Come si ripartiscono le spese per l'ascensore?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Consulenze

23 aprile 2022

Nel mio condominio, stiamo per affrontare una spesa relativa alla manutenzione straordinaria dell’ascensore. Come andrà ripartita tenuto conto che nel nostro regolamento è già indicato un criterio?

Annuncio pubblicitario

L’articolo 1124 del Codice civile (norma che viene sostanzialmente richiamata nella clausola del regolamento condominiale da lei allegata) stabilisce che le spese per la manutenzione e la sostituzione degli ascensori (così come delle scale) è ripartita per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Questo vuol dire che, in base alla legge ed in base al regolamento contrattuale del suo

Annuncio pubblicitario
condominio:

In sostanza, quando l’amministratore dovrà ripartire la spesa per la manutenzione dell’ascensore farà riferimento a due tabelle millesimali diverse.

Annuncio pubblicitario

Innanzitutto, l’amministratore applicherà la tabella generale di proprietà per ripartire la prima metà della spesa.

Poi, per ripartire la seconda metà della spesa, dovrà fare riferimento ad un’altra tabella millesimale e cioè a quella appositamente dedicata a ripartire il 50% della spesa per la manutenzione o sostituzione di ascensore (e scale) in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Fatta questa premessa, nel suo caso la tabella a cui lei fa riferimento è quella che l’amministratore utilizza per ripartire non tutta la spesa, ma solo il 50% di essa in ragione dell’altezza di ciascun piano dal suolo.

Ed in questa specifica tabella (cioè la tabella speciale ascensore) è normale ed è perfettamente legale che agli

Annuncio pubblicitario
appartamenti ubicati al piano di partenza dell’ascensore abbiano zero millesimi e che quindi non partecipino a pagare la metà della spesa che deve essere ripartita tenendo conto dell’altezza del piano dal suolo.

Per il restante 50% della spesa, però, anche gli appartamenti ubicati al piano di partenza dell’ascensore dovranno contribuire perché l’amministratore dovrà ripartire questa seconda metà della spesa applicando non più la tabella speciale ascensore, ma la tabella generale di proprietà nella quale ogni appartamento ha i propri millesimi calcolati in base al criterio indicato nell’articolo 1123, 1 comma, del Codice civile.

Ricapitolando, in generale ed anche nel suo caso:

Annuncio pubblicitario

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui