Usucapione: significato

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Autore: Redazione

06 marzo 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cos’è e come funziona l’usucapione: ecco come intestarsi la proprietà altrui.

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È un concetto tecnico ma, a differenza di tanti altri termini giuridici, non può essere espresso con parole diverse. Si tratta dell’usucapione: un «istituto» – ossia un meccanismo – che consente a chi utilizza un bene altrui per molto tempo, senza che il proprietario lo rivendichi, di intestarselo. Detto così potrebbe sembrare ingiusto e anche molto semplice. Ma non lo è affatto. Per comprendere quindi qual è il significato di usucapione occorrerà spiegarlo in termini ancora pratici.

Cos’è l’usucapione?

In questo giornale abbiamo spesso parlato di

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usucapione. Lo abbiamo fatto con una guida per neofiti in cui abbiamo spiegato cos’è e come funziona l’usucapione e lo abbiamo poi ripetuto con un video illustrativo del nostro direttore, dal titolo Usucapione: come appropriarsi di casa altrui.

A questo punto però occorre capire bene, ed in poche parole, qual è il significato di usucapione.

Il termine «usucapione» deriva dalla crasi di due parole latine:

Con questi due termini viene sintetizzata l’essenza dell’usucapione: una forma di appropriazione del bene altrui attraverso l’uso del bene stesso. Uso però che deve avere determinati requisiti. Non perché, ad esempio, un inquilino usa l’appartamento del proprietario di casa ne diventa così semplicemente il proprietario. Di tanto parleremo meglio nel paragrafo dedicato a

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come funziona l’usucapione.

Qual è il significato di usucapione?

Il significato di usucapione è quindi già abbastanza chiaro: si tratta di un mezzo di acquisto dell’altrui proprietà che avviene senza bisogno di un atto di trasferimento (un contratto, un testamento), ma per il semplice fatto di aver usato il bene, in modo pubblico, anche se in mala fede (ossia nel tentativo, sin dall’inizio di usucapirlo).

Ma allora – ci si potrà chiedere – come viene tutelato il proprietario? Il proprietario può, in qualsiasi momento, riprendersi il bene chiedendone la restituzione con una formale intimazione notificata a mezzo di ufficiale giudiziario (ossia con un atto processuale). In tal modo, si impedisce l’usucapione, anche se l’utilizzatore continua a permanere nell’immobile.

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Come funziona l’usucapione?

Ci sono una serie di condizioni per diventare proprietari di un bene altrui. Bene che può essere sia mobile che immobile (anche se, il più delle volte, l’usucapione viene utilizzata per intestarsi case e terreni).

Innanzitutto, è necessario acquisire la disponibilità materiale del bene in questione (ciò che tecnicamente si chiama «detenzione») in modo pacifico, non occupato e non violento. Il che può succedere o con un atto di invasione alla luce del giorno oppure proprio in forza di una concessione o di un contratto sottoscritto con il legittimo proprietario del bene.

Deve poi essere compiuto un atto che trasborda dal potere del detentore: un atto cioè che solo il proprietario potrebbe porre in essere e che, proprio perciò, denoti l’intenzione del detentore di comportarsi pubblicamente come se fosse titolare del bene. Si pensi a chi sposti il proprio recinto sul terreno del vicino e lo inizi a coltivare come se fosse proprio; o a chi, avendo ereditato una casa con i propri fratelli, cambi la serratura della porta e inizi a fare dei lavori, senza concedere il duplicato ai coeredi; o ancora a chi, dopo aver ricevuto in prestito la casa da parte di un’altra persona, ne cambi la destinazione d’uso senza chiedere il permesso o vi faccia dei lavori di ristrutturazione.

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Da questo momento in poi devono decorrere 20 anni senza che il legittimo proprietario si faccia vivo: questi non deve cioè recriminare l’altrui comportamento, chiedendogli di restituirgli il bene. Una tale inerzia viene infatti imputata a una indifferenza nei confronti del bene. E pertanto l’ordinamento preferisce chi quel bene lo fa fruttare rispetto a chi invece se ne disinteressa.

Attenzione: al proprietario del bene non basta una semplice diffida per interrompere gli effetti dell’usucapione. Deve notificare un atto giudiziario, anche se poi non coltiva la causa.

Ultimo passaggio per raggiungere l’obiettivo di intestarsi la proprietà altrui: è necessario fare una causa

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contro il legittimo proprietario e far accertare a un giudice imparziale la sussistenza di tutti i presupposti che abbiamo appena elencato. Solo questi può infatti verificare se si siano verificate le condizioni di legge e quindi dichiarare il trasferimento della titolarità del bene.

Quanto tempo per l’usucapione?

Abbiamo detto che l’usucapione si compie in 20 anni. Ciò vale tanto per i beni mobili che immobili.

Sono invece sufficienti 10 anni per i beni mobili registrati ossia auto, moto, barche.

Per la piccola proprietà rurale l’usucapione si realizza in 15 anni.

Ultimo caso è quello dell’«usucapione abbreviata»: questa si realizza quando una persona stipula un contratto di compravendita da una persona che non è il legittimo proprietario e, sicuro della validità del rogito, lo fa trascrivere nei pubblici registri. In tal caso, l’usucapione è solo di 10 anni.

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