Ricorso contro diniego autotutela

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Autore: Redazione

08 marzo 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Istanza in autotutela: che fare se l’amministrazione non risponde o rigetta il ricorso? Si può impugnare il silenzio o il diniego in autotutela?

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In un precedente articolo abbiamo visto cos’è il ricorso in autotutela e qual è un modello di istanza. Abbiamo anche precisato che, dinanzi al ricorso del cittadino, l’amministrazione non è tenuta a rispondere così come lo stesso non sospende i termini per l’impugnazione dell’atto illegittimo dinanzi al giudice. Allo stesso modo, contro l’eventuale rigetto dell’istanza, ci sono pochi rimedi. Non è infatti disciplinata una vera e propria impugnazione nel caso in cui l’ente non dovesse accogliere il reclamo del cittadino. Ciò nonostante la giurisprudenza ha evidenziato dei margini, seppur ristretti, entro cui presentare un

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ricorso contro il diniego di autotutela.

Proprio di recente la Cassazione [1] è intervenuta a ricordare quando è possibile fare ricorso contro il rigetto dell’autotutela.

Partiamo col dire che l’annullamento di un atto illegittimo, in assenza di un ordine del giudice, è un’azione puramente discrezionale da parte dell’ufficio che lo ha emesso. In altri termini, quest’ultimo non è obbligato a farlo. Ciò porta a una ineludibile conseguenza: contro l’eventuale rigetto del ricorso, o anche contro lo stesso silenzio, il cittadino non può fare nulla: non può cioè rivolgersi al giudice per contestare le ragioni (o le “non ragioni”) che hanno portato l’amministrazione a non tenere conto dell’istanza in autotutela. Eccezionalmente – afferma la Cassazione – è possibile presentare ricorso contro il diniego in autotutela: e ciò succede quando siano in gioco

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interessi di carattere generale che avrebbero dovuto condurre all’annullamento del provvedimento illegittimo. Non è quindi sufficiente la sussistenza di un danno individuale del singolo cittadino (o, nel caso di autotutela contro il fisco, del contribuente).

Il potere di autotutela dell’amministrazione – sottolinea ancora una volta la Suprema Corte – è discrezionale e possibile solo in presenza di un interesse di rilevanza generale. A tale condizione, il cittadino può impugnare dinanzi al giudice il silenzio o il rigetto dell’istanza in autotutela.

I giudici della Cassazione hanno innanzitutto ricordato che, per avviare un giudizio contro il fisco, bisogna impugnare un atto specifico. La legge

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[2] elenca contro quali atti si può fare ricorso ma, sottolineano i giudici, tale elencazione non è tassativa ed è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva.

Va riconosciuta al contribuente la possibilità di ricorrere, nei termini di legge, contro tutti gli atti adottati dall’ente impositore idonei a incidere sul rapporto tributario. Tale diritto, peraltro, deve essere riconosciuto anche avverso i provvedimenti di diniego o comunque emessi in sede di autotutela e ancorché l’originario provvedimento sia già divenuto definitivo.

La Cassazione ha tuttavia precisato che l’annullamento in autotutela è discrezionale da parte dell’Ufficio e non costituisce un mezzo di tutela del contribuente. Occorre infatti che sussista l’

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interesse pubblico alla rimozione dell’atto che potrebbe anche essere convergente con quello del contribuente. Nella valutazione ha rilevanza la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

Secondo la Suprema Corte quindi, il sindacato sull’atto di diniego dell’amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di interesse generale. Quindi, contro il diniego dell’Ufficio di annullare in autotutela non può essere proposta impugnazione per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

La giurisprudenza ha altresì precisato in passato che l’eventuale sindacato, da parte del giudice, sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali

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profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria; altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo [3].

Un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione – e di conseguenza un interesse dell’istante a contrastare in giudizio il silenzio mantenuto dall’Amministrazione, ovvero il diniego espresso di autotutela – può configurarsi allorché, nella concreta vicenda, evidenti ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento di riesame, anche in relazione al generale dovere di correttezza e di buona amministrazione proprio della parte pubblica [4].

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