Trasferimento illegittimo del lavoratore: ultime sentenze

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Autore: Redazione

15 febbraio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Commento articolo 2103 Codice civile: quando non sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

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Il mero trasferimento di un dipendente da un ufficio ad un altro non è riconducibile alla nozione di trasferimento

L’assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l’amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico; affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile

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spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione.

Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103 del codice civile, (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001), e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021, n.34014

Illegittimità dell’assenza del lavoratore a fronte della decisione datoriale di trasferimento

Il totale

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rifiuto della prestazione lavorativa del lavoratore presso la nuova sede di lavoro, non è non è proporzionato e conforme a buona fede, dovendo il prestatore di lavoro adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento, in attesa dell’esito dell’instaurando giudizio sulla legittimità dello stesso; può essere invocata l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., solo qualora il trasferimento sia talmente gravoso da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 04/02/2021, n.96

Trasferimento del lavoratore: l’inadempimento datoriale non legittima il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa

In tema di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la

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prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Tribunale Venezia sez. lav., 09/09/2020, n.208

Anche nell’ipotesi di trasferimento illegittimo il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire la prestazione

Anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione della circostanze , conforme a buona fede. Invero, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460 comma 2, cod. civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede. Pertanto, anche nell’ipotesi di violazione dell’art. 2103 cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa.

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Tribunale Roma sez. lav., 20/05/2020, n.2542

Trasferimento: l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa

In tema di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici.

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(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore in virtù di un generico riferimento alla gravità dell’inadempimento datoriale).

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.434

Licenziamento: trasferimento ed esigenze familiari di assistenza ai genitori conviventi

In caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio in ragione dell’offerta della prestazione presso l’ufficio originario e delle addotte esigenze familiari di assistenza dei genitori inabili conviventi, avuto riguardo alla distanza del luogo di nuova destinazione).

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Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n.14138

Illegittimo trasferimento, non è automatica la legittimità del rifiuto del lavoratore in quanto non deve essere contrario alla buona fede

In tema di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

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Cassazione civile sez. lav., 11/05/2018, n.11408

Trasferimento del lavoratore alla luce dei principi di buona fede e correttezza

Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore.

Ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 c. c.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti

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soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni ostative al trasferimento. Dal principio, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni.
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Sul punto non può non evidenziarsi che le ragioni tecniche aziendali non possono ledere il diritto del lavoratore alla conservazione della sua professionalità che ha carattere prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. La stessa funzione dequalificatoria del trasferimento ne determina l’illegittimità ontologica ex art. 2103 c.c.

Tribunale Salerno sez. lav., 20/03/2018

Riammissione in servizio e successivo trasferimento del lavoratore

Una volta che sia stato effettuato il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, con reinserimento nell’attività lavorativa nel luogo e nelle mansioni originarie (intendendosi il rapporto contrattuale come mai cessato), in corretta ottemperanza del comando giudiziale di riammissione in servizio a seguito di

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accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro può comunque, successivamente, disporre il trasferimento del lavoratore reintegrato, ma osservando la relativa normativa e in applicazione dei generali canoni della correttezza e buona fede. In applicazione dei ridetti principi di correttezza e buona fede, il datore di lavoro, qualora possa far fronte alle ragioni ex art. 2103 c.c. avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno grave per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di ragioni familiari specifiche.

Tribunale Bari sez. lav., 20/03/2018

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Trasferimento illegittimo e profili di ritorsività

Al fine di dimostrare la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve dar prova dell’eccedenza di personale nel punto vendita di provenienza ed il fabbisogno nel luogo di destinazione, inoltre la scelta del lavoratore da trasferire deve essere improntata a criteri di buona fede e correttezza.

Tribunale Torino sez. lav., 21/12/2016

Trasferimento lavoratore disabile e obblighi del datore

È illegittimo il trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile (l. n. 104/1992), ma idoneo allo svolgimento di specifiche mansioni, laddove la società datrice non dimostri, in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., l’impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente.

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Tribunale Alessandria, 14/12/2016, n.501

In caso di trasferimento, il datore di lavoro deve preferire la soluzione organizzativa meno gravosa per il dipendente

Ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. Da ciò discende che l’accertamento del giudice non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni.

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2016, n.1608

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