Si può multare chi fa salire in auto una escort?
Sanzioni per chi va a prostitute: sono legittime e si possono contestare?
Se è vero che la prostituzione non è un reato, né un illecito amministrativo, allo stesso modo non si può multare chi fa salire in auto una escort e, quindi, usufruisce delle relative prestazioni. Ma allora come mai alcuni Comuni stabiliscono delle sanzioni per chi va a prostitute? La questione è stata posta al vaglio della Cassazione che si è pronunciata nei termini di cui diremo a breve [1].
La pronuncia trae origine dal ricorso contro il regolamento comunale di Brescia denominato “anti prostituzione”. Il municipio aveva infatti previsto una maxi multa da 500 euro per chiunque fermando l’auto in tutto il territorio comunale facesse salire una donna dedita al meretricio. Con quale scusa? L’intralcio al traffico. Quindi, a ben vedere, non tanto una sanzione per il fatto di usufruire delle “squillo” – che, come detto, non è un comportamento vietato dalla legge – ma per violazione del Codice della strada.
Senonché, se il divieto di sosta non è regolamentato appositamente da segnaletica, alcuna sanzione può essere inflitta al conducente. E allora si può multare chi fa salire in auto una escort? Secondo la Cassazione la risposta è negativa. Vediamo perché.
Partiamo dal concetto che, come anticipato in partenza, la prostituzione non è reato. Né si può dire che la prostituzione sia comunque vietata. Si tratta di un’attività libera che, in quanto tale, può essere esercitata in qualsiasi luogo privato, anche in condominio (senza che ci possa essere contestazione da parte degli altri residenti).
Si tenga però conto che, sotto l’aspetto puramente civilistico, il contratto – seppur verbale – relativo alle prestazioni sessuali è
La prostituzione non è reato neanche quando esercitata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Si potrà tutt’al più parlare di
Allo stesso modo, il fatto di consumare un rapporto sessuale in un luogo accessibile al pubblico, anche se all’interno di un’auto, integra l’illecito amministrativo di atti osceni per il quale possono essere sanzionati sia la escort che il proprio cliente. Si rischia una multa fino a 30mila euro, ma nessuna denuncia o processo penale.
Veniamo allora alle ordinanze comunali che vietano, almeno in determinate zone della città, di fermarsi per far salire la escort in auto. Per la Suprema Corte il regolamento comunale “anti prostitute” entra in conflitto con la legge statale «atteso che, se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà di iniziativa economica se non mediante leggi statali».
Non è del resto consentito, spiega la Cassazione, «alle ordinanza sindacali ‘ordinarie’ – pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e la condizione della temporaneità dei loro effetti».
Le deroghe alla legge ordinaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, infatti, sono consentite solo se «temporalmente delimitate». E non è questo il caso.
Né si può sostenere che il provvedimento del Sindaco risponda «alla asserita finalità di regolamentare la circolazione stradale, onde evitare gli intralci alla stessa mediante l’eventuale imposizione del divieto di fermata in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada)».
Dunque, l’ordinanza è illegittima per eccesso di potere, «avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del Codice della Strada, emesso un provvedimento riguardante, invece, l’ordine pubblico”. E cioè ha fatto ricorso ad un provvedimento “apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune».
Nel caso di specie, il Regolamento del Comune non mirava certo a «esigenze di tutela di un determinata strada o di una determinata zona [cosi come “impone” il tenore letterale degli artt. 6 e 7 C.d.S.], bensì sanzionare, in modo illegittimo l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento in genere e, in modo indiscriminato, su tutto il territorio comunale».
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’attività di meretricio non è illecita ma anzi rientra «nelle attività economiche, per cui non può esserne vietato l’esercizio se non attraverso una normativa statale».
In conclusione, per la Cassazione «il Comune non ha il potere di bloccare un’attività che non può considerarsi illecita, adducendo che si vuole tutelare la sicurezza del cittadino, in quanto si deborderebbe in una competenza esclusiva dello Stato a cui gli Enti locali non possono sostituirsi».