Sbattezzo: cos'è e come ottenerlo
Si può lasciare la Chiesa cattolica? Dal punto di vista giuridico sì. Procedure e conseguenze.
È possibile non far più parte della Chiesa anche a livello formale? La domanda è meno banale di quel che sembra. È vero: molti atei o agnostici smettono, semplicemente, di frequentare le parrocchie e di partecipare alla messa. Altri vogliono di più: per loro c’è lo sbattezzo. Cos’è e come ottenerlo?
Si tratta di una procedura particolare che consente di uscire dall’ordinamento giuridico cattolico. Infatti, la Chiesa non è solo la sede di un culto ma un vero e proprio ordinamento, basato sul diritto canonico, dal quale possono derivare sempre dei doveri. Ad esempio, quello di ricevere sacramenti che si è impossibilitati a rifiutare per motivi fisici (l’unzione degli infermi) oppure l’obbligo morale di sposarsi in chiesa, che spesso genera conflitti nelle coppie in cui uno dei due è cattolico e l’altro no.
Alcuni di questi doveri possono, inoltre, avere dei costi non leggeri: si pensi alla procedura di annullamento del matrimonio canonico. Vediamo, più nel dettaglio, cos’è lo sbattezzo e come si ottiene.
Indice
Battesimo: cos’è?
Lo sbattezzo ha un certo rilievo soprattutto per l’Italia, dove almeno il 95% dei cittadini è battezzato e dove l’ordinamento della Chiesa ha un riconoscimento speciale nella Costituzione [1]. Il criterio con cui si entra a far parte dell’ordinamento canonico è, appunto, il battesimo, che ha una natura doppia: è sacramento e atto d’ingresso nella comunità religiosa.
Il sacramento in sé, una volta ricevuto, è ineliminabile, perché, sempre dal punto di vista religioso, è un «carattere indelebile» che proviene dalla volontà di Dio.
Per quel che riguarda l’aspetto giuridico, esiste una «scappatoia», elaborata dalle associazioni di atei e agnostici.
Come sbattezzarsi?
Il procedimento è piuttosto semplice: basta recarsi nella parrocchia presso cui si è stati battezzati (o inviarvi una raccomandata a.r. o, per chi risiede all’estero, una spedizione postale equivalente) e depositare una domanda di sbattezzo con cui si chiede al parroco di annotare nel registro dei battezzati la propria volontà di non far più parte della Chiesa (scarica qui il modello). Il parroco, a sua volta, ha quindici giorni di tempo per effettuare l’annotazione e darne tempestiva comunicazione al richiedente.
Questa procedura è valida sia per i battezzati nei primissimi anni di vita sia per chi si è battezzato in età adulta.
Inoltre, la formula della richiesta è leggermente diversa per chi, dopo il battesimo, non ha ricevuto altri sacramenti. In questo caso, si chiede di annotare nel registro dei battesimi che non si è mai manifestata alcuna volontà di appartenere alla Chiesa (scarica qui il modello).
Che succede se non si trova la parrocchia?
Ma che succede se si è stati battezzati in una
Nel primo caso, occorre inviare la richiesta al vescovo della diocesi in cui si è stati battezzati. Nel secondo, invece, la richiesta va indirizzata alla parrocchia presso cui si è ricevuta la prima comunione o la cresima. Come ultima istanza, resta la Santa Sede.
In tutti i casi, il parroco o l’autorità religiosa interpellata non può rifiutare l’annotazione perché si esporrebbe a conseguenze legali non leggere: il ricorso al Garante della Privacy (che è gratuito, mentre le sanzioni del Garante possono arrivare a 20 milioni di euro) o all’autorità giudiziaria.
Nota bene: lo sbattezzo deve essere autorizzato comunque dal vescovo, il che implica una possibilità in più per il richiedente se il parroco rifiuta l’annotazione o la prende per le lunghe, cioè quella di segnalare il problema alla sede vescovile.
Lo sbattezzo e il Garante della Privacy
Che c’entra il Garante della Privacy con la Chiesa? Semplice: il battesimo non è eliminabile come sacramento. Quindi, l’unica possibilità per rimuovere i suoi effetti giuridici è agire sulla privacy e sulla gestione dei dati. Infatti, nei registri dei battesimi delle parrocchie sono conservati i dati dei battezzati di cui si presuppone la fede cattolica.
Proprio sulla base di questa situazione, le associazioni di atei e agnostici si sono rivolte al Garante, da cui hanno avuto una risposta positiva che più o meno è la seguente: la Chiesa non può considerare appartenente al proprio ordinamento una persona semplicemente battezzata. Quindi, deve indicare in maniera chiara quanti, tra i battezzati, non vogliono far più parte della comunità dei credenti.
Lo sbattezzo e il matrimonio
Lo sbattezzo ha conseguenze importanti sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista legale.
Nel primo caso, lo sbattezzato incorre nell’apostasia (cioè il rifiuto pubblico ed esplicito della dottrina cristiana), che è considerata peccato mortale. Quindi, è automaticamente scomunicato, non può ricevere gli altri sacramenti né il funerale religioso, a meno che si ravveda. Ma questi problemi sono più rilevanti per l’autorità religiosa che per un ateo che abbia deciso di sbattezzarsi.
Dal punto di vista giuridico, invece, sorgono alcuni problemi per quel che riguarda il
Per annullare gli effetti giuridici del matrimonio canonico occorrono vizi di forma ben precisi, tra i quali c’è senz’altro l’apostasia. Ma questa deve essersi manifestata prima del matrimonio e, in questo caso, può non essere necessario lo sbattezzo ma basta un atto pubblico. Nel caso che, invece, la presa di distanza o lo sbattezzo siano avvenuti dopo le nozze, non c’è nulla da fare: il matrimonio canonico mantiene la sua validità.
Sbattezzo: altre conseguenze
Lo sbattezzato non è tenuto ad obbedire ai precetti dell’autorità religiosa né a seguire le indicazioni della Cei (Conferenza episcopale italiana, la massima autorità cattolica in Italia). Inoltre, non è tenuto a versare somme alla Chiesa. Quest’ultimo aspetto ha una certa importanza quando il versamento di somme fa parte di un obbligo fiscale.
È il caso dell’otto per mille Irpef, che funziona con un meccanismo particolare: è riservato alle confessioni religiose, a meno che il contribuente non indichi un altro soggetto a cui destinare questa quota. L’otto per mille viene ripartito tra le confessioni religiose in proporzione alla loro diffusione (ed è chiaro che in Italia la parte maggiore finisce alla Chiesa).
In questo caso, c’è un altro problema: il cittadino sbattezzato deve dare comunque un’indicazione specifica di destinare la parte di tributi riservata alle confessioni religiose ad altri soggetti, o basta il semplice sbattezzo per non destinare la somma alla Chiesa? Non c’è una risposta precisa, perché in realtà il numero di sbattezzati resta piuttosto basso: meno di 3.000 in tutto.