Condanne: quali vanno dichiarate nel concorso pubblico?

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Autore: Consulenze

12 febbraio 2022

Ho un precedente per guida in stato di ebbrezza. Il reato è stato dichiarato estinto per buon esito della messa alla prova. Devo dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso pubblico?

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A seguito della riforma Orlando (D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122) entrata in vigore nel 2019, all’interno delle dichiarazioni sostitutive da rendere allo Stato non occorre più menzionare alcuni tipi di condanna.

Per la precisione, l’art. 28, comma ottavo, del D.P.R. n. 313/2002 (Testo unico del casellario), così recita: «L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1

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».

Tra le condanne che non si è tenuti a dichiarare rientrano anche «le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova».

Pertanto, tale tipo di condanna può non essere dichiarata alla Pubblica Amministrazione senza che si incorra in un falso.

Il fatto che la legge consenta di non menzionare alcune condanne non significa, però, che il bando non possa porre delle speciali preclusioni. Ad esempio, per il concorso in magistratura occorre avere una condotta “incensurabile”, che è diverso dall’assenza di precedenti penali. Lo stesso dicasi per i concorsi nelle forze dell’ordine, ove sono richiesti determinati

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requisiti morali o psicoattitudinali che potrebbero comportare l’esclusione del candidato in un successivo momento della selezione.

Va ricordato che, mentre in passato la Pubblica Amministrazione poteva prendere visione di ogni tipo di condanna in cui era incorso il candidato, oggi la PA può chiedere solamente il certificato selettivo, il quale contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione.

Ad esempio, la condanna per spaccio che rientra nei parametri indicati dalla legge per non farne menzione nella dichiarazione sostitutiva potrà ugualmente essere letta all’interno del casellario su richiesta della PA, in quanto un tale precedente è incompatibile con il ruolo di educatore, con conseguente decadenza del candidato.

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In altre parole, è in facoltà della PA ricercare determinati precedenti che possano essere manifestamente incompatibili con le finalità del bando.

Quando la PA ritiene di non poter procedere alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti ai fini del concorso, può addirittura chiedere il certificato generale ove compaiono quasi tutti i precedenti.

La PA in ogni caso non potrà mai leggere determinate condanne, anche qualora richiedesse il certificato generale: tra queste rientra anche la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 464-septies del Codice di procedura penale.

In conclusione, rispondendo al quesito, possiamo affermare che nella dichiarazione sostitutiva resa alla Pubblica Amministrazione può non farsi menzione del reato estinto per esito positivo della messa alla prova per adulti. Questo tipo di condanna non è nemmeno visibile alla PA, né all’interno del certificato selettivo né in quello generale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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