Fotovoltaico condominiale: autorizzazione necessaria?
È possibile installare il fotovoltaico sul tetto del condominio senza il permesso dell’assemblea, ma con il solo avviso formale?
L’articolo 1122 bis del Codice civile, introdotto ex art. 7 della L. n. 220 del 2012, consente al condomino l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni condominiali, il condomino interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza pari al numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, adeguate modalità alternative di esecuzione, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Pertanto, la legge concede la possibilità al singolo condomino di installare pannelli fotovoltaici senza la necessità di ottenere il preventivo consenso dell’assemblea (cfr. Tribunale Gorizia, 18/07/2018, n. 315 a conferma).
Tuttavia, occorre informare l’amministratore di condominio al fine di evitare inutili controversie condominiali, nel caso in cui, successivamente all’installazione dell’impianto, l’assemblea dovesse lamentare, ad esempio, la lesione del decoro architettonico, o altra ragione che possa compromettere i lavori di installazione del fotovoltaico o, comunque, costringere Sua sorella a ripristinare lo stato dei luoghi, con inutili costi aggiuntivi.
Pertanto, il mio consiglio è quello di comunicare, anche tramite legale, tale volontà, magari allegando le modalità con cui verrà eseguita l’installazione, al fine di stroncare sul nascere futili contestazioni da parte dei condomini più litigiosi.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla