Si può leggere la relazione degli assistenti sociali?

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Autore: Redazione

25 gennaio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Verbale degli assistenti sociali: i genitori possono leggere la cartella sociale e i diari degli incontri con il figlio minorenne?

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Il genitore del minore che partecipa agli incontri con gli assistenti sociali ha diritto a visionare il diario da questi redatto, contenente il rapporto delle attività svolte e dei comportamenti del bambino? La domanda è stata posta di recente al Tar Lazio che, sul punto, ha avuto modo di specificare come opera, in situazioni di particolare delicatezza, il cosiddetto “diritto di accesso” agli atti amministrativi.

Si può leggere la relazione degli assistenti sociali? Ecco qual è la risposta della giurisprudenza [1].

Secondo i giudici, il genitore ha diritto di accesso al «diario giornaliero» redatto dagli

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assistenti sociali nei riguardi di figli minori, specie se tale documento serve al genitore per difendersi in giudizio.

Come noto, gli assistenti sociali hanno importanti compiti nella tutela dei minori, spesso affidati loro dal giudice. Le loro attività vengono annotate in un diario giornaliero e nella «cartella sociale» dei minori, con un elenco cronologico degli interventi svolti.

Nel caso deciso dal Tar un genitore, impegnato nell’approntare la propria difesa in un processo dinanzi al Tribunale per i minorenni, aveva richiesto un dettagliato elenco di tali documenti. Il Comune aveva parzialmente rigettato l’istanza sostenendo che non si trattasse di «documenti amministrativi» bensì di semplici annotazioni personali, utilizzabili come generico supporto.

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La tesi dell’ente locale però non è stata accolta dal Tar. Secondo i giudici, la nozione di documento amministrativo (legge 241/1990) comprende invece qualsiasi rappresentazione grafica del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione. Il che significa che deve essere soddisfatta la domanda di accesso agli appunti manoscritti degli assistenti sociali, presentata dal genitore del minorenne.

Nel caso specifico, il diario giornaliero conteneva specifici appunti, cioè documenti che, seppure interni al procedimento, costituivano la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali e, in definitiva, atti potenzialmente utili, ad esempio al fine di valutare la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risultasse annotato negli appunti nell’immediatezza dell’accertamento. Gli appunti manoscritti quindi non sono stati considerati atti a mero carattere informale, ad uso esclusivamente personale, ma proprio perché presenti in un documento strutturato (il diario) e stabilmente collocati nella cartella sociale del minore, sono stati ritenuti rilevanti ed accessibili da parte dei soggetti interessati.

La sentenza non è la prima ad affermare il diritto di accesso alla relazione degli assistenti sociali. Gli appunti presenti all’interno di un fascicolo infatti possono essere materiale prezioso per la comprensione di una vicenda ed esercitare il diritto alla difesa giudiziale sancito dalla Costituzione (articolo 24).

Di norma, gli appunti sono redatti seduta stante, in attesa di una verbalizzazione e spesso possono evidenziare contraddizioni. Per evitare dubbi se ne ammette quindi l’accesso, come nel caso delle annotazioni delle registrazioni sull’utenza telefonica 118 [2], risultato utile per ricostruire la dinamica di sinistri.

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