Diritto d'autore: lecito digitalizzare i libri delle biblioteche e copiarle

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Autore: Redazione

12 settembre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Per le biblioteche copyright attenuato: per chi vuole stampare l’opera scatta l’equo compenso.

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Le biblioteche pubbliche europee hanno la facoltà di digitalizzare le opere della loro collezione e anche di metterle a disposizione del pubblico in terminali dedicati, pur in assenza del consenso del titolare del copyright. E nel caso gli utenti memorizzino su chiavette Usb o stampino le (o parti delle) opere, scatta il diritto all’equo compenso degli aventi diritto.

A dirlo è la Corte di Giustizia UE [1] la Corte di giustizia Ue ha risolto la controversia tra il Politecnico di Darmstadt e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG, affermando la prevalenza dell’interesse pubblico della promozione della ricerca e dell’attività privata di studio, con determinate limitazioni, rispetto al diritto di copia.

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La vicenda

La controversia era nata dopo che la biblioteca universitaria aveva digitalizzato un libro della Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica. L’ateneo aveva nel frattempo rifiutato la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici (e-book) i manuali editi.

La sentenza

La Corte ha stabilito che, anche se il titolare dei diritti propone alla biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali di lettura dedicati. In caso contrario l’istituto culturale non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale, né promuovere l’

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interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio.

Diritto di digitalizzare il proprio archivio

La Corte Ue ha chiarito che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, se necessario a scopi di ricerca o di attività privata di studio, e mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati.

È però vero che la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave Usb sono atti di riproduzione, mirando a creare una nuova copia. Tuttavia gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione e permettere agli utenti di stampare le opere su carta o di memorizzarle a partire da terminali dedicati. A tal fine, però è necessario riconoscere ai titolari dei diritti un equo compenso.

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