Articolo 135 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Redazione

05 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa dice e cosa significa l’art. 135 sulla composizione, sull’autonomia e sull’indipendenza della Corte costituzionale.

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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

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Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

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L’autonomia e l’indipendenza della Corte costituzionale

L’articolo 135 della Costituzione prevede un meccanismo per garantire l’autonomia e l’indipendenza della Corte costituzionale quale organo super partes a tutela della legge fondamentale dello Stato. Tale meccanismo consiste nella modalità di elezione dei magistrati che fanno parte della Consulta, nel fatto che non possano essere rieletti alla scadenza della loro carica e nell’incompatibilità tra l’ufficio di giudice della Corte costituzionale e quello di parlamentare e di consigliere regionale, oltre che con l’esercizio della professione di avvocato.

In questo modo, la Costituzione prevede che chi si deve prendere cura di lei (la Corte stessa, appunto) non subisca dei condizionamenti esterni o dettati dalle proprie scelte politiche o da interessi professionali.

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Particolare importanza riveste la composizione della Consulta: 15 giudici ordinari, che restano in carica per nove anni e che vengono così eletti:

Con questa formula di «composizione mista» della Corte, cioè con la nomina dei giudici da più poteri, si persegue sempre lo stesso obiettivo: salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della Corte costituzionale. Princìpi rafforzati dal fatto che i giudici non possono essere rieletti e, pertanto, non sono «tentati» di operare in modo da garantirsi un posto a lungo termine all’interno della Consulta.

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La cessazione delle funzioni di giudice della Corte costituzionale, oltre che per la scadenza dei termini, può anche avvenire in caso di:

Essere giudice della Corte costituzionale non significa necessariamente essere un magistrato togato. L’

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articolo 135 della Costituzione, infatti, prevede che possono essere eletti:

Inoltre, quando la Corte costituzionale deve giudicare su richiesta del Parlamento sulla messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, viene richiesto l’intervento di altri 16 membri non togati scelti da una lista di cittadini, con requisiti di eleggibilità al Senato, approvata dal Parlamento in seduta comune. È la cosiddetta «composizione allargata» della Consulta, che mira a garantire la partecipazione diretta del popolo. Ancora una volta, dunque, la Costituzione sottolinea il valore del popolo in quanto detentore sovrano del potere giudiziario esercitato dalla magistratura.

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Il presidente della Corte (quinta carica dello Stato, dopo i presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri) viene eletto dai giudici e resta in carica per tre anni ma, in questo caso, può essere rieletto.

La Consulta è indipendente anche per le questioni che interessano l’organo in sé. Ad esempio, può decidere in autonomia le regole che disciplinano la sua organizzazione interna e la gestione dei propri fondi (al di là del controllo di dovere della Corte dei conti). Ha competenza in materia di lavoro sulle questioni che riguardano i propri dipendenti e può concedere l’autorizzazione a procedere in caso di controversie che riguardino i suoi membri.

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