Articolo 111 Costituzione: spiegazione e commento
Cosa dice e cosa significa l’art. 111 sul giusto processo, la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari ed il ricorso in Cassazione.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Indice
La Costituzione pretende il giusto processo
L’articolo 111 della Costituzione, particolarmente lungo rispetto agli altri e ricco di contenuto, introduce la sezione dedicata alle norme sulla giurisdizione e sancisce tre princìpi basilari in qualsiasi Stato democratico: il giusto processo, l’obbligo del pubblico ministero ad esercitare l’azione penale e la tutela contro gli atti della Pubblica amministrazione.
Il primo di questi tre princìpi è proprio l’oggetto principale dell’articolo 111: il
L’articolo 111 ordina che la giurisdizione venga attuata rispettando tutte le garanzie delle parti, di entrambe le parti, compresa quella dell’imputato. Esige che il processo venga deciso da un giudice imparziale, neutrale. E, a scanso di equivoci, detta alcune regole al fine di impedire che qualcuno venga penalizzato da pregiudizi, da inutili lungaggini, da prevaricazioni.
A cominciare dal contraddittorio tra le parti. Non è possibile celebrare un giusto processo senza dare l’opportunità ad accusa e difesa di spiegare la loro versione dei fatti in condizione di assoluta parità nella ricerca e nella presentazione delle prove sulle quali il giudice dovrà basare la sua decisione finale. Ne consegue che, per raggiungere quelle «pari opportunità» con l’accusa, l’imputato deve essere informato al più presto e con la dovuta discrezione delle indagini che lo riguardano, in modo da metterlo nelle condizioni di preparare la difesa nel miglior modo possibile. Insomma, la parte accusatoria non può «giocare in vantaggio», se si vuole assicurare un giusto processo.
E per avere l’opportuna difesa, l’imputato avrà bisogno di un avvocato. Non tutti, però, hanno le risorse per pagarsi un legale di fiducia: da qui, la possibilità di assegnare un difensore d’ufficio a chi non si può permettere economicamente un avvocato, tramite l’istituto del gratuito patrocinio.
La seconda regola è quella già accennata: la presenza di un giudice terzo e imparziale. «Terzo», perché non può avere alcun legame con le parti e perché deve restare equidistante rispetto ad accusa e difesa. E «imparziale» perché deve essere libero di preconcetti in modo da garantire la correttezza del giudizio. In altre parole, non deve lasciarsi condizionare da fattori esterni (compresa l’affinità di pensiero con una delle parti) ed è tenuto a restare entro il perimetro dell’obiettività dei fatti, pronunciandosi su ciò che emerge durante il processo e così come emerge durante il processo. Non per via di supposizioni, ma fatti e prove alla mano.
La terza regola dettata dall’articolo 111 della Costituzione per garantire un giusto processo è quella che riguarda la «ragionevole durata», contenuta anche nella Carta europea dei diritti dell’uomo. Quante volte si è detto che un processo si sa quando inizia ma non quando finisce. Quante volte è stata criticata la «giustizia lumaca» troppo costosa (anche per chi deve pagare l’avvocato per anni e anni senza venire a una conclusione). Tutto questo, secondo la Costituzione non è possibile. O meglio: è possibile, perché lo si vede spesso. Diciamo che «non dovrebbe essere possibile», ecco.
Non rispettare la ragionevole durata di un processo non comporta soltanto un inutile esborso di denaro ma anche un’ipotetica sentenza «falsata». Non perché il giudice non abbia rispettato la regola di imparzialità e di neutralità che lo riguarda ma perché, inevitabilmente, da quando il fatto è stato commesso a quando l’imputato viene condannato o assolto le cose possono essere cambiate. Chi viene arrestato, ad esempio, a 25 anni e condannato a 33 o a 35 anni ha avuto un decennio di tempo per diventare un’altra persona e l’interesse della società verso il caso può essere scemato. Viceversa, si pensi a chi è stato arrestato, tenuto in carcere e processato da innocente: come potrà riprendere serenamente la sua vita una volta uscito di cella? E, se anche fosse stato ai domiciliari, chi gli toglierà per sempre l’etichetta di delinquente che ingiustamente gli era stata appiccicata e che gli lascerà un segno indelebile? Qualcuno crederà in lui fino in fondo, gli darà un lavoro, siederà accanto a lui sull’autobus o al cinema dopo anni e anni di processo?
Una regola bisognava darla. E siccome la Costituzione ha delegato la legge a porre un limite alla «ragionevole durata» di un giusto processo, il legislatore ha stabilito il termine in cinque anni. Limite confermato dalla Cassazione, che precisa: tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l’appello. Superata quella soglia temporale senza avere ottenuto alcunché, le parti possono chiedere un risarcimento in tribunale per il danno subìto. È quella che viene chiamata «equa riparazione».
L’obbligo di motivare una sentenza
Sempre allo scopo di garantire fino in fondo i diritti delle parti, l’articolo 111 della Costituzione chiede che i provvedimenti giurisdizionali
Per «provvedimenti giurisdizionali» si intende l’atto che riporta la decisione del magistrato alla fine di ogni processo: può trattarsi di una sentenza, di un’ordinanza o di un decreto, a seconda del tipo di causa. Perché l’obbligo di motivazione? Perché questo è l’unico modo per dimostrare che il giudice applica la legge e, quindi, anche la legittimità della sua decisione. Il provvedimento non si limita a stabilire una condanna o un’assoluzione ma deve spiegare anche il perché della condanna o dell’assoluzione. Deve riportare le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato il magistrato a disporre in un certo modo.
Questo consentirà alle parti due cose. Innanzitutto, conoscere le motivazioni della sentenza, dell’ordinanza o del decreto. E poi, proprio in base a quelle motivazioni, capire se ci sono i margini per
L’articolo 111 della Costituzione riconosce, infatti, la possibilità di ricorrere sempre in Cassazione contro le decisioni di un magistrato. Da sottolineare il fatto che «Cassazione» significa «cancellazione» (nel linguaggio comune si usa, infatti, la parola «cassare» come sinonimo di rimuovere). E, infatti, al cosiddetto Palazzaccio la Suprema Corte può decidere di eliminare un provvedimento o una sua parte ma non lo può sostituire con un’altra sentenza o con un’altra ordinanza: dovrà, arrivato il caso, chiedere di farlo al tribunale o alla Corte d’appello competente.
Il ricorso in Cassazione può riguardare le decisioni dei giudici ordinari e i provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. Quelle del Consiglio di Stato o della Corte dei conti sono ricorribili solo per motivi di giurisdizione.