spetta la cosiddetta legittimazione attiva – ossia il potere di ricorrere al giudice – in caso di delibera annullabile per difetto di convocazione di uno o più condomini? La Cassazione sul punto non ha dubbi: unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento è il condomino che non è stato convocato

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[1]. Nessun altro quindi si può sostituire alla sua iniziativa e chiedere, per conto suo, l’annullamento della delibera. Peraltro, anche questi non potrebbe farlo se, nel frattempo, il condominio ha deciso di annullare la delibera viziata e ha già predisposto le convocazioni per sostituirla con una nuova, questa volta eseguendo le corrette convocazioni.

Questo implica che «il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica». Ed ancora, prosegue il Collegio, «la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale». Pertanto, «è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti unicamente al singolo avente diritto pretermesso».

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