Sì al preliminare subordinato all’autorizzazione a costruire
Compravendita immobiliare, rilascio di concessione edilizia, obbligo a stipulare il contratto definitivo sotto condizione sospensiva.
È valido il contratto preliminare di vendita immobiliare sottoposto a condizione. Lo ha chiarito la Cassazione [1]. La condizione sospensiva apposta ad un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un suolo per fini edificatori, ha lo scopo di consentire la definizione dell’affare nel momento in cui si sono acquisiti i mutamenti normativi e burocratici che consentono l’edificazione: insomma, senza autorizzazione, niente obbligo di andare dal notaio a rogitare il contratto definitivo. La Suprema Corte ha anche definitivamente chiarito che se la condizione sospensiva corrisponde all’ottenimento della
La suprema Corte ha, in ultimo, precisato che l’inadempimento si può ritenere accettato e superato quando la controparte tiene comportamenti incompatibili con la volontà di chiedere la risoluzione del contratto. Detta fattispecie ricorre anche quando, come nel caso di specie, alle diffide ad adempiere seguono trattative condivise dalle parti che mostrano la concreta volontà di addivenire ad un bonario componimento degli opposti interessi, incompatibile con l’intimata volontà risolutiva. In tal caso, non è più possibile chiedere la tutela del giudice, avendo la parte dimostrato di “perdonare” l’inadempimento e aver proceduto a nuovi accordi.