Come si ripartiscono le spese per l'ascensore?
Nel mio condominio, stiamo per affrontare una spesa relativa alla manutenzione straordinaria dell’ascensore. Come andrà ripartita tenuto conto che nel nostro regolamento è già indicato un criterio?
L’articolo 1124 del Codice civile (norma che viene sostanzialmente richiamata nella clausola del regolamento condominiale da lei allegata) stabilisce che le spese per la manutenzione e la sostituzione degli ascensori (così come delle scale) è ripartita per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Questo vuol dire che, in base alla legge ed in base al regolamento contrattuale del suo
- il 50% della spesa di manutenzione o sostituzione dell’ascensore è ripartito tra i condomini in base ai valori delle singole unità immobiliari, cioè in base ai millesimi della tabella generale di proprietà;
- l’altro 50% della spesa di manutenzione o sostituzione dell’ascensore è ripartito tra i condomini esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo e cioè in base ai millesimi indicati nella tabella millesimale speciale dedicata alla ripartizione del 50% delle spese di manutenzione o sostituzione di scale e ascensori.
In sostanza, quando l’amministratore dovrà ripartire la spesa per la manutenzione dell’ascensore farà riferimento a due tabelle millesimali diverse.
Innanzitutto, l’amministratore applicherà la tabella generale di proprietà per ripartire la prima metà della spesa.
Poi, per ripartire la seconda metà della spesa, dovrà fare riferimento ad un’altra tabella millesimale e cioè a quella appositamente dedicata a ripartire il 50% della spesa per la manutenzione o sostituzione di ascensore (e scale) in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Fatta questa premessa, nel suo caso la tabella a cui lei fa riferimento è quella che l’amministratore utilizza per ripartire non tutta la spesa, ma solo il 50% di essa in ragione dell’altezza di ciascun piano dal suolo.
Ed in questa specifica tabella (cioè la tabella speciale ascensore) è normale ed è perfettamente legale che agli
Per il restante 50% della spesa, però, anche gli appartamenti ubicati al piano di partenza dell’ascensore dovranno contribuire perché l’amministratore dovrà ripartire questa seconda metà della spesa applicando non più la tabella speciale ascensore, ma la tabella generale di proprietà nella quale ogni appartamento ha i propri millesimi calcolati in base al criterio indicato nell’articolo 1123, 1 comma, del Codice civile.
Ricapitolando, in generale ed anche nel suo caso:
- il 50% della spesa per la manutenzione o sostituzione dell’ascensore viene ripartito, in base all’articolo 1124 del Codice civile (richiamato nel regolamento contrattuale del suo condominio), in misura proporzionale all’altezza dei piani rispetto al suolo e applicando la tabella millesimale speciale (tabella cosiddetta ascensore) in cui gli appartamenti al piano di partenza dell’ascensore è perfettamente normale che abbiano zero millesimi e che non concorrano a questa metà della spesa (proprio perché il 50% della spesa deve essere ripartito in base all’altezza del piano e quindi i piani al livello di partenza dell’ascensore non partecipano alla ripartizione di questa metà della spesa);
- l’altro 50% della spesa di manutenzione o sostituzione dell’ascensore viene ripartito, in base agli articoli 1124 e 1123, 1° comma, del Codice civile, in base alla tabella generale di proprietà (non più in base alla tabella ascensore) e, quindi, in base ai millesimi attribuiti a ciascuna unità immobiliare in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte