Articolo 118 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Redazione

26 marzo 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa dice e cosa significa l’art. 118 sulle funzioni amministrative dei vari enti locali, dai Comuni alle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato.

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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

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Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il ruolo che la Costituzione affida agli enti locali

L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le competenze degli enti locali e stabilisce i rapporti tra gli enti territoriali e lo Stato in materia di funzioni amministrative. La norma, in sostanza, distribuisce i compiti in materia amministrativa tra i vari livelli di governo: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato.

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È importante cogliere il messaggio contenuto in questo articolo della Costituzione: tutti sono importanti, nessuno è escluso nell’esercitare la funzione amministrativa delegata dal popolo. Non tutto dipende dallo Stato ma anche le realtà dei piccoli Comuni hanno un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini. Se non altro, perché sono quelle più vicine alle loro esigenze quotidiane. Nel bene e nel male: è il Comune che rilascia le concessioni edilizie ma anche quello che incassa l’Imu. È quello che porta via i rifiuti dalle case dei cittadini ma anche quello che incassa la Tari. Ed è anche quello che, con le tasse pagate dai cittadini, è chiamato a costruire i marciapiedi che mancano, a sistemare le strade dissestate, a rilasciare la carta d’identità, a dare una mano a scuole, centri culturali e quant’altro.

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I Comuni, però, come tutti gli altri enti, hanno dei limiti, sia dal punto di vista economico sia da quello del personale o dei mezzi materiali. La Costituzione ha pensato anche a questo e ha previsto tre princìpi su cui si deve reggere la collaborazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il principio di sussidiarietà è quello riferito all’assegnazione delle competenze tra:

Il

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principio di differenziazione tiene conto delle capacità e delle possibilità di ogni organo di governo di portare avanti i propri compiti. Può sembrare banale ma la Costituzione si pone anche questo problema (la Carta costituzionale non tralascia mai alcun dettaglio): un Comune non può svolgere una funzione allo stesso modo di una Regione o dello Stato. Per questo motivo, ad ogni ente deve essere affidata una funzione amministrativa da portare avanti in base alle sue caratteristiche.

Infine, il principio di adeguatezza. Semplice e allineato con quelli precedenti: nessuno può fare qualcosa che non è in grado di fare. Ergo, l’amministrazione a cui viene conferito un compito deve essere capace di portarlo a termine. Altrimenti, è meglio affidare la funzione a qualcun altro.

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A tal proposito, l’articolo 118 della Costituzione stabilisce che le Province e le Città metropolitane. Proprio seguendo i tre princìpi appena enunciati, devono intervenire laddove i Comuni non riescono più a portare a termine le loro funzioni amministrative.

Le nuove funzioni di Province e Città metropolitane con la legge Delrio

Era passato poco più di un decennio da quado era iniziato XXI secolo che in Italia si intonava il De profundis per le Province. Nel 2012, il Governo Berlusconi IV voleva riorganizzare gli enti locali e territoriali con la soppressione di 35 amministrazioni provinciali tramite un progetto di accorpamenti che – ironia della sorte – avrebbe visto insieme, tanto per dire, realtà come Pisa e Livorno. Il piano si insabbiò e, due anni dopo, con Enrico Letta a Palazzo Chigi, venne approvata la

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legge Delrio che propose una visione diversa: salviamo le Province ma solo se le diamo un senso.

La domanda che in molti si ponevano era semplice: se al cittadino bada il suo Comune, se come ente sovracomunale esiste la Regione, la Provincia, esattamente, che cosa fa? La risposta non sempre era semplice da dare. Così, nel rispetto dello spirito costituzionale che prevede l’esistenza di questo ente locale, la legge Delrio ridisegnò i suoi compiti tenendo conto del principio di sussidiarietà imposto dall’articolo 118. Compiti che si riassumono in:

A queste funzioni amministrative possono essere aggiunte delle altre dallo Stato e dalle Regioni, sempre avendo come riferimento i tre princìpi espressi dall’articolo 118 della Costituzione.

La stessa legge Delrio, che è la n. 56 del 2014, attribuisce alle Città metropolitane le medesime funzioni riconosciute alle Province, oltre a quelle che riguardano pianificazione territoriale, gestione dei servizi pubblici, mobilità e viabilità, sviluppo economico e sociale e sistemi di informazione e digitalizzazione.

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