Articolo 50 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Angelo Greco

23 gennaio 2022

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa dice e cosa significa l’art. 50 sul diritto di presentare petizioni al Parlamento da parte di ogni cittadino.

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Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Il cittadino può richiedere l’adozione di una legge?

L’articolo 50 della Costituzione garantisce ad ogni cittadino il diritto di rivolgersi al Parlamento – senza formalità ed in forma diretta, senza cioè l’intermediazione di partiti o politici – per presentare petizioni: petizioni rivolte a rappresentare esigenze e bisogni delle collettività e chiedere quindi l’adozione di una legge.

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Si tratta di uno dei pochi strumenti che ha il cittadino per partecipare direttamente alla vita legislativa della nazione. È ciò che si definisce un istituto di democrazia diretta.

Se si considera che, nel nostro ordinamento, non esiste il referendum propositivo (quello cioè rivolto a creare leggi), il diritto di petizione è l’unico modo che ha il cittadino per far sentire la sua voce. Ci sarebbe, in realtà, anche l’iniziativa legislativa popolare sancita dall’articolo 71 della Costituzione che però richiede la raccolta di 50 mila firme che non è sempre facile raggiungere.

L’antecedente storico del diritto di petizione è costituito dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787 ove si stabilisce, sia a favore della singola persona che dei gruppi, la libertà di rivolgere richieste alle autorità per ragioni di giustizia.

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Oggi, il diritto di petizione è previsto anche dall’Unione Europea che riconosce ad ogni persona residente in uno degli Stati membri il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Anche alcune Regioni italiane riconoscono il diritto di petizione all’assemblea legislativa locale (primo su tutti è l’esempio dell’Emilia Romagna).

L’unico limite al diritto di petizione consiste nel fatto di dover agire per interessi comuni a una pluralità di cittadini e non per esigenze individuali o per diritti soggettivi (per la cui tutela c’è già il giudice). E ciò per una ragione molto semplice: non sono ammesse leggi ad personam. Le leggi sono, per loro natura, «generali» e «astratte». Sono «

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generali» perché non possono rivolgersi a determinate persone ma solo ad una serie indeterminata di soggetti, ad una platea ampia. Sono «astratte» perché non possono riferirsi ad un fatto specifico ma ad una serie ipotetica di fatti.

Questo non toglie che il cittadino non possa rappresentare al Parlamento un interesse personale, ma solo nella misura in cui esso coincida con quello generale. Ad esempio, un disabile che abbia difficoltà di movimento potrebbe farsi promotore dell’interesse di quanti si trovano nella sua stessa condizione, chiedendo magari l’adozione di norme che agevolino l’attraversamento della strada in prossimità dei semafori.

Insomma, l’articolo 50 della Costituzione realizza una forma di

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partecipazione diretta del cittadino alla formazione delle leggi che tuttavia non costituisce un vero e proprio potere, non potendosi sostituire all’iniziativa legislativa degli organi costituzionali: si tratta quindi solo di una sorta di suggerimento, di stimolo, una richiesta di soccorso. Gli unici soggetti che hanno l’ultima parola restano sempre le due Camere del Parlamento e il Governo.

Che non sono pertanto obbligati a rispondere o a dare seguito all’istanza ricevuta.

E qui sta il più grosso problema dell’articolo 50 se si considera la stasi e la pachidermica lentezza di deputati e senatori. Gran parte delle leggi derivano dall’iniziativa governativa e non parlamentare. Le Camere si sono ormai rassegnate a svolgere una funzione di mera approvazione dei testi legislativi provenienti dall’esecutivo. Il che fa della nostra Repubblica non più un sistema parlamentare ma presidenziale, dove il vero capo dello Stato, però, è il Capo del Consiglio dei ministri.

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Come funziona il diritto di petizione

Il grosso vantaggio del diritto di petizione è che non richiede formule particolari, né la realizzazione di un vero e proprio disegno di legge, come invece è richiesto per l’esercizio dell’iniziativa legislativa popolare. Il cittadino potrebbe limitarsi a rappresentare solo l’esigenza collettiva, senza dover per forza indicare la soluzione al problema o le norme che intende modificare o approvare. Insomma, la petizione è una sorta di “lettera aperta” al Parlamento, di cui però non bisogna abusare poiché, diversamente, verrebbe subito cestinata.

Il diritto di petizione non richiede neanche particolari formalità, eccettuata l’autenticazione della firma del proponente. Non richiede neanche un numero minimo di firmatari e può avere ad oggetto qualsiasi materia purché, come detto, non si tratti di un interesse del singolo.

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