Come tutelare i figli in caso di secondo matrimonio
Diritti sull’eredità del primo e del secondo coniuge: i rapporti tra questi e i figli di prime e seconde nozze. Gli atti di donazione in vita.
Nel caso in cui una persona, a seguito di un divorzio, decida di risposarsi, il nuovo coniuge acquista la qualità di «erede legittimario»: avrà cioè sempre diritto a una quota del patrimonio del coniuge qualora questi muoia. I figli di prime nozze dovranno quindi dividere con lei i beni del proprio genitore. Cosa che digeriranno mal volentieri, specie se sono già in età adulta e non hanno avuto alcun legame affettivo con il secondo partner del genitore. Ebbene, in ipotesi del genere, è legittimo chiedersi come tutelare i figli in caso di secondo matrimonio?
Indice
I diritti del primo coniuge in caso di morte dopo il divorzio
La sola separazione non cancella i diritti ereditari del coniuge (salvo il caso in cui sia intervenuto il cosiddetto “addebito”, ossia l’imputazione di responsabilità a carico di quest’ultimo). Questo significa che se uno dei due coniugi dovesse morire dopo la sentenza di separazione ma prima del divorzio, l’altro gli sarebbe erede necessario, né potrebbe essere diseredato.
Invece il divorzio cancella ogni legame matrimoniale, ivi compresi i diritti di successione. Quindi l’ex coniuge non può più essere considerato «erede legittimario» e non potrà accampare alcuna pretesa economica sull’eredità dell’altro. Fa eccezione solo il Tfr: sul trattamento di fine rapporto, il precedente coniuge vanterà il diritto a una quota pari al 40% dell’importo maturato durante gli anni del matrimonio.
I diritti del secondo coniuge in caso di morte
Chi sposa un uomo già divorziato diventa suo erede legittimario. Pertanto se il coniuge muore senza lasciare testamento, il secondo coniuge diventa erede necessario ed avrà diritto a una quota di eredità prestabilita dalla legge; se invece c’è un testamento a lui spetterà sempre la cosiddetta «legittima», una quota minima da cui non può essere diseredato. Inoltre al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione in quella che, prima della morte, era la casa coniugale.
La posizione dei figli
I figli, sia quelli derivanti dalle prime nozze che quelli nati dal successivo matrimonio, sono messi sullo stesso piano: hanno tutti diritto a una quota dell’eredità del genitore. Anche loro sono eredi legittimari.
Senonché dovranno dividere l’eredità con il coniuge superstite del proprio genitore. Quindi, ad esempio, il patrimonio di una persona che abbia avuto dei figli dal primo matrimonio e poi si sia risposato andrà diviso tra i primi e il secondo coniuge.
Le quote sono diverse a seconda che vi sia o meno un testamento.
Se non c’è testamento, in presenza di un solo figlio, a questi andrà metà del patrimonio del genitore, mentre l’altra metà resta al coniuge superstite. Se invece i figli sono più di uno, a questi andranno i due terzi del patrimonio mentre al coniuge andrà un terzo.
Se c’è un testamento, in presenza di un solo figlio, a questi andrà una quota minima pari a un terzo, ed altrettanto spetterà al coniuge superstite (il residuo terzo può essere disposto liberamente dal testatore). Se invece i figli sono più di uno, a questi andrà metà del patrimonio del genitore mentre un quarto deve essere lasciato al coniuge superstite (il residuo quarto può essere lasciato a chiunque altro).
Di tanto abbiamo parlato nell’articolo Quali sono le quote degli eredi legittimari?
Come tutelare i figli in caso di secondo matrimonio
Di solito, per tutelare i figli del primo matrimonio dal secondo coniuge, si provvede a intestare a questi ultimi i beni del genitore prima che questi muoia. Si tratta però di atti di
Anche la carta della finta vendita non offre migliori chance di successo atteso che il denaro deve comunque transitare da un conto a un altro e laddove l’importo concordato sia irrisorio, ben si potrà intravedere nell’operazione una simulazione, anch’essa contestabile.
L’unico modo per tutelare i figli è dunque fare testamento e, dopo aver lasciato la quota di legittima al coniuge superstite, stabilire che il residuo patrimonio finisca ai figli.
Diversamente, la soluzione sarebbe quella di non risposarsi e magari avviare una semplice convivenza con il nuovo partner, eventualmente formalizzata tramite un contratto di convivenza. Contratto con il quale si può anche lasciare al compagno/a superstite una parte minima del proprio patrimonio, inferiore comunque alla quota di legittima prevista dalla legge. E a questi spetterà il diritto di abitare nella casa coniugale non più vita natural durante ma per massimo due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni.