Minore consenziente a filmare un rapporto: è reato?

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Autore: Redazione

10 febbraio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sezioni unite Cassazione su pornografia minorile: reato diffondere il video erotico con il minore anche se l’interessato è d’accordo.

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Due minorenni, o un minorenne e un maggiorenne, possono filmare un rapporto sessuale tra loro intrattenuto? Sul punto è intervenuto un importante chiarimento della Cassazione che fa luce sui reati previsti dall’articolo 600ter del Codice penale («pornografia minorile») e 612ter del Codice penale («diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti»).

Le domande a cui, in tale pronuncia, la Suprema Corte offre una risposta sono numerose e possono essere così riassunte: se il minore è consenziente a filmare un rapporto è reato?

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E che succede se il minore dovesse, in un momento successivo, ripensarci e chiedere la cancellazione del file? Il minore è libero di disporre del filmato per come vuole, autorizzando l’altra persona a diffonderlo a terzi o a pubblicarlo su Internet?

La questione merita alcuni chiarimenti.

Quando è reato fare sesso con minorenne

In merito ai rapporti sessuali con minori, la legge dice che, a partire da 14 anni, il minore è libero di avere rapporti sessuali. L’età si innalza a 16 anni se l’altra parte è un convivente, il tutore, un insegnante (anche privato). Eccezionalmente, è possibile avere rapporti anche con un 13enne a patto che la persona più adulta non abbia più di 17 anni.

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Dunque, è reato fare sesso con minori solo se non vengono rispettati tali requisiti.

Il reato di pornografia minorile

Come noto, è reato detenere materiale pedopornografico su qualsiasi dispositivo, sia esso il computer, il cellulare, un hard disk esterno. E anche se il file viene cancellato e messo nel cestino, se la memoria non viene resettata e l’hard disk formattato, la polizia è sempre in grado di verificare la precedente detenzione di tale materiale.

Il reato in questione (previsto dall’articolo 600 quater del Codice penale) scatta anche quando è il minore stesso a inviare volontariamente il materiale (come nel caso di foto hot spedite da un cellulare a un altro attraverso una chat). La pena è costituita dalla reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

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Questo chiarimento è essenziale per comprendere le conseguenze di quanto a breve diremo.

È reato filmare un rapporto sessuale con un minore consenziente?

Secondo la Cassazione, non è reato filmare un rapporto sessuale con un minore che abbia accettato tale possibilità e sempre che, come detto sopra, il minore abbia almeno 14 anni (al di sotto di tale soglia è reato l’atto sessuale in sé).

È comunque necessario che l’accettazione del minore alle riprese sia spontanea, non frutto di coartazione o di inganno. Ed inoltre è necessario accertare la capacità del minore di comprendere il senso del proprio gesto: quindi la sua maturità, l’esperienza ed eventuali condizionamenti anche subdoli. Diversamente, scatta il reato previsto dall’

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articolo 600 ter del Codice penale, quello di pornografia minorile, per il quale è prevista la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Chiaramente, questa considerazione si scontra con quella precedente, ossia il divieto di detenere materiale pedopornografico. Il che porterebbe a ritenere che, a meno che non si voglia cancellare immediatamente il filmato una volta effettuato, si potrebbe altrimenti convenire che la disponibilità del file resti nelle mani del soggetto minore.

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite, ai fini del reato di pornografia minorile, «si ha utilizzazione del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso».

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È reato diffondere un filmato con un minore se questi è consenziente?

Nella pronuncia in commento la Cassazione ricorda che presupposto della pornografia domestica, è che il materiale resti nella disponibilità delle parti coinvolte nel rapporto. Se pertanto il video viene diffuso a terzi o pubblicato sul web si commette reato di diffusione di materiale pedopornografico punito dall’articolo 612-ter del Codice penale con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

L’adulto non può dunque essere punito per il filmato pedopornografico soltanto se prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare la condivisione del video. E il minore è responsabile quando la circolazione del materiale avviene per sua iniziativa esclusiva. Non conta invece che sia l’under 18 a chiedere all’adulto di divulgare le immagini o comunque sia d’accordo nel farlo: non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da compiere una valutazione davvero consapevole sulle conseguenze negative che potrà avere la mercificazione del suo corpo via WhatsApp o Facebook. E ciò perché il video potrebbe essere diffuso in epoca successiva a quando è stato realizzato.

Che succede se anche l’altro soggetto è minorenne?

In generale, la responsabilità penale scatta anche in capo a soggetti minorenni con almeno 14 anni.

Tuttavia:

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