Che succede se non posso pagare una multa penale?

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Reato punito con sanzione: cosa rischia il nullatenente? Come trasformare un reato in un debito con lo Stato.

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Non tutti i reati vengono puniti con il carcere. A volte è prevista la multa o l’ammenda. E molto spesso lo stesso carcere viene commutato in una sanzione di tipo pecuniario. Ebbene, che succede se non si può pagare una multa penale? Nel caso di reato punito con una sanzione, cosa rischia il nullatenente o colui che, magari, si rende irreperibile?

La questione ha suscitato, in passato, numerose discussioni. Esisteva, infatti, un tempo una norma del codice penale (l’articolo 136 nella sua formulazione originaria) in forza della quale, qualora un giudice avesse inflitto a taluno una pena pecuniaria e il condannato non fosse stato in grado di pagarla, la stessa si convertiva in pena detentiva (il carcere). In particolare veniva comminato un giorno di reclusione o di arresto ogni 25.000 lire di multa o di ammenda (circa 13 euro).

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131/1979, ha dichiarato però illegittima tale disposizione ritenendo privo di ogni ragionevole giustificazione il fatto che, a fronte di un’identica condanna a una pena pecuniaria, un individuo dovesse essere incarcerato o meno a seconda delle sue condizioni economiche. Insomma, tale previsione poneva una discriminazione tra il ricco e il povero, consentendo al primo di evitare il carcere e al secondo invece obbligandolo a ciò.

Oggi, quindi, chi non può pagare una “multa penale” non può essere imprigionato, non sconta alcuna sanzione alternativa. Resta però chiaramente la macchia sul casellario giudiziario per il reato commesso.

È chiaro però che, prima di giungere a questa conclusione, lo Stato tenterà di recuperare le somme. In che modo? Vediamo, più nel dettaglio, cosa rischia il nullatenente che non può pagare una sanzione penale.

Tutte le volte in cui lo Stato è creditore di un privato cittadino, sia a titolo di imposte, di tributi, di sanzioni amministrative o penali, incarica l’Agente per la Riscossione esattoriale di avviare tutte le procedure necessarie al recupero del credito. L’Agente è Agenzia Entrate Riscossione (che a breve sarà sostituta dalla stessa Agenzia delle Entrate e che un tempo era invece Equitalia Spa).

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L’Esattore non ha poteri di carattere penale. Procederà semplicemente alla notifica di una cartella di pagamento nei confronti del debitore dandogli sessanta giorni di tempo per pagare. Di lì inizia a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni (tale è il termine di prescrizione relativo alle somme intimate attraverso sentenze e atti giudiziari). Se entro tale periodo l’Esattore non pone in essere atti di recupero o non notifica solleciti, il debito decade definitivamente, ossia si estingue.

C’è da dire che l’Agente per la riscossione è collegato con gli archivi dell’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e può sapere quindi se il debitore è titolare di beni (mobili o immobili), di conti correnti e altri redditi da pignorare. In tal caso procederà all’avvio delle azioni di recupero del credito. Potrà quindi iscrivere ipoteca sugli immobili e poi metterli all’asta; potrà pignorare il conto corrente e così anche lo stipendio e la pensione.

In questo però incontrerà tutti i limiti previsti anche nel caso di omesso versamento delle tasse. Pertanto:

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Una volta appurato che il reo, debitore della cartella esattoriale, non può pagare, l’Esattore abbandonerà verosimilmente l’esecuzione forzata. E di ciò non resterà alcuna traccia in alcun certificato penale (ferma restando la menzione del reato commesso). Il semplice fatto di essere

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insolventi quindi non implica un’ulteriore condanna o altre conseguenze per il reo.

In buona sostanza, tutte le volte in cui il reato è punito con una semplice sanzione pecuniaria, questa si converte in un debito con lo Stato e, dinanzi a un soggetto nullatenente, l’Esattore non potrà fare nulla. E verosimilmente anche le conseguenze del reato si estingueranno prima o poi per prescrizione.

C’è un’ultima questione da chiarire. I debiti con lo Stato per le sanzioni penali non si trasferiscono agli eredi: il che significa che se il reo dovesse morire prima del compimento della prescrizione del proprio debito, i suoi eredi, anche accettando l’eredità, non saranno tenuti a pagare le somme da questi dovute per il reato commesso. A meno che non si tratti del risarcimento alla vittima: quello, trattandosi di una obbligazione di natura civile, si trasferisce con la successione nei confronti di chi accetta l’eredità.

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