Videosorveglianza domestica: le regole

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Autore: Redazione

27 gennaio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Installazione telecamere: autorizzazioni; limiti di ripresa; conservazione delle immagini.

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Per installare un impianto di videosorveglianza domestica non è necessario acquisire particolari autorizzazioni o effettuare comunicazioni alle autorità. Bisogna tuttavia rispettare una serie di regole imposte dalla legge sulla privacy e dal Codice penale per non incorrere in pesanti sanzioni. Si tratta, per lo più, di cautele poste a garanzia dei terzi che potrebbero finire nell’angolo di visuale della telecamera.

A spiegare quali sono le regole per la videosorveglianza domestica è stato, proprio di recente, il Garante per la Privacy con una serie di Faq che, qui di seguito, illustreremo meglio. A tali raccomandazioni si aggiungono poi le numerose sentenze emesse sino ad oggi dai giudici.

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Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento.

Quando si applicano le regole sulla videosorveglianza domestica?

Le regole che illustreremo a breve si applicano solo agli impianti privati, quelli cioè installati dal proprietario di un’abitazione per le più disparate esigenze (di solito, come sistema di prevenzione dai furti e tutela dai criminali).

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Per le telecamere condominiali invece la normativa impone innanzitutto una delibera dell’assemblea a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi; in secondo luogo, è necessario un cartello che avvisi i passanti della presenza dell’impianto di videosorveglianza.

Ancora più stringente è invece la normativa in merito agli impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro. In questo caso, lo Statuto dei lavoratori vieta l’utilizzo di telecamere per controllare la prestazione dei dipendenti. Queste possono essere installate solo per esigenze organizzative e produttive, per la tutela del lavoro o del patrimonio aziendale, e sempre previo accordo con i sindacati o, in mancanza, con l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

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Videosorveglianza domestica: autorizzazioni

Al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professionale, quindi nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, le persone fisiche possono attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità. Non c’è neanche bisogno di fare una comunicazione al Garante della Privacy.

Limiti di ripresa delle telecamere di videosorveglianza domestica

L’utilizzo della videosorveglianza domestica, per quanto libero, non può ledere la privacy altrui. Pertanto, le telecamere possono riprendere solo le aree di proprietà o di pertinenza del proprietario dell’impianto. In pratica, l’occhio della telecamera non può estendersi fino alla

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proprietà altrui o, nei condomini, nelle aree comuni come scale e pianerottolo. Diversamente, si commette il reato di interferenze nella vita privata altrui e si può essere querelati.

In realtà, sul punto, la Cassazione ha sposato un’interpretazione più permissiva rispetto a quella del Garante. Per la Suprema Corte [1], le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis Cod. pen. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese.

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Laddove però sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, è necessario adottare tutte le misure tecniche per oscurare porzioni di immagini. Si pensi a chi metta una telecamera sull’uscio di casa che finisce inevitabilmente per inquadrare una parte del pianerottolo: in tal caso, bisognerà evitare di riprendere il volto delle persone che transitano di là. È vietato riprendere però tutto lo spazio.

Non è comunque necessario acquisire l’autorizzazione del vicino di casa, né del condominio, anche se la telecamera viene posizionata su un muro comune.

Cartelli per videosorveglianza domestica

Per

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installare un impianto di videosorveglianza domestica non è necessario apporre un cartello di avviso, come invece succede per le telecamere condominiali.

Si può mettere la videosorveglianza su una servitù di passaggio?

Nel caso in cui la videosorveglianza insista su una strada soggetta a una servitù di passaggio in capo a terzi, è necessario ottenere (una sola volta) il consenso del soggetto titolare di tale diritto.

Videosorveglianza su un cancello di una villa privata

Potrebbe succedere di dover installare un impianto di videosorveglianza in prossimità di un cancello di una villa privata che affaccia sul marciapiede o sulla strada. In questi casi, non è possibile sottoporre a riprese le

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aree aperte al pubblico come strade pubbliche o aree di pubblico passaggio.

Cosa si deve fare con le immagini?

Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza non devono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi o di diffusione. Non è quindi possibile pubblicarle sui social o inoltrarle tramite chat.

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente, è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

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Videosorveglianza sul balcone dell’appartamento

Il reato di interferenze illecite nella vita privata non scatta per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. Pertanto, non è passibile di denuncia il comportamento di chi installi un impianto di videosorveglianza sul balcone della propria abitazione puntato verso aree comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà del titolare dell’impianto stesso [2]. Sul punto, la Cassazione ha detto che [3] non sussistono gli estremi del reato di interferenze illecite nella vita privata nel caso di telecamere installate all’interno della abitazione che riprendono il parcheggio condominiale e il relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela penale.

Il fatto però che non sussista il reato non esclude che vi sia una lesione della privacy che potrebbe dar comunque luogo a una richiesta di risarcimento e all’eliminazione dell’impianto.

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