Moglie fedifraga: lecito spiarla?

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Autore: Angelo Greco

13 dicembre 2023

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Prove del tradimento e violazione della privacy: come dimostrare l’infedeltà con foto, chat, email, registrazioni, video, testimoni.

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Si può spiare la moglie sospettata di tradimento? La lesione della privacy è un illecito penale: rischia ad esempio il reato di interferenze illecite chi utilizza registratori, microspie o telecamere nascoste all’interno della dimora altrui o installa un Gps sull’auto del soggetto pedinato. Ma non tutti i tribunali ritengono che la prova acquisita illegalmente sia poi inutilizzabile in processo.

Più volte infatti i giudici hanno ammesso, ad esempio, l’acquisizione degli screenshot delle chat del coniuge fatte direttamente dal cellulare di quest’ultimo.

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Cerchiamo di comprendere se e quando è lecito spiare la moglie fedifraga o, ovviamente, il marito.

Quando è vietato spiare il coniuge

Sicuramente non è possibile nascondere “cimici” in casa. Chi occulta un registratore audio/video all’interno della camera da letto o nel salotto per scoprire cosa fa il coniuge in propria assenza può essere querelato per interferenze illecite nella vita privata.

Configurerebbe poi il reato di accesso abusivo a sistema informatico chi entri all’interno dell’account email del partner o utilizzi le password di accesso ai social (seppure ottenute in precedenza spontaneamente) per controllare cosa questi fa o scrive.

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Allo stesso modo controllare l’auto del marito o della moglie attraverso un navigatore satellitare sarebbe parimenti illecito.

Ed ancora risponde del reato previsto dagli articoli 617 e 617 bis chi registra le telefonate altrui, anche se solo per procurarsi la prova di una eventuale infedeltà da far valere in giudizio (Cass. sent. n. 12698 del 2003).

Quando è consentito spiare il coniuge

Il coniuge può essere oggetto di pedinamento. E questo può essere fatto personalmente o delegato a un investigatore privato.

Le foto acquisite attraverso il pedinamento possono essere prodotte in giudizio, se non contestate dalla controparte. Ma tale contestazione non può essere generica: deve al contrario insinuare nel giudice il sospetto che possano non essere genuine (si pensi a una foto scattata da lontano o di cui non è certa la data).

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Se la foto non viene contestata, essa ha valore di prova documentale e quindi vale a dimostrare il tradimento.

Val la pena di ricordare che è sempre lecito controllare la dichiarazione dei redditi del coniuge, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, quando è in gioco la difesa di un diritto in giudizio (come nel caso di una causa di separazione o divorzio). Si tratta di un diritto di accesso cui la pubblica amministrazione non può sottrarsi, pena la condanna da parte del TAR.

Si possono usare le prove in una causa di separazione se ottenute violando la privacy?

Non tutti i giudici sono d’accordo sull’uso in giudizio delle prove acquisite in violazione della privacy. A fronte infatti dell’espresso divieto in sede penale, nel giudizio civile – e quindi nell’ambito delle cause di separazione o divorzio – non esiste una previsione esplicita. Tant’è che, a fronte di alcuni giudici che hanno escluso l’utilizzo di chat, registrazioni e email ottenute in modo illecito, altri invece ne hanno ammesso la produzione in giudizio. In questo secondo caso si è infatti detto che la tutela di un diritto costituzionale – quello alla difesa giudiziale – prevale anche sulla riservatezza.

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Ancora la Cassazione (sent. n. 3034/2011) ha detto che la produzione in giudizio di dati personali per far valere i propri diritti non costituisce violazione della privacy in quanto i dati stessi vengono raccolti e gestiti nell’ambito del processo stesso: titolare del trattamento però, è il giudice, non il privato.

Ed è stata sempre la Suprema Corte (sent. n. 35553/17) a stabilire che l’utilizzo di dati personali in ambito processuale è permesso, ma solo se questo uso è strettamente legato alle indagini difensive e se i dati vengono trattati esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento del processo, e solo all’interno delle sedi giudiziarie.

Di conseguenza, foto, video, registrazioni audio, email e documenti simili possono essere considerati prove valide di infedeltà coniugale in cause di separazione o divorzio. In termini pratici, acquisire tali materiali per fini processuali non costituisce reato, ma rappresenta un sostegno significativo per i professionisti del diritto nel loro impegno di far emergere la verità.

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Non poche volte si è detto, ad esempio, che è lecita la condotta del coniuge che si impossessa dello smartphone lasciato incustodito dall’altro e ne legga il contenuto visto che, nell’ambito di una convivenza, la sfera della privacy si comprime.

Leggi sul punto Separazione e tradimento: le chat con l’amante sono prove valide?

Quali prove per dimostrare un tradimento?

Le prove documentali possono includere una lettera di ammissione del tradimento, firmata dal coniuge infedele. Tuttavia, copie di email o stampe di chat e SMS non sono considerate prove documentali, a meno che non siano contestate dalla controparte.

Una fotografia che ritrae il coniuge in atteggiamenti compromettenti deve essere specificamente contestata. Non basta una semplice affermazione di contestazione; sono necessarie motivazioni valide per supportare la contestazione.

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Un rapporto di un investigatore privato può servire come prova se non contestato. Le foto scattate dal detective, anche senza autorizzazione prefettizia, possono essere ammesse in tribunale.

SMS ed email sono trattati come “riproduzioni meccaniche” e possono acquisire valore di prova se non contestati. È possibile chiamare testimoni che hanno avuto accesso diretto a questi contenuti.

I testimoni possono deporre solo su fatti di cui hanno conoscenza diretta. La testimonianza indiretta non è ammissibile (è il caso del testimone che dichiara le cose che non ha visto personalmente ma di cui ha sentito dire da altri). Il giudice valuta liberamente le testimonianze, anche quelle di parenti.

L’ultima prova è la confessione. È una prova legale perché vincola il giudice. Ma è altamente improbabile che un coniuge infedele confessi il tradimento in tribunale.

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