Notifica a persona irreperibile
Formalità di notificazione degli atti giudiziari a persona di residenza, domicilio o dimora sconosciuti.
Molte persone pensano che per evitare di ricevere la notifica di un atto giudiziario, sia sufficiente rendersi irreperibile. A tal fine, alcuni tolgono il proprio nome e cognome dal citofono o dalla cassetta della posta oppure dichiarano di risiedere in un determinato indirizzo del territorio comunale dove in realtà non vivono. Altri si trasferiscono di Comune senza “aggiornare” l’anagrafe o vengono cancellati dai registri anagrafici per irreperibilità e contestuale mancata iscrizione per emigrazione nei registri.
Ciò nonostante l’ordinamento giuridico prevede la possibilità di effettuare la notifica di un atto giudiziario a un soggetto anche se questi si sia reso irreperibile, indipendentemente se tale condizione sia stata intenzionale oppure sia stata determinata da cause di forza maggiore o per colpa (ad esempio per noncuranza o per mancato rispetto della legge). Perciò, come avviene la
Per rispondere correttamente alla domanda bisogna distinguere tra due tipi di irreperibilità: relativa e assoluta.
Indice
Irreperibilità relativa: come funziona la notifica?
Si ha un’irreperibilità relativa quando si conoscono esattamente la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notifica ma quest’ultimo non si trova fisicamente in tali luoghi. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere delle persone legittimate per legge a ritirare l’atto (ad esempio un familiare, un convivente, il portiere del fabbricato dove vive, ecc.), l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve essere eseguita.
Successivamente, affigge l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata a/r [1].
L’avviso di deposito deve contenere necessariamente:
- il nome della persona che ha richiesto la notificazione;
- il nome del destinatario;
- l’indicazione della natura dell’atto e del giudice che ha pronunciato il provvedimento;
- la data o il termine di comparizione;
- la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
In sostanza, nell’ipotesi sopra descritta, l’attività dell’ufficiale giudiziario si articola in tre passaggi:
- il deposito della copia dell’atto nella casa comunale in cui la notificazione deve eseguirsi mediante la consegna al segretario comunale o ad un altro impiegato;
- l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- la comunicazione a quest’ultimo per raccomandata a/r dell’avvenuto deposito. Di tali adempimenti deve darsi specificamente atto, a pena di nullità, nella relata di notifica.
Irreperibilità relativa: quando si perfeziona la notifica?
Nela caso di
Tuttavia, bisogna distinguere:
- per chi effettua la notifica, la stessa si perfeziona con il compimento dell’ultima delle formalità da parte dell’ufficiale giudiziario;
- per il destinatario, la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Alla relata di notifica deve essere allegata la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente la notizia dell’atto notificato. In difetto, si ha la nullità della notifica che può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dall’eventuale rinnovazione della notifica.
Facciamo un esempio concreto per capire meglio.
Tizio notifica una sentenza di primo grado emessa dal tribunale, a suo favore, contro Caio. Se quest’ultimo è irreperibile, per Tizio la notifica si perfeziona con il compimento dell’ultima delle formalità da parte dell’ufficiale giudiziario. Invece, per Caio, quale destinatario della sentenza, il termine per proporre l’eventuale appello decorre dal giorno in cui riceve la raccomandata che lo informa del deposito dell’atto presso la casa comunale o, in mancanza, dopo che sono decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Irreperibilità assoluta: come avviene la notifica?
Si ha irreperibilità assoluta quando del destinatario non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio nonostante il notificante abbia svolto tutte le ricerche rivolte ad individuarne il recapito usando la normale diligenza.
In tale ipotesi, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante il deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero [2].
I presupposti affinché chi intende notificare un atto a una persona irreperibile, cioè di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, possa chiedere all’ufficiale giudiziario il procedimento appena descritto sono:
- una relazione di notificazione negativa dell’ufficiale giudiziario che affermi, dopo un primo accesso, di non avere trovato il destinatario e di averlo cercato all’indirizzo, interrogando più di un vicino, l’eventuale portiere, ecc. senza esito ed informazioni;
- la dimostrazione della stessa parte notificante che, nonostante l’impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza, dimora o domicilio del destinatario.
Qualora dalla relata di notifica non risulti l’impossibilità assoluta ad individuare il luogo effettivo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, si incorre nella cosiddetta
Quando si perfeziona la notifica a persona irreperibile?
Nell’ipotesi di irreperibilità assoluta la notifica si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità sopra descritte. Anche in questo caso bisogna distinguere due ipotesi:
- per chi effettua la notifica, la stessa si perfeziona con il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, presso quella del luogo di nascita o, ancora, con la consegna al pubblico ministero;
- per il destinatario, la notifica si perfeziona nel 20° giorno dal compimento delle formalità sopra specificate.
In sostanza, il destinatario dell’atto ha a disposizione 20 giorni dal compimento delle formalità prescritte, per compiere gli atti di sua pertinenza. In questo caso, il legislatore ha operato un distacco tra il momento perfezionativo e quello dell’efficacia della notificazione, prevedendo in tal modo che la notifica si perfezioni nei confronti dell’istante dal momento in cui sono compiute le dovute formalità mentre è efficace, nei confronti del destinatario, solo dopo i 20 giorni suddetti.
Anche in questo caso facciamo un esempio per capire meglio.
Un creditore notifica un decreto ingiuntivo al proprio debitore. Per legge, prima di notificare l’atto di precetto, deve attendere che decorrano 40 giorni previsti per la presentazione dell’eventuale opposizione. Se il debitore è persona irreperibile, prima di notificare l’atto di precetto, il creditore deve aspettare che decorrano in tutto 60 giorni, ovvero 20 giorni più i 40 previsti dal decreto ingiuntivo.