Strada vicinale dissestata: può intervenire Prefetto?

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Autore: Consulenze

12 marzo 2022

Per raggiungere la mia abitazione devo percorrere una strada vicinale dissestata. A causa di tale situazione ho scritto varie note al Prefetto invitandolo a far sì che il sindaco del Comune ove risiedo proceda alla sistemazione di dette strade. Non è intervenuto nessuno. Posso denunciare il Prefetto?

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La legge Legge 17/04/1925 n. 473, pubblicata in gazzetta il 5 maggio 1925, al n. 104, è attualmente in vigore. Quella legge ha convertito il Decreto-Legge Luogotenenziale n. 1446 del 1° settembre 1918. L’articolo 16 in commento, abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, è stato successivamente ripristinato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179.

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Essendo, quindi, operativa la relativa normativa, innanzitutto, invierei lettera ai proprietari delle strade, posto che i compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune sulle strade vicinali private per ragioni di sicurezza collettiva non implicano anche l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione, che fa carico anzitutto ai proprietari interessati e, se del caso e solo nei limiti ex art. 3, d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446, anche al Comune (Consiglio di Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4398).

E infatti, in tema di strade vicinali, il mancato o cattivo esercizio, da parte dell’amministrazione comunale, del potere di ordinare la esecuzione di opere di ripristino a spese dei proprietari interessati, può comportare responsabilità dell’amministrazione medesima per i danni cagionati solo ove risulti che essa, nell’esercizio dei propri compiti di polizia e vigilanza, sia venuta a conoscenza di una situazione di pericolo occulto su dette strade, ovvero di insidia non visibile o prevedibile, e non abbia provveduto all’esecuzione delle opere occorrenti (v. ad esempio tribunale Lucca, 07/01/2014, n. 17).

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Successivamente, se la lettera dovesse restare priva di riscontro, procederei ad inviare un sollecito al Prefetto, sempre tramite legale, mettendo in copia sia il comune che ciò che resta del Consorzio.

È ovvio che il mancato riscontro del Prefetto è atto grave, in quanto omette di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge; ma, prima di agire in maniera così decisa (con eventuale denuncia-querela per omissione atti d’ufficio), procederei con un passaggio legale.

Un atto a firma di legale ha di certo un valore maggiormente deterrente per chiunque lo riceva.

Ad ogni modo, denunciare il Prefetto non risolverebbe il Suo annoso problema; per questo, mi focalizzerei più che altro sulla responsabilità dei proprietari/consorzio e, quindi, del Comune, magari pensando ad un’azione giudiziaria nei loro confronti, finalizzata ad ottenere una sentenza di condanna ad eseguire quelle manutenzioni.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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